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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.58 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Rijli e
NO RA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n.78 presso lo studio del primo.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
in viale di Tor Marancia n.4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, giusta procura in atti, preso il cui studio in Caivano (NA) alla via Puccini n.5 ha eletto domicilio.
-opposta-
pagina 1 di 6 NONCHE'
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe AR n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Alcamo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma alla via Buccari n.11 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n.15 ha eletto domicilio
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 14.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.01.2025 Pt_1
impugnava la cartella di pagamento n.13820240001262162000
[...]
con la quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 27.112,97 per spese processuali scaturenti dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Reggio Calabria n.1160 del pagina 2 di 6 22.11.2019, iscritte a ruolo da in nome e per Controparte_1
conto della Corte d'appello di Reggio Calabria, Ufficio Recupero Crediti, eccependo il difetto di motivazione poiché non erano stati esplicitati i criteri di calcolo delle spese ascrivibili all'odierno opponente.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza Controparte_1
della spiegata opposizione, assumendo che il recupero delle spese di giustizia era avvenuto sulla scorta degli atti e dei relativi Fogli Notizie allegati alla nota A trasmessi dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Si costituiva l' , la quale eccepiva la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze attinenti all'attività dell'ente impositore.
Si costituiva il , il quale deduceva l'infondatezza Controparte_3
dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Deve, infatti, osservarsi che la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di autoliquidazione in via amministrativa da parte dell'ente impositore.
pagina 3 di 6 Nel giudizio di opposizione sarà poi onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, non sindacabile nell'an ma esclusivamente nel quantum, specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, documentando l'attività svolta dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente;
il debitore opponente potrà ovviamente a questo punto, in relazione alla documentazione prodotta dall'ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni.
Da ciò consegue che laddove la documentazione necessaria e esplicativa sia stata prodotta e il debitore opponente, ciò nonostante, non sia in grado di specificare le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale oltre che fondato), l'opposizione dovrà essere disattesa.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta depositata tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la riferibilità delle stesse al giudizio penale nel quale il è stato condannato;
sono Pt_1
specificati i relativi importi nei cd. fogli notizie ed è stata versata in atti la certificazione relativa al numero partita di credito 002005/2024 settore penale Nota A/Al: 001920/2024, Note B: 002066/2024; 000512/2025;
002568/2024; 003935/2024; 000397/2025; 000088/2025.
Deve altresì rilevarsi che le indagini penali hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali ogni atto di indagine è risultato strumentale all'intero processo e che le contestate spese anticipate dallo Stato per la materiale esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche pagina 4 di 6 devono essere poste a carico del anche perché l'attività Pt_1
investigativa è comunque riferibile anche all'accertamento del reato per il quale l'opponente è stato condannato.
In buona sostanza, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che deve ritenersi legittima la condanna alle spese processuali non soltanto di quelle riferibili direttamente ai reati cui si riferisce la condanna, ma anche a quelli eventualmente connessi ex art.12 c.p.p., ossia ai reati, tra i quali sussiste una connessione qualificata.
Ciò significa che la disciplina in esame è retta dal principio secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art.12 c.p.p., di talchè nel caso di intercettazioni, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d'indagine, e con esso l'anticipazione della correlativa voce di spesa.
Ebbene, non v'è dubbio che il reato per il quale il ha riportato la Pt_1
condanna rientra tra quelle per il quale sono ammesse le intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art.266, comma 1, lett. c), c.p.p., per cui ne consegue che l'attività di indagine contestata risulta a ben vedere funzionale anche ad accertare il delitto dallo stesso commesso, tant'è che la suddetta condanna ha riguardato un reato c.d. fine, ossia uno dei tanti delitti cui l'associazione a delinquere era finalizzata.
D'altra parte, l'odierno debitore-opponente, sul quale gravava il relativo onere, non è stato in grado di specificare in dettaglio le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione, limitandosi a generiche doglianze del tutto sfornite di precisione e puntualità.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti Parte_1
dell dell e Controparte_1 Controparte_2
del in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato depositato il
10.01.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte opposta in complessivi € 1.750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.58 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Rijli e
NO RA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n.78 presso lo studio del primo.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
in viale di Tor Marancia n.4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, giusta procura in atti, preso il cui studio in Caivano (NA) alla via Puccini n.5 ha eletto domicilio.
-opposta-
pagina 1 di 6 NONCHE'
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe AR n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Alcamo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma alla via Buccari n.11 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n.15 ha eletto domicilio
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 14.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.01.2025 Pt_1
impugnava la cartella di pagamento n.13820240001262162000
[...]
con la quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 27.112,97 per spese processuali scaturenti dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Reggio Calabria n.1160 del pagina 2 di 6 22.11.2019, iscritte a ruolo da in nome e per Controparte_1
conto della Corte d'appello di Reggio Calabria, Ufficio Recupero Crediti, eccependo il difetto di motivazione poiché non erano stati esplicitati i criteri di calcolo delle spese ascrivibili all'odierno opponente.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza Controparte_1
della spiegata opposizione, assumendo che il recupero delle spese di giustizia era avvenuto sulla scorta degli atti e dei relativi Fogli Notizie allegati alla nota A trasmessi dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Si costituiva l' , la quale eccepiva la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze attinenti all'attività dell'ente impositore.
Si costituiva il , il quale deduceva l'infondatezza Controparte_3
dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Deve, infatti, osservarsi che la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di autoliquidazione in via amministrativa da parte dell'ente impositore.
pagina 3 di 6 Nel giudizio di opposizione sarà poi onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, non sindacabile nell'an ma esclusivamente nel quantum, specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, documentando l'attività svolta dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente;
il debitore opponente potrà ovviamente a questo punto, in relazione alla documentazione prodotta dall'ente creditore, specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni.
Da ciò consegue che laddove la documentazione necessaria e esplicativa sia stata prodotta e il debitore opponente, ciò nonostante, non sia in grado di specificare le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale oltre che fondato), l'opposizione dovrà essere disattesa.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta depositata tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la riferibilità delle stesse al giudizio penale nel quale il è stato condannato;
sono Pt_1
specificati i relativi importi nei cd. fogli notizie ed è stata versata in atti la certificazione relativa al numero partita di credito 002005/2024 settore penale Nota A/Al: 001920/2024, Note B: 002066/2024; 000512/2025;
002568/2024; 003935/2024; 000397/2025; 000088/2025.
Deve altresì rilevarsi che le indagini penali hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali ogni atto di indagine è risultato strumentale all'intero processo e che le contestate spese anticipate dallo Stato per la materiale esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche pagina 4 di 6 devono essere poste a carico del anche perché l'attività Pt_1
investigativa è comunque riferibile anche all'accertamento del reato per il quale l'opponente è stato condannato.
In buona sostanza, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che deve ritenersi legittima la condanna alle spese processuali non soltanto di quelle riferibili direttamente ai reati cui si riferisce la condanna, ma anche a quelli eventualmente connessi ex art.12 c.p.p., ossia ai reati, tra i quali sussiste una connessione qualificata.
Ciò significa che la disciplina in esame è retta dal principio secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art.12 c.p.p., di talchè nel caso di intercettazioni, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d'indagine, e con esso l'anticipazione della correlativa voce di spesa.
Ebbene, non v'è dubbio che il reato per il quale il ha riportato la Pt_1
condanna rientra tra quelle per il quale sono ammesse le intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art.266, comma 1, lett. c), c.p.p., per cui ne consegue che l'attività di indagine contestata risulta a ben vedere funzionale anche ad accertare il delitto dallo stesso commesso, tant'è che la suddetta condanna ha riguardato un reato c.d. fine, ossia uno dei tanti delitti cui l'associazione a delinquere era finalizzata.
D'altra parte, l'odierno debitore-opponente, sul quale gravava il relativo onere, non è stato in grado di specificare in dettaglio le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione, limitandosi a generiche doglianze del tutto sfornite di precisione e puntualità.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti Parte_1
dell dell e Controparte_1 Controparte_2
del in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato depositato il
10.01.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte opposta in complessivi € 1.750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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