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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 940/2023 vertente
TRA
1) 2) , 3) , 4) , 5) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, 6) , 7) , 8) , 9) Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
10) , 11) , 12) , 13)
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
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[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, 18) , 19) , 20) , 21) Controparte_16 CP_17 Controparte_18 CP_19
; 22) , 23) , 24) Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, 25) , 26) , 27) , 28)
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[...] Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30
, 33) , 34) , 35) , 36) CP_31 Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35
37) , 38) , 39) , 40)
[...] Controparte_36 CP_37 Controparte_38 CP_39
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[...] Controparte_40 CP_41 CP_42 CP_43
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68) , 69) , 70) , 71) , Controparte_67 CP_68 Controparte_69 Controparte_70
72) , 73) , 74) , 75) , 76) CP_71 CP_72 CP_73 Controparte_74
, 77) , 78) , 79) , 80) Controparte_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
, 81) , 82) , 83) , 84) CP_79 CP_80 CP_81 Controparte_82 [...]
, 85) , 86) 87) CP_83 Controparte_84 CP_85 CP_86
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, 103) , 104) , 105) , 106) CP_101 CP_102 CP_103 CP_104 CP_105
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[...] CP_106 CP_107 Controparte_108
, 111) , 112) , 113) CP_109 CP_110 Controparte_111 CP_112
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[...] CP_113 CP_114 CP_115
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, 146) , 147) , 148) , 149) CP_144 Controparte_145 CP_146 Controparte_147
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208) , 209) , 210) , 211) CP_206 CP_207 CP_208 CP_209 CP_210
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, 248) , 249) , 250) , Controparte_246 CP_247 CP_248 Controparte_249
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[...] CP_284 CP_285 Controparte_286
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[...] CP_292 Controparte_293 Controparte_294
296) , 297) , 298) , 299) Controparte_295 Controparte_296 CP_297
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, 325) , 326) , 327) CP_323 CP_324 Controparte_325 CP_326
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, 347) 348) , 349) , Controparte_345 CP_346 CP_347 CP_348 350) , 351) , 352) , 353) , 354) CP_349 CP_350 CP_351 CP_352
, 355) , 356) , 357) , 358) CP_353 CP_354 CP_355 Controparte_356
, 359) , 360) 361) Controparte_357 CP_358 CP_359 CP_360
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, 377) , 378) 379) 380) CP_375 CP_376 CP_377 CP_378
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, 385) 386) , 387) CP_383 Controparte_384 CP_385 CP_386
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, 395) , 396) , 397) Controparte_393 Controparte_394 CP_395 [...]
, 398) , 399) , 400) , CP_396 CP_397 Controparte_398 CP_399
401) , 402) , 403) 404) CP_400 CP_401 CP_402 CP_403
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, 419) , 420) , 421) , 422) CP_417 CP_418 CP_419 CP_420 CP_421
, 423) , 424) , 425) , 426)
[...] Controparte_422 CP_423 CP_424 CP_425
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, 431) 432) , 433) , 434) CP_429 CP_430 CP_431 CP_432 CP_433
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[...] CP_434 CP_435 CP_436 [...]
, 439) , 440) , 441) , 442) CP_437 CP_438 CP_439 Controparte_440 CP_441
443) , 444) , 445) , 446)
[...] Controparte_442 CP_443 CP_444 [...]
, 447) , 448) , 449) , 450) CP_445 CP_446 CP_447 Controparte_448
, 451) , 452) 453) , 454) CP_449 CP_450 CP_451 CP_452
, 455) , 456) 457) CP_453 CP_454 CP_455 CP_456
, 458) , 459) 460)
[...] Controparte_457 CP_458 CP_459
(avv.to Torcicollo)
PARTI APPELLANTI
E
CP_460
(avv.to Rizzo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2533 dell'8/3/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, relativamente alle domande proposte da ed altri 1.036 Parte_1 litisconsorti - tutti dipendenti (alcuni dei quali cessati dal servizio) di , riconducibili alle CP_460 categorie C e D ed a differenti livelli economici - si dichiarava l'inammissibilità per bis in idem nei confronti di
21 ricorrenti - e segnatamente , , , Controparte_21 Controparte_461 Controparte_241
, , , , , Controparte_365 CP_378 CP_462 CP_197 Controparte_28 [...]
, , , , , , CP_56 CP_79 CP_280 CP_431 CP_463 CP_153 CP_193
, , , , , e
[...] Controparte_123 Controparte_464 CP_465 CP_159 CP_466 CP_447
- e si rigettava la domanda dei restanti ricorrenti, volta a dichiarare l'obbligo di di indire
[...] CP_460 la progressione economica orizzontale - d'ora in poi, breviter, PEO - e, di conseguenza, ad accertare il diritto dei ricorrenti di parteciparvi al fine di conseguire il livello per ciascuno di essi indicato nell'atto introduttivo del giudizio, e condannare , in via principale, al pagamento delle differenze retributive e CP_460 contributive, in caso di superamento della selezione, nonché alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO, che tenesse conto del livello spettante in caso di superamento della selezione e, in via subordinata, al risarcimento dei danni economici subiti per perdita di chance.
In sintesi, il Tribunale capitolino, riguardo ai suddetti 21 lavoratori, dava atto che, in passato, vi erano contenziosi aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili all'odierno contendere, in quanto relative al diritto alla partecipazione alle PEO fino al 2017 (con ricorsi già conclusi o attualmente pendenti), mentre, riguardo ai rimanenti ricorrenti, considerava legittima la condotta di , la quale non aveva CP_460 indetto altre PEO per gli anni 2011, 2012, 2013, utili ai fini del trattamento economico spettante dall'1/1/2015, per cui non ci si poteva lamentare del fatto che, nell'anno 2016, i predetti ricorrenti possedevano ancora il livello economico già conseguito negli anni 2009-2010, per effetto della PEO espletata per i predetti anni, oppure, quelli assunti in servizio (o transitati in categoria superiore) dal 2009 in avanti, il livello economico iniziale della categoria, senza aver potuto partecipare ad ulteriori PEO, da indire dal 2011 in poi.
I lavoratori indicati in epigrafe - 460 degli originari 1.036 - interponevano gravame, cui resisteva
[...]
. CP_460
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il presente appello, gli appellanti - in buona sostanza - reiterano la tesi cui secondo sarebbe illegittima la mancata attuazione delle PEO da parte di , poiché, negli anni di cui sopra, il CP_460 legislatore aveva bloccato solo gli “effetti economici” delle progressioni di carriera, sia quelle orizzontali che quelle verticali, ma non aveva affatto impedito agli Enti locali di indire, ai fini giuridici, nuove ed ulteriori progressioni economiche, che, se attuate, avrebbero prodotto anche “effetti economici” una volta cessato il blocco, cioè con decorrenza dall'1/1/2015.
In altri termini, gli originari ricorrenti, non avendo potuto fruire, ai fini giuridici, della promozione di livello negli anni fra il 2011 e il 2013, alla data dell'1/1/2015, una volta cessato il blocco economico, percepivano lo stipendio di cui al livello già goduto dal 2009 o 2010, laddove se, invece, avessero potuto partecipare alle PEO, ove indette, nei predetti anni, avrebbero acquisito un livello economico più elevato, con effetti economici in busta paga dal'1/1/2015. Tale tesi si rivela infondata, come ha già avuto modo di statuire questa stessa Sezione - con collegio decidente in diversa composizione, v., soprattutto, sent. n. 769 del 25/2/2025, cui adde n. 2648 del 9/9/2025
- in fattispecie in toto sovrapponibile, con argomentazioni che qui si riportano ex art. 118 disp. att. c.c.
<< In conformità al principio della ragione più liquida (v., per tutte, Cass. n. 30745/2019), giova osservare quanto segue sulla contestata insussistenza del diritto alle PEO 2011-2013, per l'insussistenza di un “contratto decentrato” che “quantifichi” le somme da destinare alle PEO o, comunque, per l'inefficacia degli “accordi” per cui è causa, come ritenuto dal Tribunale, e sulla altrettanto asserita non assenza della necessità di una “valida contrattazione” in ordine ai “criteri selettivi” da osservare, viceversa considerata in termini positivi dal giudice di primo grado.
Infatti, è noto che la progressione orizzontale può essere riconosciuta solo all'esito di una procedura selettiva che, tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, individui i soggetti destinatari del relativo incremento.
Al riguardo, i giudici di legittimità (v. Cass. n. 27932/2020) hanno specificato che, nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.
Esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni.
In tal modo, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale, si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
Le indicate disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto collettivo integrativo) e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo.
Il meccanismo PEO è stato previsto quale sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore con il vantaggio, per il lavoratore meritevole, di una carriera economica con incrementi di posizione retributiva, senza cambiamento di mansioni, mediante la valorizzazione delle capacità professionali del dipendente, con natura premiale e scevra da automatismi.
Detti principi erano già contenuti anche nell'abrogato art. 67, comma 9, del d.lgs. n. 112/2008, nel quale ci si riferiva a criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, per dar luogo alle progressioni economiche.
Il nuovo regime retributivo è, tra l'altro, caratterizzato dall'abolizione di automatismi - l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in particolare, prevede che l'attribuzione del trattamento economico accessorio deve necessariamente corrispondere a prestazioni effettivamente rese - e da meccanismi premiali di incentivazione della produttività, mentre le progressioni c.d. orizzontali dovranno valorizzare il merito professionale. La materia è stata rivisitata, poi, dalla c.d. MA TA (d.lgs. n. 150/2009), che, nel ridisegnare la ripartizione di competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta con decisione nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscono principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle stesse Pubbliche Amministrazioni.
Il suddetto decreto legislativo ha disciplinato, tra l'altro, le progressioni economiche (art. 23) da assegnare, con la stessa logica della retribuzione di risultato e, quindi, secondo principi di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione.
Le conseguenze scaturite dall'applicazione di questa “nuova” normativa sono riassumibili in tre aspetti: 1) le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati e nei limiti delle risorse disponibili;
2) i CCNL sono vincolati al rispetto dei principi di selettività; 3) vanno attribuite ad una quota limitata di dipendenti ed in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L'art. 62 del d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto, poi, il comma 1-bis all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che, per i dipendenti pubblici - con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati - prevede progressioni all'interno dell'area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
I differenziali retributivi sono riconosciuti in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici quali l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori (v. Cass. n. 27932/2020 cit.).
La contrattazione collettiva applica tali principi con identificazione dei criteri di valutazione e di selezione secondo un meccanismo da attivarsi con un contratto integrativo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, i controlli in materia di contrattazione integrativa sono volti a verificare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
Nel 2010, è intervenuta la Corte dei Conti nella sua “Relazione anno 2010 sul costo del lavoro pubblico”, descrivendo come il sistema di classificazione del personale, proponga, da un lato, una nuova distribuzione dei profili, idonea ad assicurare la flessibilità e la coerenza delle risorse umane con le esigenze organizzative e, dall'altro, una valorizzazione del personale attraverso sistemi di incentivazione orientati ai risultati e al riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Cont Numerosi sono stati negli anni gli interventi della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, del CP_4 e della , nonché dell e del Dipartimento Funzione Pubblica, che hanno sempre Controparte_468 espresso e ribadito come il principio della selettività sia principio fondante e che la disponibilità dei fondi rappresenta soltanto un limite esterno, una sorta di cornice all'interno della quale operare con selettività. CP_4
e Corte dei Conti hanno individuato le ragioni per le quali, nel lavoro pubblico, l'anzianità non può fondare, in modo sostanziale, un incremento del trattamento economico.
La progressione orizzontale, come previsto dai contratti e dal d.lgs. n. 150/2009, è di natura competitiva. L'esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica, quindi, nel suo passaggio da un Ente all'altro.
Il meccanismo che attribuisce, di fatto, un punteggio prevalente all'anzianità, è considerato quale causa di danno erariale dalla magistratura contabile;
le progressioni economiche, sia quelle verticali, che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti;
la loro natura è premiale e scevra da automatismi correlati all'anzianità di fatto (v. delibera Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, del 18/5/2018).
Con particolare riferimento all'esperienza professionale, occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare (v.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, art. 11).
Tra gli elementi che precedono l'applicazione dell'istituto, l'ARAN, nell'orientamento n. 270, ha inserito anche la preventiva conoscenza, da parte del personale dell'Ente, della decisione dell'Amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. CP_4 L si è pronunciata con orientamento CFL96, nel quale l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato.
L'esperienza (orientamenti ARAN 1013 e 1155) non si identifica mai con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, devono essere sempre verificate attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione.
Secondo i giudici di legittimità (v. Cass. n. 27932/2020 cit.), l'istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all'interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri, ma tali criteri non possono consistere nella mera anzianità di servizio.
Si conferma, pertanto, che l'anzianità non costituisca un sinonimo di esperienza e, conseguentemente, che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione;
qualora il metodo utilizzato per l'erogazione delle progressioni economiche corrispondesse prevalentemente con l'anzianità di servizio, si finirebbe per snaturare la ratio sottesa all'istituto stesso;
la crescita non è un fatto quantitativo (gli anni), bensì qualitativo, nel senso di accrescimento di competenze non determinato dall'acquisizione di titoli, ma dal lavoro svolto.
Si tratta, cioè, di misurare se e quanto le competenze si siano accresciute o consolidate o rafforzate, per effetto dell'attività svolta, per esempio, nei tre anni precedenti, di cogliere, quindi, il percorso professionale concretamente compiuto nell'assolvimento dei compiti affidati al partecipante alla selezione.
E' necessario, dunque, mettere a confronto le attività svolte dalla categoria di appartenenza, i profili indicati per essa, con i progressi compiuti o consolidati nell'attuazione dei profili nell'arco del triennio;
questo esame molto analitico e, per così dire, penetrante, comporta che la valutazione di tale percorso di crescita sia molto legato allo specifico profilo professionale del valutato. La progressione economica ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 è prevista dal fatto che: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.
Orbene, nel caso di specie - come correttamente dedotto da parte appellata - non esistono contrattazioni collettive decentrate integrative cha abbiano validamente e legittimamente vincolato l'Amministrazione capitolina all'indizione ed all'effettuazione delle PEO per il 2011, per il 2012 e per il 2013, impegnando o rendendo indisponibili i fondi necessari allo scopo.
Né si può ritenere che i CCDI antecedenti al riconoscimento delle PEO richieste possano godere di sostanziale ultrattività, anche perché espressamente riferibili alle annualità ivi previste e in assenza di accordo con le OO.SS. anche con riguardo alla destinazione delle risorse economiche disponibili (v. art. 23, comma 1, d.lgs. n. 150/2009, secondo cui “Le Amministrazioni Pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”) e all'eventuale determinazione della quota limitata di dipendenti cui attribuirle (v. art. 23, comma
2, d.lgs. n. 150/2009) >>.
Si aggiunga che non può neppure parlarsi di “danno da perdita di chance”, atteso che - come sopra rilevato - l'indizione delle PEO necessita di una previa valida contrattazione collettiva decentrata con le
OO.SS. comparativamente più rappresentative, che individui i criteri di selezione del personale coinvolto e, soprattutto, quantificando l'impegno di spesa correlativo per la necessaria copertura finanziaria.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in €
20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER ST)