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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12356/2019
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta al corso Parte_1
Umberto I n. 47
- ATTORE -
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P. Parte_2
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli e dall'Avv. Maria Grazia P.IVA_1
Chiumarulo ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Bari Parte_2
alla via Cognetti n. 36;
- CONVENUTA -
( già COD. FISC. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria
dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 CP_4 Pierpaolo Fabiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II
n. 10
-TERZA CHIAMATA –
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pollice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari
alla via Cardassi n. 59,
-TERZA CHIAMATA –
Controparte_5
, COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60
-TERZA CHIAMATA -
All' udienza del 06.12.2024 le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e come qui si riportano:
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via principale, A) accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig. venivano cagionati per esclusiva Parte_1
responsabilità dell' il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del Parte_2 Parte_2
presente atto e sì come emerso in corso di causa, e per l'effetto B) condannare l' Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] Parte_1
della somma di € 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € 7.950,00, sì come
[...]
rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del 22.05.2024 …, oppure,
in via più subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù dell'espletata C.T.U. in atti,
oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. , subiti e subendi, a Parte_1
far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio pag. 2/10 esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
2. in via subordinata, A)
accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig. venivano Parte_1
cagionati per responsabilità solidale, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, dell' Parte_2
della (già e della il tutto per quanto meglio
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_4
esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa, e per l'effetto B) condannare in solido, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, l' in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, la (già , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_4
nonché, quale garante come in atti, la Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
sig. della somma di € 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € Parte_1
7.950,00, sì come rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del
22.05.2024 …, oppure, in via più subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù
dell'espletata C.T.U. in atti, oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore,
ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. Parte_1
subiti e subendi, a far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso
[...]
di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
3. in via ancora più subordinata, A) accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig.
venivano cagionati per responsabilità concorsuale, ciascuna ex actis e nelle rispettive Parte_1
qualità, dell' della (già e della Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di
[...]
causa, e per l'effetto B) condannare in via concorsuale, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, l'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la Parte_2 Controparte_1
(già , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la in Controparte_2 CP_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché, quale garante come in atti, la
[...]
in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
pag. 3/10 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € 7.950,00, sì come rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del 22.05.2024 … oppure, in via più
subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù dell'espletata C.T.U. in atti, oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. , subiti e subendi, a Parte_1
far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
4. con piena e con totale vittoria, in ogni caso, di tutte (nessuna esclusa) le spese [ivi compresa la somma di € 1.129,54 per l'espletata C.T.U., sì come già (salvo ripetizione) corrisposta e sostenuta dal sig. Parte_1
poiché posta «provvisoriamente a carico di parte attrice», giusta decreto di liquidazione del 18.07.2024, e ivi compresa la somma di € 682,50 …per il compenso del Geom. di Molfetta-CTP e CP_7
di tutte (nessuna esclusa) le competenze professionali del presente giudizio, oltre qualsivoglia (nessuno escluso) onere previsto come per Legge…”.
PER LA CONVENUTA A.Q.P.: ( dal verbale di udienza del 06.12.2024 ) “…. si riporta a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni della C.T.U. che ha rilevato la presenza di danni all'interno del locale preesistenti alla perdita manifestatasi, pertanto la responsabilità di doveva essere valutata ed intesa solo come probabile aggravamento del danno e non come CP_8
causa esclusiva dello stesso;
con graduazione delle spese di causa ed eventuale compensazione… ”.
PER LA TERZA CHIAMATA MATARRESE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. accertare e dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento dannoso alla adottando ogni Controparte_2
conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
nel merito: rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti in quanto non provate e infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, rigettare la domanda di garanzia proposta dall' dichiarando e ritenendo e/o la società Parte_2 CP_8
direttamente responsabile/i del sinistro, condannando chi di ragione all'eventuale CP_4
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente pag. 4/10 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande e di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla condannare la in persona del Controparte_2 CP_4
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e, quindi, manlevare, in virtù delle richiamate clausole contrattuali, la da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dal Controparte_2
giudizio. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese e compensi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario…”
PER LA TERZA CHIAMATA SIMEONE: ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare tutte le richieste formulate nei confronti della nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_4
parziale, della domanda proposta, dichiarare tenuta al pagamento delle somme eventualmente liquidate in favore di parte attrice la sola AQP spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
in via ancor più gradata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei confronti della , dichiarare la , in persona del CP_4 Controparte_9
suo legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare essa dal pagamento delle somme eventualmente liquidate;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio…”
PER LA TERZA CHIAMATA : ( dalla comparsa di risposta ) “…. rigettare la domanda CP_6
principale in quanto infondata in fatto e diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società assicurata e, per essa,
della , per le ragioni esposte sub. A;
in via ulteriormente gradata, dichiarare la inoperatività della CP_6
polizza per le ragioni esposte sub. B e C;
in via ulteriormente gradata, in caso di rigetto della domande proposte dalla esponente in via preliminare, dichiarare che la stessa sia tenuta a manlevare la predetta assicurata unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa e, quindi, esclusivamente nei limiti del massimale di polizza con applicazione dello scoperto a carico dell pari ad €.2.500,00; con vittoria delle spese del presente procedimento in Parte_3
favore della stessa… ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione, notificato in data 30.08.2019, l'attore conveniva in giudizio l' per ivi sentirla condannare al pagamento della somma complessiva CP_8
pag. 5/10 di €.8.000,00, a titolo di ristoro dei danni subiti, sin dall'aprile 2015, nell'immobile di sua proprietà, sito in Molfetta alla Via Pia n.80, e derivanti in particolare da ripetuti fenomeni infiltrativi che causavano il
“ristagno dell'acqua” nonché “esalazioni maleodoranti”. Deduceva di aver segnalato il fenomeno
Cont infiltrativo ad in data 13.04.2015 e di aver reiterato la propria denuncia di danni in data 02.05.2016
a seguito dell'ennesimo fenomeno infiltrativo verificatosi all'interno dell'immobile in questione che,
peraltro, non era asservito da alcun impianto per la fornitura del servizio idrico integrato;
che in data
15.03.2017, a seguito del reiterarsi dei fenomeni infìltrativi all'interno della sua proprietà, aveva
Cont sollecitato a porre in essere ogni più opportuna iniziativa idonea a risolvere il problema e a provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti;
che con nota datata 11.12.2017 (indirizzata alla e, per conoscenza, al signor ), AQP, aveva comunicato che Controparte_10 Parte_1
“… dagli accertamenti esperiti in loco dal personale di questa società è emerso che il sinistro denunciato è
correlabile a una ostruzione della tubazione di fognatura nera la cui manutenzione ordinaria spetta all' Capogruppo che svolge per conto di AQP lavori in regime di CP_3 Controparte_10
cottimo”; che conseguentemente, con nota del 04.06.2018, il signor , aveva invitato la Parte_1
a risarcire tutti i danni subiti a seguito degli eventi innanzi indicati;
che in Controparte_10
Cont mancanza di ogni riscontro in data 29.01.2019, aveva invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati e che, in mancanza di adesione a tale invito, si era determinato a procedere in via giudiziale. Si costituiva in giudizio l' che così concludeva: “…1) CP_8
Cont Preliminarmente, si chiede di essere autorizzati ex art 269 cpc alla chiamata in causa dell'
[...]
con sede legale in Bari alla Via Toscanini 21 con spostamento della prima udienza per CP_11
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc;
2) accertare e dichiarare altresì l' assoluta carenza di legittimazione passiva dell' in relazione ai fatti e ai danni lamentati CP_8
dalla ricorrente asseritamene riportati a seguito del sinistro oggetto di controversia, stante l'evidente ed esclusiva responsabilità dell' ATI in persona del legale rappresentante pro Controparte_11
tempore nella determinazione del medesimo sinistro e, per l' effetto, disporre l' estromissione dell' CP_8
[... dal presente giudizio per le motivazioni di cui narrativa: Nel merito 3) dichiarare e riconoscere che alcuna responsabilità è ascrivibile all' in riferimento al sinistro per cui è causa dovendosi CP_8
ritenere che lo stesso sia conseguente ai lavori eseguiti dall' in persona in Controparte_12
pag. 6/10 persona del legale rappresentante pro tempore;
4) conseguentemente rigettare integralmente la domanda risarcitoria poiché destituita di giuridico fondamento in fatto ed in diritto con condanna al pagamento in favore dell' in persona del Suo legale rappresentante pro tempore delle spese e competenze di CP_8
lite; 5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda , nei confronti dell' accertare e dichiarare tenuto e/o obbligato l' in persona del legale CP_8 Controparte_12
rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere indenne integralmente l' in persona del suo CP_8
legale rappresentante pro tempore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal suddetto accoglimento e, comunque di quanto sarà obbligato a pagare in favore dell' attore e, per l' effetto,
Cont condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_10
diretto della somma oggetto di condanna che sarà accertata e liquidata in corso di causa in favore dell'
Cont attore esonerando da ogni forma di responsabilità al riguardo;
6) in ogni caso, nel merito, respingere
Cont qualsivoglia domanda dispiegata nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio…”. Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in Controparte_2
causa del terzo per l'incertezza del soggetto giuridico realmente evocato in giudizio (AQP aveva citato la soggetto giuridico inesistente), per la mancanza nell'atto di citazione degli Controparte_13
avvertimenti ex artt. 38 e 167 c.p.c. e per l'incompletezza dell'originario atto di citazione allegato alla chiamata di terzo, mancante di tutte le pagine con numerazione pari (2, 4, 6 e 8) nonché delle conclusioni e dell'elenco dei documenti versati in giudizio dall'attore. Nonostante tali profili di nullità della chiamata in causa la non chiedeva al Tribunale l'emissione dei provvedimenti conseguenti alla Controparte_2
chiara nullità del predetto atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda nel merito;
rilevato che in virtù delle pattuizioni intercorse tra le società costituenti l'ATI appaltatrice, ogni eventuale responsabilità
scaturente dall'esecuzione del contratto di appalto fosse da ascriversi alla società mandante CP_4
cui era affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria nella città di Molfetta la
[...] Controparte_2
chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa della società Autorizzata la CP_4
chiamata in causa si costituiva in giudizio la eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_4
chiamata in causa del terzo stante la incompleta allegazione dell'atto di citazione cui la chiamata era riferita. Con riferimento alle domande di parte attrice disconosceva ogni propria responsabilità, eccepiva pag. 7/10 Cont l'inammissibilità della richiesta di manleva formulata da nei confronti dell' e, in ogni caso, CP_3
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la che, in Controparte_5
virtù di polizza assicurativa, garantiva la appaltatrice. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva CP_3
la compagnia assicuratrice eccependo: il difetto di legittimazione passiva della propria assicurata;
l'inoperatività della polizza non essendo l'evento lesivo conseguenza di una mancata manutenzione ordinaria o straordinaria delle condutture;
l'inoperatività della polizza per la tardiva denuncia del sinistro;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea ed in via gradata chiedeva l'applicazione della franchigia con applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato di €. 2.500,00. Nel corso del giudizio erano escussi i testi e;
era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo Testimone_1 Testimone_2
dell'ing. La causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in Persona_1
decisione. La domanda attorea è parzialmente fondata. Deve in proposito farsi riferimento alle risultanze delle operazioni peritali ( nel corso delle quali sono state effettuate delle operazioni di video ispezione delle condotte fognarie ) ed all'elaborato depositato dall'ing. in data 02.06.2024 ( Persona_1
contenete anche la risposta alle osservazioni di parte attrice ), del tutto condivisibile in quanto frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali e che, pertanto può essere fatto proprio dal giudicante. Così conclude il C.T.U.: “ … il locale interrato, di proprietà dell'attore, è stato oggetto di
Cont infiltrazioni d'acqua fognaria provenienti dalla tubazione di fognatura dell' che si era danneggiata;
ovviamente, tale flusso non era costante, e non si presentava quando la condotta era perfettamente pulita in quanto in questa condizioni il flusso dell'acqua era veloce e, quindi, privo di sedimentazioni e perdite d'acqua. Il flusso proveniente dalla condotta fognaria, ovviamente, ha aumentato i danni del locale che,
comunque, erano certamente presenti anche prima di questo evento, apportando, all'interno dello stesso,
anche materiale organico. Il fatto che l'acqua era presente anche in assenza di rotture della condotta fognaria, è evidenziato dal fatto che il locale, pur essendo interrato, è privo di intercapedine e agni altro elemento di protezione. In questi casi non è facile calcolare il danno causato dalla rottura della condotta in quanto, ovviamente, si è sommato al danno derivante dalle infiltrazioni di acque piovane;
si può
conteggiare una percentuale a carico dell' che può essere calcolata in € 6.000,00 oltre Parte_2
IVA…”. Ne consegue che la domanda attorea nei confronti dell' deve essere accolta nella minore CP_8
misura indicata in perizia ( atteso che parte attrice aveva avanzato una richiesta risarcitoria di €. 8.000,00
pag. 8/10 sulla base di un preventivo della ditta RU per opere di riparazione e ripristino per un importo di €.
8.000,00 oltre IVA ). Infondata era quindi la chiamata in garanzia proposta dall' nei confronti della CP_8
impresa , atteso che i danni lamentati non erano ricollegabili ad omesse opere manutentive da CP_2
parte della stessa, e quindi a cascata, alcuna responsabilità deve riconoscersi a carico delle altre chiamate in cause con la precisazione che le ulteriori chiamate in cause erano state rese necessarie dalla chiamata in causa della In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale Controparte_2
accoglimento della domanda devono porsi definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta in solido, le spese dell'espletata C.T.U. Avendo parte attrice anticipato per intero le spese CP_8
della C.T.U. deve pertanto condannarsi l' al rimborso della metà delle spese di C.T.U. in CP_8
favore dell'attrice. Le altre spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta CP_8
( ivi comprese le spese di tutte le parti chiamate in causa ).
P.Q.M.
.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro-tempore, e sulle chiamate in garanzia nei confronti della ( già ) , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, della , in persona del legale CP_4
rappresentante pro-tempore, e della , in persona del legale Controparte_14
rappresentante pro-tempore, così provvede:
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore del sig. della somma di 6.000,00, così determinata in virtù Parte_1
dell'espletata C.T.U. in atti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore a far data dal mese di
Aprile 2015 per gli eventi oggetto di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito dell'elaborato peritale sino all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta l' in persona Parte_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna per l'effetto l' in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore al rimborso in favore dell'attore della metà delle spese dallo stesso anticipate al C.T.U.;
pag. 9/10 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore dell'attore anche delle altre spese processuali dello stesso che liquida in €. 3.660,00
di cui €. 1.059,60 per spese ( come documentate nella specifica ), oltre accessori di legge;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della che liquida in €. 2.780,00 di cui €.237,00 per Controparte_1
spese, oltre accessori di legge;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della che liquida in €. 2.780,00 di cui €. 237, 00 per CP_4
spese oltre accessori di legge;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della Zurich insurance P.L.C., che liquida in €. 2540,00 oltre accessori di legge.
Bari, 21.03.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12356/2019
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta al corso Parte_1
Umberto I n. 47
- ATTORE -
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P. Parte_2
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli e dall'Avv. Maria Grazia P.IVA_1
Chiumarulo ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Bari Parte_2
alla via Cognetti n. 36;
- CONVENUTA -
( già COD. FISC. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria
dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 CP_4 Pierpaolo Fabiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II
n. 10
-TERZA CHIAMATA –
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pollice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari
alla via Cardassi n. 59,
-TERZA CHIAMATA –
Controparte_5
, COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60
-TERZA CHIAMATA -
All' udienza del 06.12.2024 le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e come qui si riportano:
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via principale, A) accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig. venivano cagionati per esclusiva Parte_1
responsabilità dell' il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del Parte_2 Parte_2
presente atto e sì come emerso in corso di causa, e per l'effetto B) condannare l' Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] Parte_1
della somma di € 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € 7.950,00, sì come
[...]
rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del 22.05.2024 …, oppure,
in via più subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù dell'espletata C.T.U. in atti,
oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. , subiti e subendi, a Parte_1
far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio pag. 2/10 esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
2. in via subordinata, A)
accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig. venivano Parte_1
cagionati per responsabilità solidale, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, dell' Parte_2
della (già e della il tutto per quanto meglio
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_4
esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa, e per l'effetto B) condannare in solido, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, l' in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, la (già , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_4
nonché, quale garante come in atti, la Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
sig. della somma di € 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € Parte_1
7.950,00, sì come rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del
22.05.2024 …, oppure, in via più subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù
dell'espletata C.T.U. in atti, oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore,
ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. Parte_1
subiti e subendi, a far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso
[...]
di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
3. in via ancora più subordinata, A) accertare e dichiarare che tutti (nessuno escluso) i danni lamentati dal sig.
venivano cagionati per responsabilità concorsuale, ciascuna ex actis e nelle rispettive Parte_1
qualità, dell' della (già e della Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di
[...]
causa, e per l'effetto B) condannare in via concorsuale, ciascuna ex actis e nelle rispettive qualità, l'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la Parte_2 Controparte_1
(già , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la in Controparte_2 CP_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché, quale garante come in atti, la
[...]
in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
pag. 3/10 8.000,00 … oppure, in via subordinata, della somma di € 7.950,00, sì come rappresentato nelle osservazioni di parte attrice all'elaborato peritale d'ufficio del 22.05.2024 … oppure, in via più
subordinata, della somma di € 6.000,00, così determinata in virtù dell'espletata C.T.U. in atti, oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti (nessuno escluso) i danni dall'anzidetto sig. , subiti e subendi, a Parte_1
far data dal mese di Aprile 2015 e sino alla definitiva risoluzione del caso di specie, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto e sì come emerso in corso di causa;
4. con piena e con totale vittoria, in ogni caso, di tutte (nessuna esclusa) le spese [ivi compresa la somma di € 1.129,54 per l'espletata C.T.U., sì come già (salvo ripetizione) corrisposta e sostenuta dal sig. Parte_1
poiché posta «provvisoriamente a carico di parte attrice», giusta decreto di liquidazione del 18.07.2024, e ivi compresa la somma di € 682,50 …per il compenso del Geom. di Molfetta-CTP e CP_7
di tutte (nessuna esclusa) le competenze professionali del presente giudizio, oltre qualsivoglia (nessuno escluso) onere previsto come per Legge…”.
PER LA CONVENUTA A.Q.P.: ( dal verbale di udienza del 06.12.2024 ) “…. si riporta a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni della C.T.U. che ha rilevato la presenza di danni all'interno del locale preesistenti alla perdita manifestatasi, pertanto la responsabilità di doveva essere valutata ed intesa solo come probabile aggravamento del danno e non come CP_8
causa esclusiva dello stesso;
con graduazione delle spese di causa ed eventuale compensazione… ”.
PER LA TERZA CHIAMATA MATARRESE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. accertare e dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento dannoso alla adottando ogni Controparte_2
conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
nel merito: rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti in quanto non provate e infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, rigettare la domanda di garanzia proposta dall' dichiarando e ritenendo e/o la società Parte_2 CP_8
direttamente responsabile/i del sinistro, condannando chi di ragione all'eventuale CP_4
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente pag. 4/10 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande e di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla condannare la in persona del Controparte_2 CP_4
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e, quindi, manlevare, in virtù delle richiamate clausole contrattuali, la da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dal Controparte_2
giudizio. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese e compensi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario…”
PER LA TERZA CHIAMATA SIMEONE: ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare tutte le richieste formulate nei confronti della nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_4
parziale, della domanda proposta, dichiarare tenuta al pagamento delle somme eventualmente liquidate in favore di parte attrice la sola AQP spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
in via ancor più gradata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei confronti della , dichiarare la , in persona del CP_4 Controparte_9
suo legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare essa dal pagamento delle somme eventualmente liquidate;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio…”
PER LA TERZA CHIAMATA : ( dalla comparsa di risposta ) “…. rigettare la domanda CP_6
principale in quanto infondata in fatto e diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società assicurata e, per essa,
della , per le ragioni esposte sub. A;
in via ulteriormente gradata, dichiarare la inoperatività della CP_6
polizza per le ragioni esposte sub. B e C;
in via ulteriormente gradata, in caso di rigetto della domande proposte dalla esponente in via preliminare, dichiarare che la stessa sia tenuta a manlevare la predetta assicurata unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa e, quindi, esclusivamente nei limiti del massimale di polizza con applicazione dello scoperto a carico dell pari ad €.2.500,00; con vittoria delle spese del presente procedimento in Parte_3
favore della stessa… ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione, notificato in data 30.08.2019, l'attore conveniva in giudizio l' per ivi sentirla condannare al pagamento della somma complessiva CP_8
pag. 5/10 di €.8.000,00, a titolo di ristoro dei danni subiti, sin dall'aprile 2015, nell'immobile di sua proprietà, sito in Molfetta alla Via Pia n.80, e derivanti in particolare da ripetuti fenomeni infiltrativi che causavano il
“ristagno dell'acqua” nonché “esalazioni maleodoranti”. Deduceva di aver segnalato il fenomeno
Cont infiltrativo ad in data 13.04.2015 e di aver reiterato la propria denuncia di danni in data 02.05.2016
a seguito dell'ennesimo fenomeno infiltrativo verificatosi all'interno dell'immobile in questione che,
peraltro, non era asservito da alcun impianto per la fornitura del servizio idrico integrato;
che in data
15.03.2017, a seguito del reiterarsi dei fenomeni infìltrativi all'interno della sua proprietà, aveva
Cont sollecitato a porre in essere ogni più opportuna iniziativa idonea a risolvere il problema e a provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti;
che con nota datata 11.12.2017 (indirizzata alla e, per conoscenza, al signor ), AQP, aveva comunicato che Controparte_10 Parte_1
“… dagli accertamenti esperiti in loco dal personale di questa società è emerso che il sinistro denunciato è
correlabile a una ostruzione della tubazione di fognatura nera la cui manutenzione ordinaria spetta all' Capogruppo che svolge per conto di AQP lavori in regime di CP_3 Controparte_10
cottimo”; che conseguentemente, con nota del 04.06.2018, il signor , aveva invitato la Parte_1
a risarcire tutti i danni subiti a seguito degli eventi innanzi indicati;
che in Controparte_10
Cont mancanza di ogni riscontro in data 29.01.2019, aveva invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati e che, in mancanza di adesione a tale invito, si era determinato a procedere in via giudiziale. Si costituiva in giudizio l' che così concludeva: “…1) CP_8
Cont Preliminarmente, si chiede di essere autorizzati ex art 269 cpc alla chiamata in causa dell'
[...]
con sede legale in Bari alla Via Toscanini 21 con spostamento della prima udienza per CP_11
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc;
2) accertare e dichiarare altresì l' assoluta carenza di legittimazione passiva dell' in relazione ai fatti e ai danni lamentati CP_8
dalla ricorrente asseritamene riportati a seguito del sinistro oggetto di controversia, stante l'evidente ed esclusiva responsabilità dell' ATI in persona del legale rappresentante pro Controparte_11
tempore nella determinazione del medesimo sinistro e, per l' effetto, disporre l' estromissione dell' CP_8
[... dal presente giudizio per le motivazioni di cui narrativa: Nel merito 3) dichiarare e riconoscere che alcuna responsabilità è ascrivibile all' in riferimento al sinistro per cui è causa dovendosi CP_8
ritenere che lo stesso sia conseguente ai lavori eseguiti dall' in persona in Controparte_12
pag. 6/10 persona del legale rappresentante pro tempore;
4) conseguentemente rigettare integralmente la domanda risarcitoria poiché destituita di giuridico fondamento in fatto ed in diritto con condanna al pagamento in favore dell' in persona del Suo legale rappresentante pro tempore delle spese e competenze di CP_8
lite; 5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda , nei confronti dell' accertare e dichiarare tenuto e/o obbligato l' in persona del legale CP_8 Controparte_12
rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere indenne integralmente l' in persona del suo CP_8
legale rappresentante pro tempore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal suddetto accoglimento e, comunque di quanto sarà obbligato a pagare in favore dell' attore e, per l' effetto,
Cont condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_10
diretto della somma oggetto di condanna che sarà accertata e liquidata in corso di causa in favore dell'
Cont attore esonerando da ogni forma di responsabilità al riguardo;
6) in ogni caso, nel merito, respingere
Cont qualsivoglia domanda dispiegata nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio…”. Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in Controparte_2
causa del terzo per l'incertezza del soggetto giuridico realmente evocato in giudizio (AQP aveva citato la soggetto giuridico inesistente), per la mancanza nell'atto di citazione degli Controparte_13
avvertimenti ex artt. 38 e 167 c.p.c. e per l'incompletezza dell'originario atto di citazione allegato alla chiamata di terzo, mancante di tutte le pagine con numerazione pari (2, 4, 6 e 8) nonché delle conclusioni e dell'elenco dei documenti versati in giudizio dall'attore. Nonostante tali profili di nullità della chiamata in causa la non chiedeva al Tribunale l'emissione dei provvedimenti conseguenti alla Controparte_2
chiara nullità del predetto atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda nel merito;
rilevato che in virtù delle pattuizioni intercorse tra le società costituenti l'ATI appaltatrice, ogni eventuale responsabilità
scaturente dall'esecuzione del contratto di appalto fosse da ascriversi alla società mandante CP_4
cui era affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria nella città di Molfetta la
[...] Controparte_2
chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa della società Autorizzata la CP_4
chiamata in causa si costituiva in giudizio la eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_4
chiamata in causa del terzo stante la incompleta allegazione dell'atto di citazione cui la chiamata era riferita. Con riferimento alle domande di parte attrice disconosceva ogni propria responsabilità, eccepiva pag. 7/10 Cont l'inammissibilità della richiesta di manleva formulata da nei confronti dell' e, in ogni caso, CP_3
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la che, in Controparte_5
virtù di polizza assicurativa, garantiva la appaltatrice. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva CP_3
la compagnia assicuratrice eccependo: il difetto di legittimazione passiva della propria assicurata;
l'inoperatività della polizza non essendo l'evento lesivo conseguenza di una mancata manutenzione ordinaria o straordinaria delle condutture;
l'inoperatività della polizza per la tardiva denuncia del sinistro;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea ed in via gradata chiedeva l'applicazione della franchigia con applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato di €. 2.500,00. Nel corso del giudizio erano escussi i testi e;
era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo Testimone_1 Testimone_2
dell'ing. La causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in Persona_1
decisione. La domanda attorea è parzialmente fondata. Deve in proposito farsi riferimento alle risultanze delle operazioni peritali ( nel corso delle quali sono state effettuate delle operazioni di video ispezione delle condotte fognarie ) ed all'elaborato depositato dall'ing. in data 02.06.2024 ( Persona_1
contenete anche la risposta alle osservazioni di parte attrice ), del tutto condivisibile in quanto frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali e che, pertanto può essere fatto proprio dal giudicante. Così conclude il C.T.U.: “ … il locale interrato, di proprietà dell'attore, è stato oggetto di
Cont infiltrazioni d'acqua fognaria provenienti dalla tubazione di fognatura dell' che si era danneggiata;
ovviamente, tale flusso non era costante, e non si presentava quando la condotta era perfettamente pulita in quanto in questa condizioni il flusso dell'acqua era veloce e, quindi, privo di sedimentazioni e perdite d'acqua. Il flusso proveniente dalla condotta fognaria, ovviamente, ha aumentato i danni del locale che,
comunque, erano certamente presenti anche prima di questo evento, apportando, all'interno dello stesso,
anche materiale organico. Il fatto che l'acqua era presente anche in assenza di rotture della condotta fognaria, è evidenziato dal fatto che il locale, pur essendo interrato, è privo di intercapedine e agni altro elemento di protezione. In questi casi non è facile calcolare il danno causato dalla rottura della condotta in quanto, ovviamente, si è sommato al danno derivante dalle infiltrazioni di acque piovane;
si può
conteggiare una percentuale a carico dell' che può essere calcolata in € 6.000,00 oltre Parte_2
IVA…”. Ne consegue che la domanda attorea nei confronti dell' deve essere accolta nella minore CP_8
misura indicata in perizia ( atteso che parte attrice aveva avanzato una richiesta risarcitoria di €. 8.000,00
pag. 8/10 sulla base di un preventivo della ditta RU per opere di riparazione e ripristino per un importo di €.
8.000,00 oltre IVA ). Infondata era quindi la chiamata in garanzia proposta dall' nei confronti della CP_8
impresa , atteso che i danni lamentati non erano ricollegabili ad omesse opere manutentive da CP_2
parte della stessa, e quindi a cascata, alcuna responsabilità deve riconoscersi a carico delle altre chiamate in cause con la precisazione che le ulteriori chiamate in cause erano state rese necessarie dalla chiamata in causa della In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale Controparte_2
accoglimento della domanda devono porsi definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta in solido, le spese dell'espletata C.T.U. Avendo parte attrice anticipato per intero le spese CP_8
della C.T.U. deve pertanto condannarsi l' al rimborso della metà delle spese di C.T.U. in CP_8
favore dell'attrice. Le altre spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta CP_8
( ivi comprese le spese di tutte le parti chiamate in causa ).
P.Q.M.
.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro-tempore, e sulle chiamate in garanzia nei confronti della ( già ) , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, della , in persona del legale CP_4
rappresentante pro-tempore, e della , in persona del legale Controparte_14
rappresentante pro-tempore, così provvede:
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore del sig. della somma di 6.000,00, così determinata in virtù Parte_1
dell'espletata C.T.U. in atti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore a far data dal mese di
Aprile 2015 per gli eventi oggetto di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito dell'elaborato peritale sino all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta l' in persona Parte_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna per l'effetto l' in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore al rimborso in favore dell'attore della metà delle spese dallo stesso anticipate al C.T.U.;
pag. 9/10 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore dell'attore anche delle altre spese processuali dello stesso che liquida in €. 3.660,00
di cui €. 1.059,60 per spese ( come documentate nella specifica ), oltre accessori di legge;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della che liquida in €. 2.780,00 di cui €.237,00 per Controparte_1
spese, oltre accessori di legge;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della che liquida in €. 2.780,00 di cui €. 237, 00 per CP_4
spese oltre accessori di legge;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2
pagamento delle spese processuali della Zurich insurance P.L.C., che liquida in €. 2540,00 oltre accessori di legge.
Bari, 21.03.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10