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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ER e della REGIONE CALABRIA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella n. 09420220007699834000
(tasse auto 2017 e 2018), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7,
2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si sono opposte entrambe le convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto.
ER ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, della cartella n. cartella n. 09420220007699834000
(tasse auto 2017 e 2018) l'8.4.2022.
Dalla predetta data è, però, maturato in data 8.4.2022 il termine triennale di prescrizione ex art. 5, comma
51, d.l. 953/1982 per tasse auto, prima della notifica, il 28.2.2025, dell'atto impugnato, in mancanza di prova di atti interruttivi.
Segue, per la soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ER e della REGIONE CALABRIA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella n. 09420220007699834000
(tasse auto 2017 e 2018), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7,
2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si sono opposte entrambe le convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto.
ER ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, della cartella n. cartella n. 09420220007699834000
(tasse auto 2017 e 2018) l'8.4.2022.
Dalla predetta data è, però, maturato in data 8.4.2022 il termine triennale di prescrizione ex art. 5, comma
51, d.l. 953/1982 per tasse auto, prima della notifica, il 28.2.2025, dell'atto impugnato, in mancanza di prova di atti interruttivi.
Segue, per la soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.