Articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 settembre 1984
Art. 4.
Dal 1 gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, numero 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , possono essere collocati fuori produzione.
Entro il 1 gennaio 1986, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni di cui al precedente articolo, con proprio decreto, determina il numero dei lavoratori da collocare fuori produzione per lo stesso anno.
Il personale di cui al precedente comma non e' soggetto all'obbligo della presenza in porto per il periodo in cui e' posto fuori produzione.
Entrata in vigore il 4 settembre 1984
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