(Norme applicabili al pegno di crediti).
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
L'art. 2807 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che: “Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente”. La norma colma alcune lacune presenti nella Sezione sin qui esposta. Si evidenzia la seguente sentenza della Corte d'Appello di Milano, 23 settembre 1997 "Si applica anche al pegno di crediti il principio per il quale il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se la cosa data in pegno è divisibile".
Leggi di più…[…] Il codice civile disciplina il pegno dall'articolo 2784 all'articolo 2807 del codice civile distinguendo la disciplina a seconda che oggetto del pegno siano cose mobili o crediti. […]
Leggi di più…[…] La disciplina del pegno La disciplina del pegno è contenuta nel codice civile dagli artt. 2874 - 2807 c.c e in leggi speciali, così come disposto dall'art. 2875 c.c secondo cui: "Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni." Caratteristiche del pegno [Torna su] Il pegno è un diritto reale di garanzia che presenta le seguenti caratteristiche: accessorietà: in quanto presuppone un credito in favore del quale essere costituito; […]
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