TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1001
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione artt. 15, 16, 20, 23 e 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 - illegittimità dell'ordinanza per mancato pagamento oneri concessori

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha contestato altri profili di illegittimità dell'ordinanza, quali la difformità del piano interrato, la mancanza di comunicazione di fine lavori e l'assenza di pratica per agibilità, che costituivano motivazioni autonome e sufficienti a sorreggere il provvedimento sanzionatorio. Di conseguenza, è venuto meno l'interesse del ricorrente a censurare il capo relativo al mancato pagamento degli oneri.

  • Rigettato
    Violazione artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 - illegittimità dell'estensione dell'ordine di ripristino al direttore dei lavori

    Il motivo è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza riconosce al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, con un onere di vigilanza costante e il dovere di contestare le irregolarità. Il ricorrente non ha provato le parziali difformità dal progetto autorizzato né il mancato perfezionamento della pratica di fine lavori, di cui risponde nella sua qualità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1001
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1001
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo