Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del Verbale GLI con attribuzione ore di sostegno per l’a.s. 2025 /2026 trasmesso in data 03/09/2025 con il quale il Dirigente Scolastico dell-OMISSIS- “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS-di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico, per l’anno scolastico 2025/2026;
b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
nonché per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente insta per l’attribuzione di 30 ore settimanali di sostegno al minore, anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che ella insta altresì per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (nel numero di 30 ore), e tanto in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento, nonché della prescrizione, in suo favore, del sostegno con rapporto in deroga, in sede di diagnosi funzionale;
Atteso che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2025 la Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica nei termini che seguono:
“Rilevato che pertanto sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea, in considerazione della fase di avvio del corrente a.s. 2025/2026, si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
Con il medesimo decreto il giudizio veniva rinviato alla camera di consiglio del 22.10.2025, al fine della trattazione collegiale della domanda cautelare
Con note d’udienza del 20 ottobre 2025, la difesa dei ricorrenti ha rappresentato al Collegio che che in data 02/10/2025 veniva emesso Decreto Cautelare n. -OMISSIS-, mediante il quale veniva accolta la domanda di misura cautelare monocratica presentata, e per l’effetto ordinato il riesame del provvedimento impugnato (provvedimento di assegnazione ore di sostegno). In data 02/10/2025 e che la difesa provvedeva a trasmettere il decreto cautelare all’istituto scolastico e a richiederne la conseguente ottemperanza, concludendo che il Decreto cautelare è stato ottemperato dall’amministrazione e l’istituto scolastico ha provveduto, successivamente alla pubblicazione del suddetto provvedimento e alla sua notifica, ad assegnare al minore un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola (30 ore settimanali).
La procuratrice della ricorrente ha chiesto pertanto dichiararsi la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e la conseguenziale condanna al pagamento delle spese di lide con distrazione alla stessa difesa antistataria.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare monocratico.
Ritenuto inoltre che la notifica del ricorso, avvenuta il 30 settembre 2025,con deposito il 1° ottobre 2025, abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione, espressa ottemperando al decreto cautelare e così soddisfacendo l’interesse della ricorrente, può essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, antistatario ex art, 93, c.p.c.,, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le amministrazioni convenute, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore dell’Avv. Gabriella Mangiapia, procuratore antistatario ex art, 93, c.p.c.,,e liquidate in Euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.