Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto da
AD LM, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maria Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione n. 302/2023, emessa anche nei suoi confronti dal Dipartimento di Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Edilizia Privata, Servizio di Vigilanza Edilizia e Agibilità, del Comune di Torino in data 21.12.2023 (e notificata al ricorrente a mezzo PEC il 27.12.2023), prot. edilizio n. 2023-4-21199, con cui l'Amministrazione comunale ha ingiunto al ricorrente (progettista e direttore dei lavori) di rimuovere quanto abusivamente eseguito e di ripristinare la destinazione d'uso dei locali dell'immobile sito in Torino, via Macerata n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. VI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
È impugnata l’ordinanza n. 302 del 21 dicembre 2023, con la quale il Comune di Torino ha ingiunto al ricorrente AD LM, in qualità di progettista e direttore dei lavori, di rimuovere quanto abusivamente eseguito e di ripristinare la destinazione d’uso dei locali dell’immobile in via Macerata n. 6.
La società ITI Internazionale s.r.l. aveva presentato al segnalazione certificata d’inizio attività del 22 settembre 2022, alternativa a permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, per una ristrutturazione finalizzata al cambio di destinazione d’uso, da locali produttivi a terziario, mediante interventi di “demolizione e costruzione di tramezzi interni all’unità per una diversa distribuzione interna, dovuta al cambio d’uso; da fabbricato industriale a terziario, per una scuola privata (…) l’edificio precedentemente era a destinazione industriale per la lavorazione delle materie prime, con dieci addetti”.
Il Comune, con nota del 13 marzo 2023, ha preso atto delle integrazioni documentali presentate dalla società ed ha trasmesso il conteggio definitivo delle somme dovute per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, poi ammessi a rateizzazione.
Eseguiti i lavori, l’immobile è stato concesso in uso ad un istituto scolastico privato.
In seguito, su segnalazione della A.S.L. con verbale del 23 ottobre 2023, il Comune di Torino ha ordinato la sospensione dei lavori e poi, con il provvedimento qui impugnato, notificato anche al ricorrente arch. LM, il ripristino dello stato dei luoghi.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15, 16, 20, 23 e 24 del d.P.R. n. 380 del 2001: il Comune avrebbe sospeso i lavori ed ordinato la riduzione in pristino sull’esclusivo presupposto del mancato pagamento degli oneri concessori, dovuti dalla società proprietaria in forza della nuova destinazione a servizi dell’immobile; la pratica edilizia sarebbe stata positivamente verificata dagli uffici comunali; il mancato o ritardato pagamento del contributo non può comportare l’inefficacia del titolo edilizio; il Comune avrebbe dovuto recuperare coattivamente il credito nei confronti della ITI Internazionale s.r.l., unico soggetto tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001: l’ordine di ripristino sarebbe stato illegittimamente esteso al progettista e direttore dei lavori, nonché all’impresa esecutrice (la EDIL-ART s.r.l.) ed alla proprietaria (la sig.ra Elisabetta Quario); nessuna responsabilità potrebbe essere imputata al ricorrente, essendo il progetto rispettoso delle previsioni di legge e di piano regolatore ed essendo i lavori realizzati conformi al progetto asseverato con la segnalazione di inizio attività; il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile e, pertanto, non potrebbe ottemperare all’ordinanza di ripristino.
Si è costituito il Comune di Torino, eccependo l’improcedibilità del ricorso (in quanto gli abusi sarebbero stati sanati dalla proprietà nel 2024 e l’immobile sarebbe stato successivamente alienato e non più adibito a sede di una scuola privata) e replicando nel merito ai motivi.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica, ribadendo l’interesse alla decisione ed insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per la ragione segnalata d’ufficio dal Collegio nei preliminari d’udienza pubblica, riguardante la mancata contestazione di capi autonomi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Ed infatti, sia la sospensione dei lavori che il successivo ordine di demolizione e ripristino della pregressa destinazione d’uso, quest’ultimo adottato su esplicito richiamo dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 (lavori di ristrutturazione edilizia in difformità dal titolo abilitativo), sono stati motivati dal Comune di Torino, oltre che in riferimento al mancato versamento degli oneri di urbanizzazione, aspetto sul quale si concentrano in via esclusiva le doglianze di parte ricorrente, anche sulla base di ulteriori irregolarità, così testualmente enunciate in premessa: “(…) che nell'immobile sito in Torino, via Macerata 6 (N.C.E.U.: Foglio: 1180 | Particella: 58 | Subalterno: 3 | Piano: T–1) sono in corso di esecuzione opere edilizie abusive consistenti in: Mancanza di comunicazione di fine lavori. Assenza di pratica per richiesta di agibilità. Pratica S.C.I.A. prot.ed. 2022-9-19063 del 22/09/2022 incompleta poiché non sono stati corrisposti gli oneri concessori a seguito della richiesta di rateizzazione degli stessi. Visto quanto sopra, la S.C.I.A. prot.ed. 2022-9-19063 è da intendersi inefficace poiché incompleta. Il cambio d’uso e le opere edilizie perviste risultano di conseguenza essere state eseguite in assenza di titolo abilitativo. Si deve pertanto individuare come situazione legittima quella indicata nella Concessione edilizia 212 del 04/03/1985 prot.ed. 1984-1-60116. Da sopralluogo effettuato dal CUT in data 08/11/2023, inoltre, si è potuto accertare che la disposizione interna è conforme a quella rappresentata sulle tavole di progetto della S.C.I.A. prot.ed. 2022-9-19063, ad esclusione del piano interrato dove sono presenti delle divisioni dell’unico locale in tre locali con destinazione a deposito materiali vari” (doc. 1).
Come è noto, quando la sanzione edilizia si presenti come atto plurimotivato su profili concorrenti ed autonomi tra loro, è sufficiente che uno soltanto di essi sia legittimo (ovvero, come nella specie, divenga inoppugnabile) per sorreggere la decisione dell’amministrazione e per rendere inammissibili le residue censure, per difetto d’interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il ricorrente non ha punto contestato l’accertata difformità del piano interrato “dove sono presenti delle divisioni dell’unico locale in tre locali con destinazione a deposito materiali vari”, secondo quanto accertato dal Comune. Neppure ha dedotto motivi in relazione all’accertata carenza della dichiarazione di fine lavori e della certificazione di agibilità dell’edificio per la destinazione scolastica.
Ne consegue l’inammissibilità, per difetto d’interesse, della censura proposta in relazione al mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Il secondo motivo di ricorso, viceversa, è infondato.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, si configura in capo al direttore dei lavori “una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7227 del 2023; Id., Sez. VI, n. 6230 del 2018).
Il ricorrente non ha provato alcunché in ordine alle parziali difformità dal progetto autorizzato ed al mancato perfezionamento della pratica di fine lavori, di cui risponde secondo le richiamate previsioni del Testo unico del 2001, nella qualità di direttore dei lavori, non essendovi contestazione sugli accertamenti svolti dal Comune di Torino.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torino, nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente
VI CO, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VI CO | CA CC |
IL SEGRETARIO