Articolo 2807 del Codice civile
Articolo 2806Articolo 2808
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19 aprile 1942
Art. 2807.

(Norme applicabili al pegno di crediti).

Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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