Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2025, proposto da NI NQ e ES SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via San Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento prot. 14753 del 18.09.2025, successivamente notificato, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia Privata, dal Responsabile del procedimento del Servizio Antiabusivismo Edilizio e dal Tecnico istruttore del condono edilizio del Comune di Positano, con cui: viene disposto il diniego definitivo delle istanze di condono edilizio prot. 1497 del 28.02.1995 pratica 152/94 e prot. 1498 del 28.02.1995 pratica 153/94; viene emessa contestuale ordinanza n. 32 del 18.09.2025 con cui si ingiunge la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi rispetto alle opere di cui alle suindicate istanze di condono edilizio;
- della relazione istruttoria prot. 8199 del 19.05.2025 con cui il tecnico istruttore esprime parere non favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria in relazione alle suindicate domande di condono edilizio;
- del citato parere non favorevole espresso nella suindicata relazione istruttoria prot. 8199 del 19.05.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi comprese, le comunicazioni prot. 3649 del 10.03.2020, prot. 3725 del 14.03.2022 e della nota prot. 11220 del 05.08.2024 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica edilizia Privata del Comune di Positano e la comunicazione del preavviso di rigetto prot. 8746 del 30.05.2025,
nonché per la declaratoria
in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sulle domande di condono prot. 1497 del 28.02.1995 pratica 152/94 e prot. 1498 del 28.02.1995 pratica 153/94.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. HE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno agito per ottenere dal Tribunale, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento del provvedimento prot. 14753 del 18.09.2025, con il quale il Comune di Positano ha rigettato le istanze di condono edilizio prot. 1497 del 28.02.1995, pratica 152/94 e prot. 1498 del 28.02.1995 pratica 153/94 ed emesso contestuale ordinanza n. 32 del 18.09.2025, con cui è stata ingiunta la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi rispetto alle opere di cui alle suindicate istanze di condono edilizio.
Il Comune di Positano, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, Consiglio di Stato Pubblicato n. 283/2026, del 13.01.2026; Tar Campania Salerno n. 2146/2025, del 18 dicembre 2025; Consiglio di Stato n. 660/2025, del 28/01/2025).
In particolare, si rivela fondata la domanda di accertamento del perfezionamento del silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio prot. 1497 del 28.02.1995 pratica 152/94 e prot. 1498 del 28.02.1995 pratica 153/94, come formulata dalla parte ricorrente.
Com’è noto, ai sensi ai sensi dell’art. 39 – comma 4 della L. n. 724/1994: “la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art.35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno”.
In proposito, non guasta soggiungere che per consolidata giurisprudenza il silenzio assenso sull’istanza di condono può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, l’interessato sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento. L’assenza di taluna di queste condizioni impedisce in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo costiuisce un mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (cfr., ex multis, Tar Salerno n. 1106/2024 che richiama Cons. di Stato, sez. IV n. 187/2017; n. 4703/2017; sez. VI, n. 5273/2018; n. 5455/2018; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1383/2015; n. 5505/2015; Salerno, sez. I, n. 2569/2015; Napoli, sez. IV, n. 263/2016; n. 1032/2016; sez. III n. 1351/2018; n. 4723/2018; n. 5317/2018; sez. II, prot. n. 6350/2018; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 468/2015; TAR Lazio, Latina, n. 371/2015; Roma, sez. II, n. 6898/2015; sez. I, n. 7756/2015; sez. II, n. 6494/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2580/2015; sez. I, n. 294/2017; sez. II, n. 1604/2017; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1472/2016; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 50/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate alla fattispecie odierna, emerge che, come allegato da parte ricorrente, senza trovare smentita da parte del non costituito Comune di Positano, le anzidette istanze di condono sono state corredate (anche mediante apposite integrazioni) della documentazione normativamente richiesta; in data 12.10.2017 il comune di Positano ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica; la documentazione prodotta è stata espressamente riscontrata dalla P.A. completa e regolare, così come attestato nella nota comunale prot. 12701 del 26.10.2016; sono stati pagati tutti gli oneri previsti e trasmessi al comune con nota del 29.12.2016 prot. 15565; nel termine di 12 mesi di cui al citato art. 39 comma 4 L. 724/94 la P.A. non ha adottato alcun provvedimento.
Ne consegue che sulle istanze si è formato un titolo abilitativo per silentium.
Tale circostanza risulta corroborata dal fatto che successivamente, per opere di completamento eseguite senza titolo oltre i termini previsti dal condono edilizio, la parte ha legittimamente ottenuto da parte del Comune di Positano: - l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 02/2020 del 31.01.2020; - il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 01/2022 del 13.01.2022.
In conclusione, in accoglimento del ricorso in epigrafe, va annullato il diniego di rigetto delle istanze di condono e dichiarata la formazione dell’invocato silenzio assenso sull’ anzidetta istanza di condono.
Stante l’illegittimità del diniego del condono edilizio, anche l’ordine di demolizione deve ritenersi illegittimo, poiché rispetto a quest’ultimo il diniego di sanatoria si configura come atto presupposto.
Invero, allorquando è emesso un diniego di condono, il Comune deve emanare senz’altro il conseguente ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto, come unanimemente ritenuto dalla giurisprudenza costante, in base alla quale “Allorquando è emesso un diniego di condono, il Comune deve emanare senz'altro il conseguente ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto; è irrilevante verificare se le opere siano conformi allo strumento urbanistico e neppure rileva la regola della c.d. doppia conformità, proprio perché vi è una ragione dirimente e decisiva per disporre la rimozione dall'area di quanto è stato illecitamente realizzato” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II., n. 2482, del 19/12/2024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n.10/2023).
Il Collegio reputa non di meno equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
annulla il provvedimento prot. n 14753 del 18.09.2025;
accerta il silenzio assenso formatosi sulle istanze di condono edilizio prot. 1497 del 28.02.1995 - pratica 152/94 e prot. 1498 del 28.02.1995 pratica 153/94.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di IN, Primo Referendario, Estensore
UR Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO