TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/08/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 496 del ruolo dell'anno 2023 tra
, nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Elena Marcella Lepori in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortolì,
Ricorrente
e nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Davide Cerina in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tortolì,
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale:
Per (note 8 aprile 2025): Parte_1
pagina 1 di 11 “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Villagrande Strisaili in data 29.09.2012 (atto n. 6, p. 2, s. A, anno 2012 del Comune di
[...]
Villagrande Strisaili), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Villagrande Strisaili di provvedere alle conseguenti annotazioni;
- disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , anche con riguardo alle Per_1 decisioni di maggiore rilevanza, anche in considerazione del fatto che il si trova attualmente in Pt_1 carcere;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- in subordine, nel caso in cui venisse confermato l'attuale affidamento condiviso, disporre che la minore sia collocata presso la madre, con conseguente assegnazione a questa della casa Per_1 coniugale;
- in ogni caso, disciplinare il diritto di visita paterno in conformità alla sentenza di separazione personale dei coniugi, con divieto di pernottamento notturno di presso il padre, e facoltà di Per_1 quest'ultimo di vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore
20,00 in giornate che verranno concordate anche alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici, sportivi o ludici della bambina, nonché a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
- disporre l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di assegno mensile di importo non inferiore ad euro 300,00, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per (comparsa di costituzione del 12 febbraio 2024 con precisazioni di cui all'atto del CP_1
10.06.2025):
“- accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente il
29.09.2012;
- scegliere il regime dell'affidamento condiviso per la minore , con residenza della bambina Per_1 presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre come previsto in sede di separazione, con previsione di pernottamento presso di lui ogni qualvolta la minore lo richieda;
- disporre l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, già di sua proprietà;
- disporre altresì la assegnazione alla moglie dell'autovettura Renault Tg. FE024JR; pagina 2 di 11 - disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da intendersi € 300,00 qualora vi sia la disponibilità della madre di incassare solo la metà dell'assegno spettategli per la figlia;
- con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione all'accoglimento delle condizioni ut supra”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 per cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] ha dedotto: Pt_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Villagrande Strisaili il 29.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2012 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione era nata (il 19.03.2014); Per_1
- che con sentenza n. 58/2023 del 23.03.2023 (R.G. 471/2019) il Tribunale di Lanusei aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con addebito a carico del stabilendo che la figlia CP_1 venisse affidata ad entrambi i genitori e che la casa coniugale, di proprietà della moglie, Per_1 venisse assegnata alla che il padre potesse vedere e tenere con sé la bambina, salvo diverso Pt_1 accordo fra i genitori, per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30; escludeva i pernottamenti di presso il padre;
Per_1 poneva a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per la piccola CP_1 Per_1 di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
avverso detta sentenza il aveva proposto appello;
CP_1
- che la separazione era stata determinata da un grave episodio di abuso sessuale operato dal a CP_1 danno di una minore (avvenuto nel luglio 2019), per il quale lo stesso era stato condannato in via definitiva in sede penale;
nel corso del giudizio era emersa l'assoluta mancanza di senso morale del da cui la richiesta di affidamento esclusivo della minore;
CP_1
- anche dopo la sentenza di condanna il resistente aveva tenuto comportamenti disdicevoli infastidendo sessualmente donne, anche in ambito lavorativo, tanto che ne era derivato il licenziamento.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato in toto la ricostruzione dei fatti per come prospettati dalla ricorrente.
pagina 3 di 11 Ha dedotto che nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello era emerso un parziale vizio di mente al momento dell'abuso verso la minore, dovuto alla interazione dei farmaci assunti per le patologie da cui era affetto.
Non vi era alcuna ragione oggi per ritenere che non fosse in grado di compiere le scelte più opportune nell'interesse di Per_1
Nel corso del processo, a seguito della conferma da parte della Corte di Appello di Cagliari della sentenza di condanna penale di primo grado – sebbene con pena ridotta – il resistente è stato sottoposto a pena detentiva in carcere.
La ha chiesto, quindi, che l'affidamento di fosse totale (super esclusivo) a fronte della CP_2 Per_1 difficoltà di interagire con in regime di detenzione. CP_1
Non è stata effettuata attività istruttoria diversa dall'audizione dei coniugi e dall'esame della documentazione prodotta.
Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata presentata in maniera congiunta dalle parti essendo venuta meno ogni possibilità di riconciliazione e sussistendone i presupposti di legge.
Il Collegio si pronuncia, quindi, in tal senso.
Sull'affidamento e collocazione di Per_1
Parte ricorrente ha chiesto che venga disposto in suo favore l'affidamento esclusivo di Pt_1 Per_1 deducendo che il comportamento del padre sarebbe da anni ambiguo e moralmente deplorevole, tanto da non poter costituire un modello per la figlia né una figura di riferimento. In corso di causa è stato chiesto l'affidamento super esclusivo considerando il regime di detenzione.
Parte resistente ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione della bambina presso la CP_1 madre, deducendo che proprio in fase di giudizio penale era emerso che l'episodio di abuso sessuale su minore era stato determinato dall'interazione di farmaci assunti per una serie di patologie che lo interessavano;
mai alcun abuso e/o comportamento non consono era stato rivolto ad ovvero Per_1 era stata provata la sua incapacità alla genitorialità.
Il Collegio rileva che in tema di affidamento dei figli minori, l'ordinamento giuridico prevede, quale criterio normativo di riferimento, la regola dell'affido condiviso, che costituisce il modello ordinario al quale il giudice deve conformarsi in sede di separazione o divorzio (art. 337-ter c.c.).
pagina 4 di 11 Detto principio si fonda sulla necessità di garantire alla prole il diritto alla bigenitorialità, intesa quale presenza equilibrata e continuativa di entrambe le figure genitoriali nel percorso educativo e formativo del minore, con condivisione delle responsabilità e delle scelte di maggiore rilievo (Cass. civ. n.
28244/2019; Cass. civ. n. 977/2017).
Tuttavia, lo stesso art. 337-quater c.c. prevede la possibilità di derogare a tale assetto, disponendo l'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore, quando la sua adozione risulti conforme all'interesse stesso del minore e si accerti l'inidoneità educativa dell'altro genitore o l'esistenza di condizioni oggettive che rendano l'affidamento condiviso pregiudizievole per il benessere psicofisico del figlio.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre per le Per_1 seguenti ragioni:
1. Gravità oggettiva dei fatti penalmente rilevanti.
Il padre è stato sottoposto a procedimento penale per tre episodi di abuso sessuale nei confronti di una minore quindicenne, che egli stesso ha dichiarato di considerare “come una figlia”.
Il rilievo penale di tali condotte è già stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente ed è oggetto di esame nel presente giudizio solo ai fini della valutazione dell'idoneità genitoriale.
Gli abusi si sono verificati in ambito domestico, in un contesto familiare, con una minore accolta nel nucleo affettivo dell'uomo e – almeno in un episodio – alla presenza di Per_1
Nonostante la gravità dei fatti anche per il contesto in cui si sono svolti, l'atteggiamento del padre (per come emerge dalla relazione specialistica) è stato di minimizzare la loro gravità, mostrando una ridotta consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e delle potenziali ricadute sul piano relazionale ed educativo in danno delle minori coinvolte.
2. Persistenza di comportamenti inappropriati nel tempo.
Al di là delle condotte oggetto del procedimento penale, merita attenzione il comportamento tenuto dal resistente anche successivamente a tali fatti.
Dalla relazione psichiatrica del dott. emergono dichiarazioni del che denotano un Per_2 CP_1 perdurante atteggiamento disfunzionale nei rapporti interpersonali e affettivi, in particolare sul piano sessuale. ha riferito, con toni che denotano una scarsa consapevolezza critica, di aver avuto nel CP_1 tempo frequenti fantasie e impulsi a sfondo sessuale nei confronti di colleghe, clienti e persino donne sconosciute incontrate occasionalmente, il tutto in costanza di matrimonio e dopo i fatti di abuso. In un passaggio significativo, l'uomo afferma: “mi venivano delle voglie strane, anche solo passando vicino pagina 5 di 11 a donne che non conoscevo”, e ancora: “percepivo la femminilità in modo intenso, mi dava fastidio, non riuscivo a controllarmi del tutto”.
Tali ammissioni, lungi dal riferirsi a un periodo isolato, sembrano delineare una tendenza comportamentale protratta nel tempo, che ha coinvolto diversi contesti di vita, anche lavorativi o di relazione ordinaria, e che l'uomo stesso non appare aver pienamente elaborato o superato. Questo dato, unitamente alle pregresse condotte di abuso e alla mancanza di un'effettiva assunzione di responsabilità, contribuisce a rafforzare il dubbio sulla capacità genitoriale residua, soprattutto in relazione all'esigenza di offrire alla figlia un ambiente relazionale equilibrato e protetto.
3. Presenza di un disturbo psichiatrico solo parzialmente incidente e mancata prova di un percorso terapeutico.
Dalla relazione psichiatrica redatta dal dott. è emerso che il resistente presentava, al momento Per_2 dei fatti di rilievo penale, un disturbo psichiatrico che aveva inciso, ma solo in parte, sulle condotte poste in essere.
Il consulente ha affermato, infatti, che «le condotte sessuali inappropriate tenute dall'uomo non possono essere completamente ricondotte a un quadro di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere, trattandosi di comportamenti in parte espressione di un disturbo, in parte riferibili a caratteristiche di personalità preesistenti e consapevoli».
Il dott. ha precisato che «le interazioni farmacologiche e lo stato di squilibrio psicologico Per_2 possono aver avuto un ruolo, ma non determinante», concludendo che «si rende necessario un percorso psicoterapeutico riabilitativo, finalizzato a una maggiore consapevolezza delle dinamiche affettive e pulsionali e alla ricostruzione di un'immagine relazionale equilibrata».
La relazione del dott. è successiva all'aprile 2023. Per_2
Allo stato attuale, non risulta che tale percorso sia stato intrapreso, né vi è alcuna documentazione che attesti un impegno concreto in tal senso e un miglioramento della situazione patologica di cui si è discusso nel giudizio penale.
Trattandosi di un elemento cruciale per valutare l'affidabilità e la capacità residua sul piano genitoriale, sarebbe stato onere dell'interessato fornire prova della propria partecipazione ad un iter terapeutico e riabilitativo, anche al fine di dimostrare l'assunzione di responsabilità e la volontà di rielaborazione critica delle proprie condotte.
4. Incompatibilità dell'affidamento condiviso con lo stato detentivo del padre.
pagina 6 di 11 Il Collegio deve considerare lo stato di detenzione in cui si trova attualmente il padre, condizione che incide profondamente sulla possibilità di esercitare in modo effettivo e consapevole la responsabilità genitoriale.
È principio generalmente acquisito che la detenzione non esclude in astratto l'affidamento condiviso, ma impone una valutazione concreta sull'idoneità del genitore a partecipare alla cura, all'educazione e alle scelte fondamentali della vita del figlio. In particolare, assume rilievo l'eventuale permanenza di una relazione significativa e continuativa tra il genitore detenuto e il minore.
Nel caso di specie, non risultano elementi da cui possa desumersi l'esistenza attuale di un rapporto stabile tra padre e figlia. In particolare, non emergono – né dai documenti acquisiti né dalla relazione psichiatrica – elementi che attestino la sussistenza di visite costanti, colloqui autorizzati, contatti epistolari o telefonici tra i due.
L'assenza di questi canali comunicativi, unitamente all'impossibilità oggettiva di partecipare alla vita quotidiana della minore, comporta ragionevolmente una disconnessione affettiva e relazionale tra padre e figlia, come emerge dalla relazione del dott. nella quale si dice molto preoccupato per Per_2 CP_1 la frattura affettiva e comunicativa con la figlia.
Tale preoccupazione conferma che allo stato attuale il legame è compromesso e pressoché inesistente, e che il padre non ha un ruolo attivo, concreto o continuativo nella vita della minore.
Per tali ragioni, l'affidamento condiviso non solo si presenta inattuabile in concreto, ma sarebbe contrario all'interesse superiore della minore, che necessita di una figura genitoriale presente, affidabile e in grado di garantire stabilità, ascolto e continuità affettiva.
5. Esclusione dell'affidamento super esclusivo.
Il Collegio non ritiene di accogliere la domanda di affidamento in forma super esclusiva, pur ritenendo necessario l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Sebbene lo stato detentivo del padre, la frammentarietà dei contatti recenti con la figlia e l'assenza di un rapporto effettivo rendano inattuabile un affidamento condiviso o paritetico, non si ritiene opportuno escludere completamente il padre dalle decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita della minore.
Infatti, risulta dagli atti che il padre dovrebbe concludere l'espiazione della pena nel mese di ottobre
2025, e dunque a breve termine potrebbe trovarsi in condizione di tentare una ricostruzione del rapporto con la figlia.
Peraltro, in tutti gli scritti difensivi e nei colloqui con il dott. ha costantemente Per_2 CP_1 manifestato la preoccupazione – definita “fissa” – di poter recuperare il legame con Per_1 dichiarando che tale prospettiva rappresenta per lui un obiettivo centrale. pagina 7 di 11 Alla luce di ciò, disporre l'affidamento in forma super esclusiva, con esclusione del padre da ogni scelta rilevante, comporterebbe il rischio di recidere definitivamente ogni possibilità di coinvolgimento nella vita della minore, anche per il futuro.
Al contrario, un affidamento esclusivo in favore della madre, con mantenimento della responsabilità genitoriale su entrambi i genitori, consente che le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione e alla formazione della minore siano assunte dalla madre in modo prevalente, ma con necessaria informazione e confronto con il padre, il quale conserva così la possibilità di partecipare alle scelte principali, e potrà eventualmente intraprendere un percorso di riavvicinamento alla figlia.
Si tratta di una soluzione che appare più rispettosa dell'interesse superiore della minore, che, pur nella necessaria protezione attuale, non può essere privata in via definitiva della figura paterna, e anzi potrà trarre beneficio, nel medio periodo, dalla consapevolezza che il padre è ancora coinvolto – seppure in forma limitata – nelle decisioni più rilevanti della sua vita.
Sul diritto di visita.
Entrambe le parti chiedono che vengano confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi.
Parte resistente ha chiesto che venisse altresì concesso il pernottamento presso la di lui abitazione, salvo poi rivelarsi aperto alla possibilità di rinunciarci con atto del 10.06.2025 (“in merito al capo delle
“Conclusioni” riguardante il pernottamento della bambina presso il padre, in considerazione del preminente interesse del volto a garantire alla piccola […] un clima familiare più CP_1 Per_3 sereno possibile, […] ove Sig. Giudice ritenesse opportuno evitare, almeno temporaneamente, come saggiamente ritenuto dal Giudice della separazione, il pernottamento presso il padre, possa, il medesimo, considerare tale pretesa, per il momento rinunciata.”, note di trattazione di parte resistente del 10.06.2025).
è appena undicenne, pertanto si può ragionevolmente ritenere che la stessa possa non avere Per_1 piena consapevolezza di eventuali comportamenti inopportuni da parte del padre, come da timori della madre.
Per tali ragioni, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, è escluso il pernottamento presso l'abitazione del Rimane salva la facoltà di accordi differenti tra i genitori, nel pieno CP_1 rispetto della volontà della bambina.
Il Collegio ritiene di invitare il una volta terminata la pena detentiva, a rivolgersi ai Servizi CP_1
Sociali del comune di residenza per poter programmare un percorso di aiuto alla genitorialità
pagina 8 di 11 finalizzato alla ripresa dei rapporti con che potrebbero nell'immediato profilarsi Per_1 particolarmente difficili, attesa la lunga assenza del padre e pur con il favore della madre Pt_1
D'altronde, la bambina non potrà essere forzata a riprendere in maniera rapida e frequente le visite con il padre, ma dovrà essere accompagnata nella ricostruzione di tale rapporto senza particolari pressioni da parte dei genitori.
Per tale ragione si ritiene che l'aiuto degli psicologi e/o assistenti dei Servizi sociali potrebbe rilevarsi prezioso per tale ricostruzione, almeno in un primo momento.
Sul mantenimento di Per_1
Parte ricorrente chiede che venga disposto l'obbligo in capo al resistente di corresponsione di euro
300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente si dichiara disposto a corrispondere euro 250,00 o, in alternativa, euro 300,00 solo nell'eventualità dell'ottenimento del 50% dell'assegno unico, esprimendo anche la sua preoccupazione per lo stato di disoccupazione in cui verserà al momento della fine della detenzione.
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerarlo dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali diversi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli continua a persistere.
Rispetto alla posizione del pur potendosi ritenere, in astratto, che a 53 anni vi sia ancora la CP_1 possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro, occorre realisticamente considerare che, all'uscita dal carcere, egli si troverà privo di occupazione e che le prospettive concrete di ricollocazione appaiono ridotte, anche in ragione della condanna riportata e del contesto territoriale ristretto in cui vive, che mal si presta ad accogliere soggetti con precedenti penali di questa natura. Tali circostanze non possono essere trascurate nella valutazione dell'onere contributivo da porre a suo carico.
Il Collegio considera poi che dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della madre non emergono esigenze particolari o specifici bisogni continuativi della minore.
Le spese ordinarie di mantenimento – relative alla vita quotidiana di – appaiono contenute e Per_1 limitate, in linea con quelle normalmente sostenute per una bambina di undici anni, senza indicazioni di costi eccezionali o superiori alla media.
pagina 9 di 11 Deve inoltre considerarsi che l'assegno unico universale viene interamente corrisposto alla madre, assicurandole così una fonte stabile e continuativa che contribuisce in modo significativo a coprire le esigenze ordinarie della minore.
Tenuto conto di entrambi i profili – da un lato le esigenze attuali della minore, dall'altro la condizione economica prevedibilmente precaria del padre – il contributo al mantenimento può ritenersi equamente determinato in euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto non emerge alcun profilo conflittuale: le parti sono concordi nel richiedere l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente peraltro già proprietaria (allegazione pacifica perché Pt_1 dichiarato anche da parte resistente nella costituzione del 12.02.2024).
Ciò in perfetta aderenza alla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui l'assegnazione della casa alla parte convivente con i minori è da considerarsi diretta a soddisfare non già l'interesse del suo titolare bensì l'interesse dei minori a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico e di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. ord. 24106/23 conforme a Cass.1545/06).
Il Collegio, pertanto, assegna la casa coniugale a casa in cui vivrà con la figlia Parte_1
Per_1
Sulle spese di lite.
Le spese di causa sono compensate tra le parti atteso che sebbene la domanda di affidamento esclusivo della madre sia stata accolta allo stesso modo è stata disposta una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Le parti non hanno dimostrato una accesa conflittualità e l'affidamento esclusivo è stato disposto soprattutto a fronte della detenzione carceraria del resistente che è intervenuta in corso di causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , come Parte_1 CP_1 sopra identificati, i quali hanno contratto matrimonio in Villagrande Strisaili il 29.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villagrande Strisaili le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Per_1 Parte_1
pagina 10 di 11 - il padre, scontata la pena detentiva, potrà vedere e tenere con sé la bambina, salvo diverso accordo fra i genitori, per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 in giornate che verranno concordate anche alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici, sportivi o ludici della bambina. Potrà inoltre tenerla a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30, salva diversa volontà della minore e/o accordo con la madre.
È escluso il pernottamento notturno presso il padre;
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla Pt_1
- corrisponderà a per il mantenimento della bambina l'importo mensile di CP_1 Parte_1 euro 250,00 per mezzo di bonifico con le modalità, tracciabili, dalla stessa indicate, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, salva urgenza e salvo che si tratti di spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base o comunque di spese indefettibili come ad esempio quelle relative ai libri scolastici.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 496 del ruolo dell'anno 2023 tra
, nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Elena Marcella Lepori in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortolì,
Ricorrente
e nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Davide Cerina in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tortolì,
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale:
Per (note 8 aprile 2025): Parte_1
pagina 1 di 11 “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Villagrande Strisaili in data 29.09.2012 (atto n. 6, p. 2, s. A, anno 2012 del Comune di
[...]
Villagrande Strisaili), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Villagrande Strisaili di provvedere alle conseguenti annotazioni;
- disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , anche con riguardo alle Per_1 decisioni di maggiore rilevanza, anche in considerazione del fatto che il si trova attualmente in Pt_1 carcere;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- in subordine, nel caso in cui venisse confermato l'attuale affidamento condiviso, disporre che la minore sia collocata presso la madre, con conseguente assegnazione a questa della casa Per_1 coniugale;
- in ogni caso, disciplinare il diritto di visita paterno in conformità alla sentenza di separazione personale dei coniugi, con divieto di pernottamento notturno di presso il padre, e facoltà di Per_1 quest'ultimo di vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore
20,00 in giornate che verranno concordate anche alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici, sportivi o ludici della bambina, nonché a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
- disporre l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di assegno mensile di importo non inferiore ad euro 300,00, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per (comparsa di costituzione del 12 febbraio 2024 con precisazioni di cui all'atto del CP_1
10.06.2025):
“- accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente il
29.09.2012;
- scegliere il regime dell'affidamento condiviso per la minore , con residenza della bambina Per_1 presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre come previsto in sede di separazione, con previsione di pernottamento presso di lui ogni qualvolta la minore lo richieda;
- disporre l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, già di sua proprietà;
- disporre altresì la assegnazione alla moglie dell'autovettura Renault Tg. FE024JR; pagina 2 di 11 - disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da intendersi € 300,00 qualora vi sia la disponibilità della madre di incassare solo la metà dell'assegno spettategli per la figlia;
- con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione all'accoglimento delle condizioni ut supra”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 per cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] ha dedotto: Pt_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Villagrande Strisaili il 29.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2012 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione era nata (il 19.03.2014); Per_1
- che con sentenza n. 58/2023 del 23.03.2023 (R.G. 471/2019) il Tribunale di Lanusei aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con addebito a carico del stabilendo che la figlia CP_1 venisse affidata ad entrambi i genitori e che la casa coniugale, di proprietà della moglie, Per_1 venisse assegnata alla che il padre potesse vedere e tenere con sé la bambina, salvo diverso Pt_1 accordo fra i genitori, per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30; escludeva i pernottamenti di presso il padre;
Per_1 poneva a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per la piccola CP_1 Per_1 di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
avverso detta sentenza il aveva proposto appello;
CP_1
- che la separazione era stata determinata da un grave episodio di abuso sessuale operato dal a CP_1 danno di una minore (avvenuto nel luglio 2019), per il quale lo stesso era stato condannato in via definitiva in sede penale;
nel corso del giudizio era emersa l'assoluta mancanza di senso morale del da cui la richiesta di affidamento esclusivo della minore;
CP_1
- anche dopo la sentenza di condanna il resistente aveva tenuto comportamenti disdicevoli infastidendo sessualmente donne, anche in ambito lavorativo, tanto che ne era derivato il licenziamento.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato in toto la ricostruzione dei fatti per come prospettati dalla ricorrente.
pagina 3 di 11 Ha dedotto che nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello era emerso un parziale vizio di mente al momento dell'abuso verso la minore, dovuto alla interazione dei farmaci assunti per le patologie da cui era affetto.
Non vi era alcuna ragione oggi per ritenere che non fosse in grado di compiere le scelte più opportune nell'interesse di Per_1
Nel corso del processo, a seguito della conferma da parte della Corte di Appello di Cagliari della sentenza di condanna penale di primo grado – sebbene con pena ridotta – il resistente è stato sottoposto a pena detentiva in carcere.
La ha chiesto, quindi, che l'affidamento di fosse totale (super esclusivo) a fronte della CP_2 Per_1 difficoltà di interagire con in regime di detenzione. CP_1
Non è stata effettuata attività istruttoria diversa dall'audizione dei coniugi e dall'esame della documentazione prodotta.
Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata presentata in maniera congiunta dalle parti essendo venuta meno ogni possibilità di riconciliazione e sussistendone i presupposti di legge.
Il Collegio si pronuncia, quindi, in tal senso.
Sull'affidamento e collocazione di Per_1
Parte ricorrente ha chiesto che venga disposto in suo favore l'affidamento esclusivo di Pt_1 Per_1 deducendo che il comportamento del padre sarebbe da anni ambiguo e moralmente deplorevole, tanto da non poter costituire un modello per la figlia né una figura di riferimento. In corso di causa è stato chiesto l'affidamento super esclusivo considerando il regime di detenzione.
Parte resistente ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione della bambina presso la CP_1 madre, deducendo che proprio in fase di giudizio penale era emerso che l'episodio di abuso sessuale su minore era stato determinato dall'interazione di farmaci assunti per una serie di patologie che lo interessavano;
mai alcun abuso e/o comportamento non consono era stato rivolto ad ovvero Per_1 era stata provata la sua incapacità alla genitorialità.
Il Collegio rileva che in tema di affidamento dei figli minori, l'ordinamento giuridico prevede, quale criterio normativo di riferimento, la regola dell'affido condiviso, che costituisce il modello ordinario al quale il giudice deve conformarsi in sede di separazione o divorzio (art. 337-ter c.c.).
pagina 4 di 11 Detto principio si fonda sulla necessità di garantire alla prole il diritto alla bigenitorialità, intesa quale presenza equilibrata e continuativa di entrambe le figure genitoriali nel percorso educativo e formativo del minore, con condivisione delle responsabilità e delle scelte di maggiore rilievo (Cass. civ. n.
28244/2019; Cass. civ. n. 977/2017).
Tuttavia, lo stesso art. 337-quater c.c. prevede la possibilità di derogare a tale assetto, disponendo l'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore, quando la sua adozione risulti conforme all'interesse stesso del minore e si accerti l'inidoneità educativa dell'altro genitore o l'esistenza di condizioni oggettive che rendano l'affidamento condiviso pregiudizievole per il benessere psicofisico del figlio.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre per le Per_1 seguenti ragioni:
1. Gravità oggettiva dei fatti penalmente rilevanti.
Il padre è stato sottoposto a procedimento penale per tre episodi di abuso sessuale nei confronti di una minore quindicenne, che egli stesso ha dichiarato di considerare “come una figlia”.
Il rilievo penale di tali condotte è già stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente ed è oggetto di esame nel presente giudizio solo ai fini della valutazione dell'idoneità genitoriale.
Gli abusi si sono verificati in ambito domestico, in un contesto familiare, con una minore accolta nel nucleo affettivo dell'uomo e – almeno in un episodio – alla presenza di Per_1
Nonostante la gravità dei fatti anche per il contesto in cui si sono svolti, l'atteggiamento del padre (per come emerge dalla relazione specialistica) è stato di minimizzare la loro gravità, mostrando una ridotta consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e delle potenziali ricadute sul piano relazionale ed educativo in danno delle minori coinvolte.
2. Persistenza di comportamenti inappropriati nel tempo.
Al di là delle condotte oggetto del procedimento penale, merita attenzione il comportamento tenuto dal resistente anche successivamente a tali fatti.
Dalla relazione psichiatrica del dott. emergono dichiarazioni del che denotano un Per_2 CP_1 perdurante atteggiamento disfunzionale nei rapporti interpersonali e affettivi, in particolare sul piano sessuale. ha riferito, con toni che denotano una scarsa consapevolezza critica, di aver avuto nel CP_1 tempo frequenti fantasie e impulsi a sfondo sessuale nei confronti di colleghe, clienti e persino donne sconosciute incontrate occasionalmente, il tutto in costanza di matrimonio e dopo i fatti di abuso. In un passaggio significativo, l'uomo afferma: “mi venivano delle voglie strane, anche solo passando vicino pagina 5 di 11 a donne che non conoscevo”, e ancora: “percepivo la femminilità in modo intenso, mi dava fastidio, non riuscivo a controllarmi del tutto”.
Tali ammissioni, lungi dal riferirsi a un periodo isolato, sembrano delineare una tendenza comportamentale protratta nel tempo, che ha coinvolto diversi contesti di vita, anche lavorativi o di relazione ordinaria, e che l'uomo stesso non appare aver pienamente elaborato o superato. Questo dato, unitamente alle pregresse condotte di abuso e alla mancanza di un'effettiva assunzione di responsabilità, contribuisce a rafforzare il dubbio sulla capacità genitoriale residua, soprattutto in relazione all'esigenza di offrire alla figlia un ambiente relazionale equilibrato e protetto.
3. Presenza di un disturbo psichiatrico solo parzialmente incidente e mancata prova di un percorso terapeutico.
Dalla relazione psichiatrica redatta dal dott. è emerso che il resistente presentava, al momento Per_2 dei fatti di rilievo penale, un disturbo psichiatrico che aveva inciso, ma solo in parte, sulle condotte poste in essere.
Il consulente ha affermato, infatti, che «le condotte sessuali inappropriate tenute dall'uomo non possono essere completamente ricondotte a un quadro di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere, trattandosi di comportamenti in parte espressione di un disturbo, in parte riferibili a caratteristiche di personalità preesistenti e consapevoli».
Il dott. ha precisato che «le interazioni farmacologiche e lo stato di squilibrio psicologico Per_2 possono aver avuto un ruolo, ma non determinante», concludendo che «si rende necessario un percorso psicoterapeutico riabilitativo, finalizzato a una maggiore consapevolezza delle dinamiche affettive e pulsionali e alla ricostruzione di un'immagine relazionale equilibrata».
La relazione del dott. è successiva all'aprile 2023. Per_2
Allo stato attuale, non risulta che tale percorso sia stato intrapreso, né vi è alcuna documentazione che attesti un impegno concreto in tal senso e un miglioramento della situazione patologica di cui si è discusso nel giudizio penale.
Trattandosi di un elemento cruciale per valutare l'affidabilità e la capacità residua sul piano genitoriale, sarebbe stato onere dell'interessato fornire prova della propria partecipazione ad un iter terapeutico e riabilitativo, anche al fine di dimostrare l'assunzione di responsabilità e la volontà di rielaborazione critica delle proprie condotte.
4. Incompatibilità dell'affidamento condiviso con lo stato detentivo del padre.
pagina 6 di 11 Il Collegio deve considerare lo stato di detenzione in cui si trova attualmente il padre, condizione che incide profondamente sulla possibilità di esercitare in modo effettivo e consapevole la responsabilità genitoriale.
È principio generalmente acquisito che la detenzione non esclude in astratto l'affidamento condiviso, ma impone una valutazione concreta sull'idoneità del genitore a partecipare alla cura, all'educazione e alle scelte fondamentali della vita del figlio. In particolare, assume rilievo l'eventuale permanenza di una relazione significativa e continuativa tra il genitore detenuto e il minore.
Nel caso di specie, non risultano elementi da cui possa desumersi l'esistenza attuale di un rapporto stabile tra padre e figlia. In particolare, non emergono – né dai documenti acquisiti né dalla relazione psichiatrica – elementi che attestino la sussistenza di visite costanti, colloqui autorizzati, contatti epistolari o telefonici tra i due.
L'assenza di questi canali comunicativi, unitamente all'impossibilità oggettiva di partecipare alla vita quotidiana della minore, comporta ragionevolmente una disconnessione affettiva e relazionale tra padre e figlia, come emerge dalla relazione del dott. nella quale si dice molto preoccupato per Per_2 CP_1 la frattura affettiva e comunicativa con la figlia.
Tale preoccupazione conferma che allo stato attuale il legame è compromesso e pressoché inesistente, e che il padre non ha un ruolo attivo, concreto o continuativo nella vita della minore.
Per tali ragioni, l'affidamento condiviso non solo si presenta inattuabile in concreto, ma sarebbe contrario all'interesse superiore della minore, che necessita di una figura genitoriale presente, affidabile e in grado di garantire stabilità, ascolto e continuità affettiva.
5. Esclusione dell'affidamento super esclusivo.
Il Collegio non ritiene di accogliere la domanda di affidamento in forma super esclusiva, pur ritenendo necessario l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Sebbene lo stato detentivo del padre, la frammentarietà dei contatti recenti con la figlia e l'assenza di un rapporto effettivo rendano inattuabile un affidamento condiviso o paritetico, non si ritiene opportuno escludere completamente il padre dalle decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita della minore.
Infatti, risulta dagli atti che il padre dovrebbe concludere l'espiazione della pena nel mese di ottobre
2025, e dunque a breve termine potrebbe trovarsi in condizione di tentare una ricostruzione del rapporto con la figlia.
Peraltro, in tutti gli scritti difensivi e nei colloqui con il dott. ha costantemente Per_2 CP_1 manifestato la preoccupazione – definita “fissa” – di poter recuperare il legame con Per_1 dichiarando che tale prospettiva rappresenta per lui un obiettivo centrale. pagina 7 di 11 Alla luce di ciò, disporre l'affidamento in forma super esclusiva, con esclusione del padre da ogni scelta rilevante, comporterebbe il rischio di recidere definitivamente ogni possibilità di coinvolgimento nella vita della minore, anche per il futuro.
Al contrario, un affidamento esclusivo in favore della madre, con mantenimento della responsabilità genitoriale su entrambi i genitori, consente che le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione e alla formazione della minore siano assunte dalla madre in modo prevalente, ma con necessaria informazione e confronto con il padre, il quale conserva così la possibilità di partecipare alle scelte principali, e potrà eventualmente intraprendere un percorso di riavvicinamento alla figlia.
Si tratta di una soluzione che appare più rispettosa dell'interesse superiore della minore, che, pur nella necessaria protezione attuale, non può essere privata in via definitiva della figura paterna, e anzi potrà trarre beneficio, nel medio periodo, dalla consapevolezza che il padre è ancora coinvolto – seppure in forma limitata – nelle decisioni più rilevanti della sua vita.
Sul diritto di visita.
Entrambe le parti chiedono che vengano confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi.
Parte resistente ha chiesto che venisse altresì concesso il pernottamento presso la di lui abitazione, salvo poi rivelarsi aperto alla possibilità di rinunciarci con atto del 10.06.2025 (“in merito al capo delle
“Conclusioni” riguardante il pernottamento della bambina presso il padre, in considerazione del preminente interesse del volto a garantire alla piccola […] un clima familiare più CP_1 Per_3 sereno possibile, […] ove Sig. Giudice ritenesse opportuno evitare, almeno temporaneamente, come saggiamente ritenuto dal Giudice della separazione, il pernottamento presso il padre, possa, il medesimo, considerare tale pretesa, per il momento rinunciata.”, note di trattazione di parte resistente del 10.06.2025).
è appena undicenne, pertanto si può ragionevolmente ritenere che la stessa possa non avere Per_1 piena consapevolezza di eventuali comportamenti inopportuni da parte del padre, come da timori della madre.
Per tali ragioni, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, è escluso il pernottamento presso l'abitazione del Rimane salva la facoltà di accordi differenti tra i genitori, nel pieno CP_1 rispetto della volontà della bambina.
Il Collegio ritiene di invitare il una volta terminata la pena detentiva, a rivolgersi ai Servizi CP_1
Sociali del comune di residenza per poter programmare un percorso di aiuto alla genitorialità
pagina 8 di 11 finalizzato alla ripresa dei rapporti con che potrebbero nell'immediato profilarsi Per_1 particolarmente difficili, attesa la lunga assenza del padre e pur con il favore della madre Pt_1
D'altronde, la bambina non potrà essere forzata a riprendere in maniera rapida e frequente le visite con il padre, ma dovrà essere accompagnata nella ricostruzione di tale rapporto senza particolari pressioni da parte dei genitori.
Per tale ragione si ritiene che l'aiuto degli psicologi e/o assistenti dei Servizi sociali potrebbe rilevarsi prezioso per tale ricostruzione, almeno in un primo momento.
Sul mantenimento di Per_1
Parte ricorrente chiede che venga disposto l'obbligo in capo al resistente di corresponsione di euro
300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente si dichiara disposto a corrispondere euro 250,00 o, in alternativa, euro 300,00 solo nell'eventualità dell'ottenimento del 50% dell'assegno unico, esprimendo anche la sua preoccupazione per lo stato di disoccupazione in cui verserà al momento della fine della detenzione.
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerarlo dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali diversi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli continua a persistere.
Rispetto alla posizione del pur potendosi ritenere, in astratto, che a 53 anni vi sia ancora la CP_1 possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro, occorre realisticamente considerare che, all'uscita dal carcere, egli si troverà privo di occupazione e che le prospettive concrete di ricollocazione appaiono ridotte, anche in ragione della condanna riportata e del contesto territoriale ristretto in cui vive, che mal si presta ad accogliere soggetti con precedenti penali di questa natura. Tali circostanze non possono essere trascurate nella valutazione dell'onere contributivo da porre a suo carico.
Il Collegio considera poi che dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della madre non emergono esigenze particolari o specifici bisogni continuativi della minore.
Le spese ordinarie di mantenimento – relative alla vita quotidiana di – appaiono contenute e Per_1 limitate, in linea con quelle normalmente sostenute per una bambina di undici anni, senza indicazioni di costi eccezionali o superiori alla media.
pagina 9 di 11 Deve inoltre considerarsi che l'assegno unico universale viene interamente corrisposto alla madre, assicurandole così una fonte stabile e continuativa che contribuisce in modo significativo a coprire le esigenze ordinarie della minore.
Tenuto conto di entrambi i profili – da un lato le esigenze attuali della minore, dall'altro la condizione economica prevedibilmente precaria del padre – il contributo al mantenimento può ritenersi equamente determinato in euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto non emerge alcun profilo conflittuale: le parti sono concordi nel richiedere l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente peraltro già proprietaria (allegazione pacifica perché Pt_1 dichiarato anche da parte resistente nella costituzione del 12.02.2024).
Ciò in perfetta aderenza alla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui l'assegnazione della casa alla parte convivente con i minori è da considerarsi diretta a soddisfare non già l'interesse del suo titolare bensì l'interesse dei minori a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico e di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. ord. 24106/23 conforme a Cass.1545/06).
Il Collegio, pertanto, assegna la casa coniugale a casa in cui vivrà con la figlia Parte_1
Per_1
Sulle spese di lite.
Le spese di causa sono compensate tra le parti atteso che sebbene la domanda di affidamento esclusivo della madre sia stata accolta allo stesso modo è stata disposta una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Le parti non hanno dimostrato una accesa conflittualità e l'affidamento esclusivo è stato disposto soprattutto a fronte della detenzione carceraria del resistente che è intervenuta in corso di causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , come Parte_1 CP_1 sopra identificati, i quali hanno contratto matrimonio in Villagrande Strisaili il 29.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villagrande Strisaili le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Per_1 Parte_1
pagina 10 di 11 - il padre, scontata la pena detentiva, potrà vedere e tenere con sé la bambina, salvo diverso accordo fra i genitori, per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 in giornate che verranno concordate anche alla luce degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici, sportivi o ludici della bambina. Potrà inoltre tenerla a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30, salva diversa volontà della minore e/o accordo con la madre.
È escluso il pernottamento notturno presso il padre;
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla Pt_1
- corrisponderà a per il mantenimento della bambina l'importo mensile di CP_1 Parte_1 euro 250,00 per mezzo di bonifico con le modalità, tracciabili, dalla stessa indicate, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, salva urgenza e salvo che si tratti di spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base o comunque di spese indefettibili come ad esempio quelle relative ai libri scolastici.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 11 di 11