CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25792 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Claudio Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25792 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di MA GI per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella sua qualità di amministratore e liquidatore della MA Costruzioni s.r.I., fallita nel maggio del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel triennio precedente il fallimento, posto che dalle risultanze processuali pretermesse dalla Corte risulterebbe invece che la contabilità della fallita è stata tenuta, tanto che è la stessa sentenza a dover ammettere l'avvenuta consegna al curatore di documentazione contabile. Analoghi vizi vengono dedotti con i motivi dal secondo al quarto, con i quali si lamenta l'omessa confutazione delle censure proposte con il gravame di merito ed il travisamento delle risultanze processuali. In tal senso il ricorrente evidenzia come dalle dichiarazioni della teste IN, che per un periodo è stata amministratrice e liquidatrice, emergerebbe come effettivamente la contabilità fosse tenuta dal rag. UR, consulente esterno, cui venne invano ripetutamente richiesta la sua consegna per iscritto. Non di meno la Corte avrebbe omesso di considerare altresì come dal testimoniale in atti emerga la prova di come nel prosieguo sia stata esclusivamente la IN ad occuparsi della tenuta della contabilità, giacchè il MA si è costantemente occupato della parte operativa della società. Sempre gli stessi vizi vengono dedotti anche con il quinto motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato senza considerare il rapporto fiduciario che legava il MA alla IN ed al UR e l'assenza di elementi che gli abbiano consentito di dubitare del puntuale adempimento degli obblighi contabili da parte dei medesimi. Con il sesto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato contenimento della pena nei minimi edittali ed alla mancata revisione del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno diverso, nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con riguardo a quest'ultima doglianza il ricorrente osserva in particolare come la Corte non abbia tenuto conto dell'estinzione del reato per cui in passato l'imputato aveva patteggiato la pena di due anni di reclusione usufruendo del beneficio e che la difesa aveva provveduto a documentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. La Corte territoriale non ha omesso di considerare le doglianze svolte con il gravame di merito con riguardo alla contestata omissione della tenuta della contabilità, come invece eccepito con il ricorso, ma ha invece ammesso come al curatore siano pervenute alcune scritture, rilevando però che, in relazione al periodo di interesse ai fini della norma incriminatrice di cui al secondo comma dell'art. 217 legge fall., al medesimo è stato consegnato esclusivamente il libro giornale relativo agli esercizi del 2011 e del 2012 - peraltro largamente incompleto - mancando invece quello degli ultimi due esercizi anteriori al fallimento. Non di meno la sentenza ha rilevato come, sulla base di quanto riferito dallo stesso curatore e non contestato dal ricorrente agli organi fallimentari non è mai pervenuto il libro inventari. Tenuto conto del fatto che la collaborazione con il consulente esterno, per stessa ammissione del ricorrente, si è interrotta nel 2011 - e che dunque quanto avvenuto negli anni precedenti è di fatto irrilevante ai fini della configurabilità del reato contestato - motivatamente i giudici del merito hanno ritenuto integrato il suddetto reato nell'arco del triennio precedente al fallimento attraverso la condotta mista di omessa tenuta di alcuni libri in alcuni esercizi e dell'incompleta tenuta degli stessi negli altri. Con tale apparato argomentativo, coerente alle risultanze esposte, il ricorso non si è peraltro compiutamente confrontato, risultando dunque il motivo in esame in parte aspecifico. 3. Parimenti infondati ed in parte inammissibili sono i motivi dal secondo al quarto, che possono essere esaminati congiuntamente. Come già ricordato, la collaborazione con il rag. UR si è interrotta nel 2011, rimanendo dunque ininfluente l'eventuale rifiuto dello stesso di consegnare la documentazione in suo possesso, in quanto per lo più comunque estranea al periodo di rilevanza penale della condotta. Peraltro la Corte non si è sottratta alla sollecitazione difensiva sul punto, sottolineando però come un incaricato del consulente designato si recasse periodicamente presso la sede della società per aggiornare la contabilità, che dunque era conservata in loco, ricostruzione con la quale il ricorso non si è confrontato e nemmeno ha precisato lo specifico contenuto della documentazione che la IN avrebbe ripetutamente richiesto al UR. Ciò premesso le residue doglianze proposte con i motivi in esame sono manifestamente infondate, giacchè, come ricordato anche dalla sentenza impugnata, l'imprenditore o l'amministratore di società, in caso di fallimento, non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una 2 rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a rivendicare di essersi costantemente disinteressato della tenuta della contabilità, risultando dunque non decisivo l'eventuale mero affidamento dallo stesso riposto nell'operato della IN. E venendo alle censure sollevate con il quinto motivo, che è inammissibile, il fatto stesso che di alcuni libri sia stata radicalmente omessa la tenuta costituisce, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la misura della colpa dell'imputato, che non poteva disinteressarsi completamente della tenuta della contabilità, adducendo il difetto delle competenze tecniche necessarie, fino al punto di non verificare che i libri contabili venissero effettivamente istituiti. 4. Alla luce della ritenuta non integrale inammissibilità dei motivi di ricorso corre l'obbligo di rilevare a questo punto come il reato si sia nel frattempo estinto per la sua intervenuta prescrizione, peraltro maturata già prima della pronunzia della sentenza impugnata, il che comporta l'assorbimento del sesto motivo di ricorso. Ed infatti in origine all'imputato era stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 commi 2 e 3 c.p. Il giudice di primo grado ha però ritenuto sussistente la sola recidiva specifica ed esclusivamente in riferimento alla condanna riportata dal MA per fatti di bancarotta risalenti al 2013 (cfr. p. 9 della sentenza del Tribunale di Milano del 23 settembre 2021), senza contestualmente esprimersi sulla natura dolosa ovvero solo colposa del nuovo reato attribuito all'imputato. Lacuna sanata dalla Corte territoriale che ha ritenuto di individuare nella colpa il titolo ascrittivo delle omissioni contabili in contestazione, circostanza che, ai sensi dello stesso art. 99 c.p., doveva impedirgli di ritenere configurabile la recidiva, anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione altrimenti già compiutosi al momento della pronunzia d'appello. Ed in realtà i giudici del merito avrebbero dovuto escludere la recidiva anche in ragione del fatto che il reato per cui si procede è stato commesso ben prima della pronunzia della condanna per quello fondante la contestazione della recidiva specifica, intervenuta solo nel 2017, dovendosi in proposito ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515). Ma la recidiva doveva essere esclusa anche per una terza ragione, parimenti non rilevata dal giudice dell'appello. Ed infatti, come eccepito dal ricorrente, prima della pronunzia 3 della sentenza impugnata il reato fondante, in relazione al quale l'imputato aveva patteggiato la pena, si era oramai estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., conseguendone l'estinzione degli effetti penali della condanna anche ai fini della recidiva (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, cit.). Esclusa dunque la recidiva deve per l'appunto rilevarsi che il reato si è prescritto il 9 maggio 2022 non registrandosi nei gradi di merito sospensioni del relativo termine. Posto che, come ampiamente illustrato esaminando le doglianze proposte con il ricorso, non sussistono elementi per ritenere che ricorrano le condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio per la ragione indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Claudio Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25792 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di MA GI per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella sua qualità di amministratore e liquidatore della MA Costruzioni s.r.I., fallita nel maggio del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel triennio precedente il fallimento, posto che dalle risultanze processuali pretermesse dalla Corte risulterebbe invece che la contabilità della fallita è stata tenuta, tanto che è la stessa sentenza a dover ammettere l'avvenuta consegna al curatore di documentazione contabile. Analoghi vizi vengono dedotti con i motivi dal secondo al quarto, con i quali si lamenta l'omessa confutazione delle censure proposte con il gravame di merito ed il travisamento delle risultanze processuali. In tal senso il ricorrente evidenzia come dalle dichiarazioni della teste IN, che per un periodo è stata amministratrice e liquidatrice, emergerebbe come effettivamente la contabilità fosse tenuta dal rag. UR, consulente esterno, cui venne invano ripetutamente richiesta la sua consegna per iscritto. Non di meno la Corte avrebbe omesso di considerare altresì come dal testimoniale in atti emerga la prova di come nel prosieguo sia stata esclusivamente la IN ad occuparsi della tenuta della contabilità, giacchè il MA si è costantemente occupato della parte operativa della società. Sempre gli stessi vizi vengono dedotti anche con il quinto motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato senza considerare il rapporto fiduciario che legava il MA alla IN ed al UR e l'assenza di elementi che gli abbiano consentito di dubitare del puntuale adempimento degli obblighi contabili da parte dei medesimi. Con il sesto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato contenimento della pena nei minimi edittali ed alla mancata revisione del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno diverso, nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con riguardo a quest'ultima doglianza il ricorrente osserva in particolare come la Corte non abbia tenuto conto dell'estinzione del reato per cui in passato l'imputato aveva patteggiato la pena di due anni di reclusione usufruendo del beneficio e che la difesa aveva provveduto a documentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. La Corte territoriale non ha omesso di considerare le doglianze svolte con il gravame di merito con riguardo alla contestata omissione della tenuta della contabilità, come invece eccepito con il ricorso, ma ha invece ammesso come al curatore siano pervenute alcune scritture, rilevando però che, in relazione al periodo di interesse ai fini della norma incriminatrice di cui al secondo comma dell'art. 217 legge fall., al medesimo è stato consegnato esclusivamente il libro giornale relativo agli esercizi del 2011 e del 2012 - peraltro largamente incompleto - mancando invece quello degli ultimi due esercizi anteriori al fallimento. Non di meno la sentenza ha rilevato come, sulla base di quanto riferito dallo stesso curatore e non contestato dal ricorrente agli organi fallimentari non è mai pervenuto il libro inventari. Tenuto conto del fatto che la collaborazione con il consulente esterno, per stessa ammissione del ricorrente, si è interrotta nel 2011 - e che dunque quanto avvenuto negli anni precedenti è di fatto irrilevante ai fini della configurabilità del reato contestato - motivatamente i giudici del merito hanno ritenuto integrato il suddetto reato nell'arco del triennio precedente al fallimento attraverso la condotta mista di omessa tenuta di alcuni libri in alcuni esercizi e dell'incompleta tenuta degli stessi negli altri. Con tale apparato argomentativo, coerente alle risultanze esposte, il ricorso non si è peraltro compiutamente confrontato, risultando dunque il motivo in esame in parte aspecifico. 3. Parimenti infondati ed in parte inammissibili sono i motivi dal secondo al quarto, che possono essere esaminati congiuntamente. Come già ricordato, la collaborazione con il rag. UR si è interrotta nel 2011, rimanendo dunque ininfluente l'eventuale rifiuto dello stesso di consegnare la documentazione in suo possesso, in quanto per lo più comunque estranea al periodo di rilevanza penale della condotta. Peraltro la Corte non si è sottratta alla sollecitazione difensiva sul punto, sottolineando però come un incaricato del consulente designato si recasse periodicamente presso la sede della società per aggiornare la contabilità, che dunque era conservata in loco, ricostruzione con la quale il ricorso non si è confrontato e nemmeno ha precisato lo specifico contenuto della documentazione che la IN avrebbe ripetutamente richiesto al UR. Ciò premesso le residue doglianze proposte con i motivi in esame sono manifestamente infondate, giacchè, come ricordato anche dalla sentenza impugnata, l'imprenditore o l'amministratore di società, in caso di fallimento, non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una 2 rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a rivendicare di essersi costantemente disinteressato della tenuta della contabilità, risultando dunque non decisivo l'eventuale mero affidamento dallo stesso riposto nell'operato della IN. E venendo alle censure sollevate con il quinto motivo, che è inammissibile, il fatto stesso che di alcuni libri sia stata radicalmente omessa la tenuta costituisce, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la misura della colpa dell'imputato, che non poteva disinteressarsi completamente della tenuta della contabilità, adducendo il difetto delle competenze tecniche necessarie, fino al punto di non verificare che i libri contabili venissero effettivamente istituiti. 4. Alla luce della ritenuta non integrale inammissibilità dei motivi di ricorso corre l'obbligo di rilevare a questo punto come il reato si sia nel frattempo estinto per la sua intervenuta prescrizione, peraltro maturata già prima della pronunzia della sentenza impugnata, il che comporta l'assorbimento del sesto motivo di ricorso. Ed infatti in origine all'imputato era stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 commi 2 e 3 c.p. Il giudice di primo grado ha però ritenuto sussistente la sola recidiva specifica ed esclusivamente in riferimento alla condanna riportata dal MA per fatti di bancarotta risalenti al 2013 (cfr. p. 9 della sentenza del Tribunale di Milano del 23 settembre 2021), senza contestualmente esprimersi sulla natura dolosa ovvero solo colposa del nuovo reato attribuito all'imputato. Lacuna sanata dalla Corte territoriale che ha ritenuto di individuare nella colpa il titolo ascrittivo delle omissioni contabili in contestazione, circostanza che, ai sensi dello stesso art. 99 c.p., doveva impedirgli di ritenere configurabile la recidiva, anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione altrimenti già compiutosi al momento della pronunzia d'appello. Ed in realtà i giudici del merito avrebbero dovuto escludere la recidiva anche in ragione del fatto che il reato per cui si procede è stato commesso ben prima della pronunzia della condanna per quello fondante la contestazione della recidiva specifica, intervenuta solo nel 2017, dovendosi in proposito ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515). Ma la recidiva doveva essere esclusa anche per una terza ragione, parimenti non rilevata dal giudice dell'appello. Ed infatti, come eccepito dal ricorrente, prima della pronunzia 3 della sentenza impugnata il reato fondante, in relazione al quale l'imputato aveva patteggiato la pena, si era oramai estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., conseguendone l'estinzione degli effetti penali della condanna anche ai fini della recidiva (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, cit.). Esclusa dunque la recidiva deve per l'appunto rilevarsi che il reato si è prescritto il 9 maggio 2022 non registrandosi nei gradi di merito sospensioni del relativo termine. Posto che, come ampiamente illustrato esaminando le doglianze proposte con il ricorso, non sussistono elementi per ritenere che ricorrano le condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio per la ragione indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3/5/2023