TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13785 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato PLEMONE FEDERICA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BILOTTA SONIA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 16.6.2025
pagina 1 di 6 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con in CP_1
IN il 15/07/1995, unione dalla quale, nel 1995 e nel 2001 nascevano due figlie.
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2005 , data nella quale erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito decreto di omologa emesso dal Tribunale di Matera in data 23/07/2005 .
Chiedeva altresì il ricorrente la determinazione del contributo di mantenimento per la seconda figlia in euro 250,00 mensili, la revoca del contributo di Per_1
mantenimento per la moglie.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di CP_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedeva per la figlia il mantenimento di euro 359,00 e un assegno divorzile di euro 500,00
Con ordinanza del 29.3.2023 resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza del 16.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 10.10.2025 .
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 15/07/1995 in
IN, vivono separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di
Matera reso nel 2005.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pagina 2 di 6 pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Le figlie sono entrambe maggiorenni. Tuttavia non ha raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica. Pertanto ha diritto al mantenimento. Il padre in corso di causa ha aderito alla richiesta di un aumento del contributo pari ad euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tra le parti resta in discussione la spettanza dell'assegno divorzile.
Come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art.
5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un
pagina 3 di 6 parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni
Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi.
La risposta al quesito deve essere positiva.
Il ricorrente ha percepito negli anni 2019-2020 e 2021 un reddito imponibile pari rispettivamente ad € 35.784, € 34.835 ed € 37.308, corrispondente ad un reddito netto medio mensile pari ad € 2.210,00.
Ha riferito di vivere da solo in un immobile condotto in locazione per il quale sostiene un esborso mensile pari ad € 350.
La sig ha percepito nel 2022 una media mensile di € 1040 (vd CP_1
buste paga) e nei primi sei mesi del 2023 € 4600, ovvero € 766 al mese.
Al momento dell'ordinanza presidenziale, viveva in un appartamento in locazione con l'anziana madre – percettrice di una pensione annua pari ad €
13.924,71, corrispondente ad € 980 mensili – con il figlio avuto da una CP_2
relazione precedente con un canone di locazione di 680,00 euro, in seguito al decesso della madre ha subito lo sfratto e ha dichiarato di aver trovato un appartamento in locazione con un canone pari ad euro 680,00. Le condizioni di salute della signora sono peggiorate in modo grave come da certificazione CP_1
medica depositata Sulla incidenza della patologia sulla capacità lavorativa, tuttavia non è stata offerta prova.
In ogni caso non è contestato che durante il matrimonio la sig si sia CP_1
dedicata alla cura delle figlie e della famiglia. Dopo la separazione, nel 2008 ha pagina 4 di 6 trovato lavoro part time, modalità necessaria per continuare a seguire le figlie ancora piccole vista la distanza geografica del marito che viveva a Torino.
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora a titolo CP_1
o,ltre che assistenziale anche compensativo- perequativo.
La natura compensativa perequativa dell'assegno rende superfluo l'accertamento dell'eventuale convivenza della sig. CP_1
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e dei rispettivi redditi delle parti, oltre che della durata del matrimonio deve essere giudicato equo e congruo determinare l'assegno divorzile in 350,00 euro mensili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono compensate per un quarto attesa la parziale soccombenza sul quantum dell'assegno divorzile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
15/07/1995 in IN tra nato a Parte_1
IN (MT) il 22/11/1963) e (nata a CP_1
OG (BO) il 12/03/1964), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN, atto n.0001 __ ,
Parte 1__ , anno 1995; pone a carico di l'obbligo di versare a _ la Parte_1 CP_3 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Per_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna; pone a carico di l'obbligo di versare a ___ la somma Parte_1 mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni pagina 5 di 6 mese.
Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1
nella misura di euro 5000,00, oltre accessori di legge, CP_1
compensa la suddetta somma per un quarto manda al Cancelliere di trasmettere copia aca della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
IN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 10/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6