(Norme applicabili al pegno di crediti).
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
[…] Il codice civile disciplina il pegno dall'articolo 2784 all'articolo 2807 del codice civile distinguendo la disciplina a seconda che oggetto del pegno siano cose mobili o crediti. […]
Leggi di più…[…] La disciplina del pegno La disciplina del pegno è contenuta nel codice civile dagli artt. 2874 - 2807 c.c e in leggi speciali, così come disposto dall'art. 2875 c.c secondo cui: "Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni." Caratteristiche del pegno [Torna su] Il pegno è un diritto reale di garanzia che presenta le seguenti caratteristiche: accessorietà: in quanto presuppone un credito in favore del quale essere costituito; […]
Leggi di più…[…] Normativa di riferimento La disciplina di questo diritto di garanzia si trova principalmente nel Codice Civile, agli articoli 2784-2807 c.c. […]
Leggi di più…[…] Come già segnalato, in sede di conversione è stato inserito il comma 10-bis, diretto a estendere alla nuova disciplina del pegno mobiliare non possessorio l'applicazione, delle disposizioni dedicate dal codice civile al pegno (libro sesto, titolo III, capo III, artt. 2784-2807 c.c.), in quanto compatibili e per quanto non diversamente disposto. 5. […]
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