Accoglimento
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03696/2026REG.PROV.COLL.
N. 04669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4669 del 2025, proposto da
Azienda agricola IO IP e AN Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Lodi, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la BA, Sezione Seconda, n. 3459/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA e AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione di entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 la Cons. DR TI.
Nessuno è presente per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Sono in trattazione l’appello principale dell’Azienda agricola e l’appello incidentale delle Agenzie proposti per la riforma della sentenza del TAR BA, Sezione Seconda, n. 3459/2024, con cui è stato dichiarato in parte improcedibile, in parte accolto e in parte respinto il ricorso originario promosso dall’agricoltore ai fini dell’annullamento di due intimazioni di pagamento emesse da AD, la n. 135 2022 90013654 88/000 pari a euro 406.724,76, riferita a tre cartelle di pagamento relative ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 2004/05, 2005/06 e 2006/07, e la n. 135 2022 9001596372/000 pari a euro 164.495,36, riferita alla cartella di pagamento per i prelievi supplementari delle campagne lattiere 2003/04 e 2007/08.
2. Il ricorso originario era affidato a plurimi motivi volti a censurare: (motivi I e II) la violazione di norme comunitarie riguardanti la compensazione nazionale e la ripartizione tra i produttori delle quote in esubero e la violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto comunitario come da sentenze della CGUE; (motivo III) illegittimità per contrasto di giudicato inesistenza del credito (motivo IV) omessa considerazione delle compensazioni con la PAC e illegittima duplicazione del ruolo; (motivo V) illegittima intimazione degli interessi; (motivo IV) decadenza per violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973; (motivo VII) prescrizione quadriennale, quinquennale e in subordine decennale; (motivo VIII) prescrizione degli interessi – ex art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ.; (motivo IX) violazione dell’art. 8 ter, comma 2, della legge n. 33/2009; (motivo X) nullità/illegittimità per carenza assoluta di motivazione, mancata notifica e prova della notifica, delle presupposte cartelle ivi indicate; (motivo XI) illegittima richiesta degli interessi di mora e oneri di riscossione; (motivo XII) nullità per mancata indicazione della data di formazione ed esecutività del ruolo; (motivo XIII) mancata notifica/nullità della notifica dei presupposti atti di prelievo; (motivo XIV) risarcimento danni.
3. All’esito del giudizio, il TAR BA con l’impugnata sentenza ha dichiarato inammissibili i motivi I, II, IV, V, VI, XI e XII riguardanti vizi propri degli atti presupposti non tempestivamente sollevati; in relazione al motivo III, afferente la campagna 2004/2005, ha preso atto dell’intervento nelle more della decisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022 di annullamento del prelievo per contrasto con le norme comunitarie e della dichiarazione di EA di aver provveduto allo sgravio della cartella di pagamento dichiarando quindi la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla quota parte prevista nell’intimazione; in ordine ai motivi VII e VIII, riguardanti l’eccezione di prescrizione, ha accertato l’intervento di atti interruttivi permanenti per le annate 2005/06, 2003/04 e 2007/08 e ha dichiarato prescritto il credito ingiunto per l’anno 2006/07, ritenendo che il giudizio pendente sulla cartella non possa valere come atto interruttivo in ragione della mancata costituzione di EA nel suddetto giudizio procedendo quindi all’annullamento parziale dell’intimazione impugnata.
4. Avverso la suddetta sentenza l’azienda ha proposto il presente appello deducendo l’erroneità della decisione di rigetto del motivo con cui in ordine alle campagne 2003/04 e 2007/08 aveva eccepito la illegittimità per contrasto di giudicato che ha accertato l’inesistenza della pretesa creditoria e del motivo IV con cui in relazione all’intimazione n. 135 2022 90013654 88/000 del 17/08/2022 riguardante la cartella n. 135 2020 7150137046000, pari a euro 110.392,56, per l’annata 2005/06 aveva denunciato: “ Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo. Difetto di istruttoria ” per omessa considerazione delle compensazioni della PAC.
5. Nel giudizio si sono costituite in resistenza le Agenzie che hanno proposto a loro volta appello incidentale per censurare il capo di soccombenza in cui il Tar ha dichiarato prescritto il credito ingiunto per la campagna 2006/07. Sul punto EA deduce “ Error in iudicando – illegittimità – Violazione degli artt. 2943, 2944 e 2945 cod. civ. nonché degli artt. 8 L. 33/09 e 68 D.L. 18/20 ”.
6. Con successiva memoria le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello principale laddove contiene doglianze sul quantum della pretesa creditoria e sulla prescrizione relativa al periodo che precede la notifica delle cartelle di pagamento per il fatto che tutte le cartelle risultavano già oggetto di precedenti impugnazioni concluse con sentenze sfavorevoli, dovendo perciò le questioni ritenersi definitivamente precluse. Nel merito la parte pubblica insiste comunque nel fatto che per le annate in questione non vi sia prescrizione in ragione della pendenza di pregressi giudizi su tutti i singoli prelievi sottostanti, come emerge dai giudicati di cui contestualmente dimette copia, ma altresì per il fatto che nel 2009 e 2012 erano state notificate intimazioni di pagamento EA cui è seguita domanda di rateizzazione e devono essere considerati i periodi di sospensione ex lege .
7. Con memoria ex art. 73 c.p.a. anche l’Azienda agricola ha svolto ulteriori difese e di seguito ha dimesso anche una memoria di replica.
8. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Passando allo scrutinio dell’appello principale, si osserva che con il primo motivo di gravame l’azienda deduce l’erroneità della pronuncia sul terzo motivo originario, relativo al contrasto di giudicati, per non aver il TAR dato rilievo alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 151/2021, passata in giudicato, che ha dichiarato nulla la cartella di pagamento n. 135 2020 7180177157000 (già n. 300 2018 00000 12619/000) cui si riferisce l’intimazione n. 135 2022 9001596372/000 relativa ai prelievi del 2003/04 e 2007/08.
Il Tar BA ha statuito che per il suddetto credito, pari a euro 164.495,36, non ha rilievo la precedente sentenza del Tribunale di Lodi per il fatto la cartella di pagamento è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, in un giudizio in cui EA risultava costituita, con sentenza n. 6348 del 2022 ha respinto il ricorso ritenendo quindi non intervenuta la prescrizione estintiva. L’azienda insiste nella necessità di riforma sul punto per errata applicazione dei principi in tema di giudicati riguardando il giudicato amministrativo soltanto una questione di rito ma non il merito.
Il motivo di appello è fondato.
Con la sentenza n. 151/2021, passata in giudicato, in esito al giudizio di opposizione avviato dall’odierna appellante in sede civile, dichiarata la contumacia della convenuta EA, il Tribunale di Lodi ha rilevato l’assenza di prova in ordine all’intervento di atti interruttivi nel termine prescrizionale (ritenuto in quel caso quinquennale). Conseguentemente ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 300 2018 00000 12619/000.
Come ha correttamente rilevato l’azienda appellante l’intimazione di pagamento, qui impugnata, ha soltanto la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito e segue quindi le sorti della cartella di pagamento. Pertanto, l’annullamento della cartella esattoriale produce effetti caducanti sull’intimazione che non è più idonea venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, anche se fondata nel merito (Cass. Civ. ordinanza n. 5546/2023).
Per quanto invece attiene il giudizio amministrativo instaurato dall’azienda per l’impugnazione della medesima cartella di pagamento, il TAR per la BA con sentenza n. 2632/2019 ha emesso una decisione soltanto in rito avendo dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto dalle aziende. In sede di appello il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6348 del 2022 ha respinto sul punto l’appello dell’azienda.
Si tratta quindi di sentenze emesse su questioni di natura soltanto processuale che seppur formalmente passate in giudicato non sono idonee a produrre effetti di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere con la cartella che ha invece costituito oggetto del giudizio del Tribunale di Lodi che con sentenza di merito ha dichiarato prescritto (e quindi inesistente il credito) accertando la nullità della cartella 135 2020 7180177157000 (già n. 300 2018 00000 12619/000).
In presenza di questi due giudicati, di cui il primo di merito e il secondo di mero rito, assume certamente prevalenza il giudicato di merito. Non è configurabile alcun contrasto tra giudicati e pertanto non era necessario, come invece sostenuto dalle Agenzie, l’attivazione di un giudizio di revocazione (art. 395 n. c.p.c.).
Va quindi riformata la sentenza di primo grado atteso che sui crediti delle annate 2003/04 e 2007/08 sussisteva un giudicato che ha posto nel nulla la sottostante cartella di pagamento.
2. Con il secondo mezzo l’azienda appellante censura la decisione sul quarto motivo originario con cui in prime cure aveva dedotto il difetto di istruttoria in relazione all’intimazione n. 135 2022 90013654 88/000 laddove si riferisce alla cartella n. 135 2020 71501 37046 000, asseritamente notificata il 16.03.2015, per euro 110.392,56, per il prelievo del 2005/2006, perché risulterebbero richieste somme non dovute come sarebbe comprovato dall’attestazione rilasciata dall’Organismo Pagatore Regionale in merito alle somme già incassate da EA successivamente alla emissione della cartella di pagamento a titolo di prelievo supplementare dal 2006, a mezzo della compensazione con la PAC che non risulterebbero detratte dall’importo previsto nella intimazione.
Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che tale attestazione e l’estratto della situazione debitoria e della situazione economica L. 33/99 non fossero inidonei a dimostrare la non debenza degli importi maggiori richiesti.
La censura è inammissibile e infondata.
E’ anzitutto inammissibile per l’estrema genericità in quanto non è dato comprendere in quale errore sarebbe incorso il Tar nel rilevare che la parte si era limitata a richiamare genericamente i documenti citati senza fornire indicazioni ulteriori su quali somme sarebbero state trattenute nel tempo omettendo quindi di fornire al giudice gli strumenti necessari per comprendere se, effettivamente, gli atti impugnati avevano tenuto conto o meno di eventuali compensazioni.
Anche dalle esplicazioni contenute nel ricorso in appello non si evince quale sarebbe l’importo della PAC compensato che non sarebbe stato considerato nell’intimazione.
Il Collegio non può che ribadire che grava sul produttore, unico ad avere piena contezza sulla sua situazione di debito e credito verso l’unione europea, se intende contestare l’erroneità delle operazioni di compensazione impropria, fornire un principio di prova circa eventuali errori e/o omissioni nei calcoli operati dalle Agenzie.
Il motivo è tuttavia anche infondato, perché dall’analisi del documento dimesso da AD in data 22.2.2021 al n. 42 (dettaglio importi dovuti e riscossi) si evince chiaramente che per l’anno 2006 è stata detratta dall’imputazione di prelievo originaria di 112.453,68 euro un importo riscosso pari a 50.074,07 che è andato a ridurre il prelievo ancora dovuto a 62.379,61 che in aggiunta agli interessi legali è arrivato a euro 96.649,40 e con l’aggiunta degli oneri di riscossione corrisponde esattamente all’importo di euro 110.392,56 riportato nella cartella n. 13520207150137046000 che unitamente ad altre cartelle forma oggetto della gravata intimazione.
Risulta quindi dalle emergenze processuali che le compensazioni della PAC sono state considerate sia nella formazione della cartella recante i residui AGEA ex D.L. 27/2019, originariamente notificata nel 2015, e quindi anche nell’intimazione.
3. Passando all’esame dell’appello incidentale di EA e AD, si dà atto che le amministrazioni impugnano la decisione di annullamento dell’intimazione di pagamento n. 135 2020 72802 65777 000 riferita all’annata 2006/2007, pari a euro 179.655,29.
In particolare viene censurato il capo decisorio in cui si considera prescritto il credito ingiunto per l’annata 2006/2007, nonostante la pendenza del giudizio sull’atto di prelievo d’innanzi al Tar Lazio che si è concluso nel 2015 con la sentenza n. 3868, passata in giudicato, che ha respinto il ricorso, sul rilievo che EA non si era costituita nel suddetto giudizio ritenendo perciò che non si fosse verificata l’interruzione del termine prescrizionale.
La parte pubblica insiste nel fatto che la pendenza di quel giudizio abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione e in tale senso lamenta erronea interpretazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. che annoverano genericamente fra atti interruttivi della prescrizione la notifica di domande giudiziali non rilevando da quale delle parti vengono proposte.
Il giudice avrebbe inoltre omesso di considerare che la prescrizione dei crediti in questione era stata già interrotta dall’intimazione ex art. 8- quinquies L. 33/09, ricevuta dal ricorrente in data 25 luglio 2009. Ricorda poi che in seguito al rigetto del ricorso avverso il prelievo con sentenza n. 3868/2015, l’Azienda agricola ha proposto domanda di rateizzazione, che equivale a riconoscendo il debito che poi non si è perfezionata. Di seguito è stata emessa sulla base della cartella di pagamento EA, notificata nel 2009 dalla Regione BA, l’intimazione di pagamento notificata il 2022. Fa inoltre presente che vanno considerati anche i vari periodi di sospensione ex lege (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni) e per l’emergenza Covid-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e cioè per cinquecentoquaranta giorni).
Il motivo di ricorso, per quanto si dirà, è fondato.
Dalla sentenza del Tar Lazio n. 3868/2015, già presente nel fascicolo processuale di primo grado, si evince che in realtà l’amministrazione pubblica era costituita in giudizio a difesa del credito accertato nel prelievo. In particolare risulta essere presente in quel giudizio la Regione BA, all’epoca pure competente, che aveva emesso l’intimazione di pagamento in relazione alla suddetta annata, pure impugnata in quel giudizio. La Regione BA è intervenuta nel giudizio “ ad opponendum ” difendendo attivamente il credito derivante dal prelievo EA per l’annata 2006/2007.
La presenza della Regione BA in quel giudizio è da ritenere idonea a determinare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. Il giudizio avviato nel 2007 e conclusosi nel 2022 con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3267/2022 (di declaratoria di inammissibilità dell’appello) ha quindi impedita la maturazione della prescrizione decennale con conseguente necessità di riforma parziale della sentenza sul punto.
Per le ragioni tutte esposte, va accolto parzialmente l’appello principale dell’azienda agricola sull’intimazione n. 135 2022 9001596372/000, per €. 164.495,36 relativa agli anni 2003/2004 e 2007/2008) e va accolto anche l’appello incidentale della parte pubblica sull’intimazione n. 135 2022 90013654 88/000, limitato alla cartella 135 2020 7280265777000 per la campagna 2006/2007) e, per l’effetto, va parzialmente riformata la sentenza di primo grado, come da dispositivo, facendo presente che conclusivamente rimane in vita l’intimazione n. 135 2022 90013654 88/000 relativa alle cartelle n. 135 2020 7150137046000 (anno 2005/2006) e n. 135 2020 7280265777000 (anno 2006/2007).
4. Sussistono, in considerazione dell’andamento complessivo della vertenza e della pluralità delle questioni, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie parzialmente l’appello dell’azienda agricola e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il terzo motivo del ricorso introduttivo e dispone l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 135 2022 9001596372/000 relativa ai prelievi del 2003/04 e 2007/08;
- accoglie l’appello incidentale delle Agenzie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso introduttivo (i motivi sulla prescrizione) riguardo alla intimazione di pagamento n. 135 2022 90013654 88/000, nella parte in cui si riferisce alla cartella di pagamento n. 135 2020 72802 65777 000 per il prelievo 2006/2007;
- da atto che rimane confermato per il resto il pronunciamento del Tar BA, in particolare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per l’annata 2004/2005 (capo non oggetto di appello) e il rigetto del ricorso introduttivo per l’annata 2005/2006 (cartella n. 135 2020 7150137046000).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
DR TI, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| DR TI | ER De Felice |
IL SEGRETARIO