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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2515/2024 r.g., promossa da nato a [...] il 18 settembre Parte_1
1966 (c.f. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Linda Zullo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e nato a [...] C.F._2 Controparte_2
il 3 febbraio 1999 (c.f. ), rappresentati e C.F._3
difesi dall'avv. Egidio Peritore del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- resistenti e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni del divorzio”.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - Revocare l'obbligo in capo al ricorrente di versare l'assegno di contributo al mantenimento per il figlio;
- Vinte le spese”. CP_2
Conclusioni dei resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, 1) Rigettare in toto la domanda di revisione dei provvedimenti di divorzio e per l'effetto 2)
Confermare il IG. tenuto a versare, a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento ordinario dei figlio , CP_2
maggiorenne ma in condizione di incolpevole non autosufficienza, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma attualmente versata di Euro 238,56 (duecentotrentotto/56), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)
Confermare l'ordine al Ministero della Giustizia ed alla direzione
Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia di
Bologna, ciascuno per quanto loro competa, di distrarre mensilmente dallo stipendio corrisposto al IG. Parte_1
detto importo dovuto a titolo di contributo ordinario
[...]
versandolo direttamente sul conto corrente bancario indicato dalla IG.ra ; 4) Confermare la ripartizione delle CP_1
spese extra-assegno relative al figlio , come da ultimo CP_2
protocollo del Tribunale di Bologna, suddividendole al 50% tra
2 ciascuno dei genitori e prevedendone il rimborso previa documentazione e tempestiva rendicontazione. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% ed oneri di Legge. Sentenza esecutiva come per Legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, Parte_1
ha chiesto, “in via preliminare ed urgente”, la
[...]
sospensione del versamento del mantenimento ordinario in favore del figlio maggiorenne ed “in via principale” la CP_2
revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di versare l'assegno corrispondente al contributo al mantenimento del figlio, con il favore delle spese processuali.
ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 22 gennaio 1994 a CP_1
Monterenzio (Bologna); che dall'unione coniugale il 3 febbraio
1999 era nato a [...] l'unico figlio, ; che con CP_2
sentenza del 27 ottobre 2009 il Tribunale di Bologna aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso di , la collocazione prevalente del CP_2
figlio presso la madre ed un assegno di mantenimento in capo al padre di 215,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che dal 2004 al 2014, il aveva intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con , dalla quale erano nati a Bologna Persona_1
3 due figli, il 21 novembre 2005 e , il 15 settembre Per_2 Per_3
2007; che a fronte della disgregazione del nuovo nucleo familiare, con decreto del Tribunale di Bologna del 9 ottobre
2018, il ricorrente aveva ottenuto “l'affido condiviso dei figli e con collocazione presso di sé, un ampio diritto di Per_2 Per_3
visita materno, mantenimento diretto e contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 60%”; che lo stesso ricorrente aveva successivamente chiesto giudizialmente lo scioglimento del matrimonio contratto con;
che il relativo CP_1
procedimento si era concluso con la precisazione congiunta delle conclusioni e con la sentenza del 26 ottobre 2021, con la quale il
Tribunale di Bologna, recependo gli accordi intervenuti fra le parti, aveva posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non CP_2
economicamente autosufficiente, nella misura di 238,56 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha sostenuto di non essere più in Parte_1
grado, a causa del peggioramento delle sue “condizioni personali ed economiche”, di versare il contributo in favore del figlio e comunque di non essere più tenuto a versare il CP_2
contributo stesso, in quanto il figlio, a fronte dell'età di 25 anni, non avendo proseguito gli studi e pur non svolgendo attività lavorativa, sebbene sia stato posto in condizione di reperire un'occupazione, non ha più alcun diritto di continuare a percepire un contributo al suo mantenimento da parte del padre.
4 Con il decreto di fissazione dell'udienza è stata respinta l'istanza diretta ad ottenere l'emissione del provvedimento richiesto inaudita altera parte.
Si sono costituiti entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma dell'obbligo del ricorrente di versare il contributo ordinario e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio, nonché dell'ordine impartito al datore di lavoro del di versare Parte_1
la somma dovuta direttamente alla convenuta.
I resistenti hanno sostenuto che rispetto alla pronuncia del divorzio, avvenuta nel 2021, non vi era stato alcun mutamento successivo, atteso che le circostanze poste dal ricorrente a fondamento della sua domanda erano tutte preesistenti agli accordi di divorzio e nessuna di esse poteva definirsi legittimamente “sopravvenuta”. Gli stessi resistenti hanno affermato inoltre che il figlio non ha ancora CP_2
un'occupazione lavorativa, né gode di alcuna forma di reddito, nonostante i suoi tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro e che pertanto il ricorrente deve continuare a versare il contributo in questione e ciò anche alla luce della condizione economica dei convenuti, che da anni è “ai limiti della stretta necessità, se non al di sotto”.
Alla prima udienza del 3 ottobre 2024, sono state sentite le parti di persona ed è stato inutilmente esperito un tentativo di conciliazione. Previa rimessione in termini, il ricorrente ha
5 depositato ulteriori documenti e i resistenti hanno depositato il documento oggetto di un'istanza di esibizione documentale formulata dall'avversario, alla quale quest'ultimo, dopo la produzione del documento, ha rinunciato. E' stata infine fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle trascritte conclusioni delle parti.
Va rilevato, in primo luogo, che, come eccepito dai resistenti e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la situazione debitoria di non risulta essersi Parte_1
sensibilmente deteriorata rispetto a quella già esistente all'epoca della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 26 ottobre
2021, che aveva recepito le condizioni concordate dal ricorrente e dalla resistente, fra le quali vi era la previsione del contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non ancora CP_2
economicamente autosufficiente (documento n. 4 del ricorrente).
Dai documenti prodotti risulta, in effetti, una ingente esposizione debitoria di che secondo quanto Parte_1
esposto nella domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata presentata dal ricorrente è pari a complessivi euro 257.531,89 (v. la relazione in data 26 luglio
2024 del gestore della crisi ex art. 269, co. 2, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, prodotta dal sub documento n. Parte_1
20).
6 E' anche vero, però, che i debiti esposti risultavano già esistenti all'epoca della pronuncia della sentenza del 26 ottobre
2021, per cui la sia pur grave esposizione debitoria del ricorrente non può essere considerata come una circostanza sopravvenuta rispetto agli accordi recepiti dalla predetta sentenza, idonea a sostenere la domanda di modifica del provvedimento giudiziale.
Va rilevato, in particolare, che sebbene alcuni creditori abbiano promosso azioni esecutive nei riguardi del ricorrente in epoca successiva all'ottobre 2021, tali iniziative giudiziarie riguardano pur sempre debiti sorti ed esistenti prima della pronuncia di divorzio.
Così, l'atto di pignoramento ad opera della società
[...]
per euro 11.366,36, risalente al maggio 2023 Controparte_3
(documento n. 12 del ricorrente), deriva da un finanziamento contratto nel 2009 con la Unicredit s.p.a. (v. pag. 8 della domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata, documento n. 21 del ricorrente) e si riferisce pertanto ad un credito già esistente nell'ottobre 2021. I crediti oggetto delle procedure indicate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e da ultimo nella comparsa conclusionale (ossia “ CP_4
R.G.E. n. 5448/2014 Trib. Bologna, per € 15.052,68, oltre
[...]
€ 1.540,60 per compensi e spese vive documentate (doc. 9); -
e, per essa, R.G.E. n. Parte_2 Parte_3
1575/2019, per € 19.438,46, oltre € 1.572,35 per compensi e spese vive documentate (doc. 10). - Parte_4
7 R.G.E. n.1402/2019, Trib. Bologna (doc. 11)”) si riferiscono tutti a procedure già pendenti alla data in cui fu pronunciata la sentenza che, definendo il giudizio di divorzio, aveva recepito le condizioni concordate fra le parti, mentre, quanto ai crediti dei legali menzionati nei medesimi atti difensivi (ossia “- Avv.
Simonetta Marchetti per 14.263,76 euro per attività professionali svolte 8 (cfr. doc.20); -Avv. per 14.375,24 Parte_5
euro per attività professionali svolte (cfr. doc. 20)”), non risulta provato che essi siano sorti in data antecedente alla stessa pronuncia.
Neppure le condizioni personali e familiari del Parte_1
sono mutate successivamente alla pronuncia della sentenza del 26 ottobre 2021: il ricorrente ha conservato la propria precedente occupazione e il proprio trattamento retributivo non risulta diminuito (esso ammonta a circa euro 1.700,00 netti mensili, come risulta dalla menzionata relazione del 26 luglio 2024). Il provvede inoltre al mantenimento dei due figli Parte_1
conviventi e , avuti da una successiva relazione Per_3 Per_2
sentimentale, fin dal 2018 (e quindi da epoca precedente alla predetta sentenza). Fin dal 2018 sussistevano altresì i problemi abitativi cui il ricorrente ha fatto riferimento nel ricorso (v. pag. 4
e ss. dell'atto introduttivo del procedimento).
Non è d'altro canto contestato che la situazione reddituale, economica e patrimoniale della resistente non sia migliorata
8 rispetto all'epoca in cui fu pronunciata la sentenza del 26 ottobre
2021.
, sentita all'udienza del 3 ottobre 2024, ha CP_1
dichiarato, in particolare, di essere dipendente della “
[...]
di Bologna, di svolgere l'attività di donna delle pulizie, Parte_6
in forza di un contratto che prevede 15 ore lavorative settimanali, di percepire “una retribuzione mensile di circa € 400/500,00”, di vivere “in un alloggio comunale ad Ozzano” per cui paga “un canone di locazione mensile di circa € 150,00” e di essere
“titolare unicamente di un conto corrente bancario su cui è accreditata la retribuzione”. Le dichiarazioni della resistente trovano riscontro negli atti difensivi e nei documenti prodotti dai convenuti ed in particolare nel quadro della situazione reddituale ed economica rappresentato a pagina 8, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta e nei documenti richiamati.
Quanto al figlio , quest'ultimo, anch'egli sentito CP_2
alla stessa udienza, ha dichiarato: “ho frequentato le scuole medie inferiori, poi mi sono iscritto all'istituto tecnico che però ho frequentato solo per due anni. Ho poi seguito i corsi indicati nella comparsa di costituzione e risposta, ma non ho avuto la possibilità di reperire un'occupazione neanche come apprendista. Preciso che a seguito dei corsi frequentati ho acquisito la qualifica di termoidraulico. Le uniche offerte di lavoro che ho avuto provenivano dal Lazio meridionale, Napoli e
Valle d'Aosta, ma non avendo la possibilità economica di
9 trasferirmi in quelle città ho dovuto declinare le offerte. Ho tentato di chiedere di essere assunto nella Regione, ma mi è sempre stato risposto negativamente. In alcuni casi l'impresa da me contattata mi rispondeva che stava aspettando che alcuni dipendenti andassero in pensione e che non avevano intenzione di rimpiazzarli. Non percepisco nessun altro tipo di reddito oltre
l'importo proveniente mensilmente da mio padre. Vivo insieme a mia madre in una casa del Comune. Non sono munito di patente di guida e non ho potuto conseguirla per la mancanza di denaro.
Ho tentato anche altri lavori, quali il portinaio e l'imbianchino ma dopo un periodo di prova il contratto non è stato stipulato e sono stato lasciato a casa. In particolare, ho proposto varie domande di lavoro a Ozzano dove abito ma tutte sono state respinte”.
Le dichiarazioni rese da trovano solo Controparte_2
parziale riscontro nei documenti prodotti dalla parte resistente ed in particolare nell'attestato di partecipazione al corso di formazione in “informatica di base” promosso dalla Regione
Emilia Romagna (documento n. 3), nel “Certificato di qualifica professionale” di “operatore impianti termo-idraulici” presso lo
IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna s.r.l.)
(documento n. 4) e nell'attestato di iscrizione, fin dal 21 febbraio
2018, all'Agenzia Regionale del Lavoro (documento n. 5).
Tali documenti, tuttavia, risalgono tutti ad epoche antecedenti alla pronuncia della sentenza che ha recepito gli
10 accordi divorzili: l'ultima attestazione, quella relativa all'acquisizione della qualifica di “operatore impianti termo- idraulici”, risale infatti al 10 luglio 2020.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il figlio privo di indipendenza economica che domandi la tutela del proprio diritto al mantenimento nei confronti del genitore, una volta raggiunta la maggiore età, si presume idoneo al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova che nella singola fattispecie integra il diritto al mantenimento ulteriore, e tale onere probatorio inerisce la circostanza di aver curato, secondo autoresponsabilità, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale, ovvero, di essersi attivato, con pari impegno, nella ricerca di una occupazione o realizzazione lavorativa. Il rigore della prova in questione è poi proporzialmente crescente al progredire dell'età adulta” (così
Cass., sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24731).
Nella fattspecie in esame, che ha Controparte_2
compiuto 26 anni il 3 febbraio 2025, dopo aver interrotto gli studi, ha frequentato un corso di formazione in informatica ed ha conseguito una qualifica professionale nel luglio 2020.
Sulla base degli accordi raggiunti dai genitori, recepiti dalla sentenza dell'ottobre 2021, fu previsto un contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, che all'epoca aveva 22 anni ed
11 aveva appena acquisito la qualifica di “operatore impianti termo- idraulici”.
Quanto agli anni successivi alla sentenza che ha definito il giudizio di divorzio, ossia dall'ottobre 2021 al febbraio 2024, data di presentazione della domanda giudiziale di modifica delle condizioni del divorzio, i convenuti, sui quali gravava l'onere della prova, non hanno provato che il resistente, nonostante l'acquisizione della qualifica professionale, non è stato in grado di reperire un'occupazione lavorativa, pur essendosi attivato nella ricerca di un lavoro con particolare impegno, considerato anche il progredire dell'età adulta.
Come eccepito dal ricorrente, gli assunti svolti al riguardo dalla parte convenuta sono rimasti infatti sforniti di ogni supporto probatorio. non ha provato, in particolare, Controparte_2
quanto solo affermato nella comparsa di costituzione e risposta e all'udienza di comparizione delle parti, ossia di avere cercato senza alcun successo un'occupazione lavorativa, non essendo state provate le domande di lavoro che il resistente avrebbe infruttuosamente proposto, di avere invano sostenuto dei periodi di prova e di avere ricevuto alcune offerte di lavoro provenienti da altre regioni italiane, asseritamente non accettate perché privo delle disponibilità economiche necessarie per trasferirsi in quelle regioni. A tale ultimo riguardo, la totale mancaza di prova non consente neppure di apprezzare il contenuto economico di tali asserite offerte, che, in ipotesi, avrebbero potuto consentire al
12 convenuto di poter sostenere le spese relative ad un soggiorno nel luogo di lavoro.
Non infondato appare inoltre l'assunto del ricorrente, secondo il quale “il tessuto economico e lavorativo del territorio di residenza di conduce a ritenere poco credibile che egli CP_2
non reperisca alcun tipo di occupazione, anche diversa dalle menzionate qualifiche che, di per sé sole, non sono sufficienti a ritenere dovuto il mantenimento da parte del padre”.
Non essendo stato quindi provato da parte del convenuto che egli si trova attualmente, all'età di 26 anni, privo di attività lavorativa non per propria colpa, la domanda proposta da deve essere accolta. Parte_1
Ne consegue che, a modifica delle condizioni del divorzio recepite con sentenza del Tribunale di Bologna 26 ottobre 2021, deve essere dichiarato cessato, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo del ricorrente di versare ogni contributo economico al mantenimento del figlio . CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
13 a) a modifica delle condizioni del divorzio recepite dalla sentenza di questo Tribunale in data 26 ottobre 2021, dichiara cessato, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo del ricorrente di versare ogni contributo economico per il mantenimento del figlio
; CP_2
b) condanna i resistenti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 29 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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