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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20000290/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20000290/2006 promossa da:
], nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PALOMBELLA ROCCO e C.F._2
] ed elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
AT alla via Plava n. 32
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CP_1 C.F._4
RESISTENTE (DECEDUTO)
] nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._5 [...]
] nato a [...] il [...], e CP_3 C.F._6 [...]
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e CP_4 C.F._7
difesi dagli avv.ti ROSATI MICHELE e DE SIO DOMENICO ed elettivamente domiciliati in
AT alla P.zza della Repubblica n. 2
RESISTENTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato il sig. esperiva Parte_1
domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. esponendo di essere proprietario e possessore di un appartamento sito in AT alla via Rosario n. 3 (distinto in N.C.E.U. al foglio 3 mapp. 12 sub 20, piano 1), avente ingresso da una corte in comune espressamente indicata nell'atto notarile di compravendita ed oggetto di comproprietà con i proprietari degli immobili attigui affaccianti sulla medesima corte, coniugi e CP_1 Controparte_2
Specificava che la suddetta corte era sempre stata oggetto di compossesso tra i condomini i quali vi transitavano liberamente anche parcheggiando le proprie autovetture, ma nel mese di luglio 2005 i coniugi provvedevano senza autorizzazione ed abusivamente ad installare, CP_1 all'ingresso della corte affacciante sulla pubblica via, un cancello in ferro con due aperture, una pedonale ed una carrabile, chiuse con serrature a chiave, adducendo a fondamento di tale condotta la loro proprietà esclusiva sulla corte comune e riconoscendo al ricorrente al più una servitù di passaggio pedonale.
Ritenendo tale condotta integrante uno spoglio in proprio danno del possesso della corte comune con conseguente limitazione alla possibilità di accedere all'appartamento di sua proprietà, il sig. adiva pertanto il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Parte_1
Eboli- al fine di conseguire in via giudiziale l'immediata reintegrazione nel compossesso della corte e il ripristino di tutte le facoltà connesse all'esercizio del possesso su di essa, nonché alla condanna dei coniugi al risarcimento dei danni conseguenti alla loro condotta illecita ed CP_1
infine alla refusione delle spese di lite.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e i quali contestavano punto per punto l'avversa domanda escludendo in Controparte_2
toto ogni diritto del sulla corte comune, non essendosi con il suo atto d'acquisto Parte_1
trasferita in suo favore alcuna quota di comproprietà sulla corte comune rimasta sempre di proprietà esclusiva dei resistenti;
escludevano che il ricorrente avesse mai esercitato il passaggio sui luoghi di causa non abitando l'immobile e deducevano altresì che all'ingresso del cortile vi fosse sempre stato un cancello, sostituito nel 2005 da altro cancello in quanto reso pagina 2 di 9 oggetto di atti vandalici, nonché un paletto in ferro asportabile solo dai resistenti e tale da impedire anche l'accesso con veicoli. Evidenziavano infine di aver offerto al la Parte_1
chiave di accesso al portone pedonale del cancello, da lui non ritirata.
Per tutte le suddette ragioni, insistevano i resistenti per il rigetto dell'avversa domanda con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nel corso della fase cautelare del giudizio veniva disposta l'audizione dei sommari informatori indicati da ambedue le parti e all'esito il Giudice adito, ritenendo sufficientemente provato il presupposto del possesso, con ordinanza dell'11.11.2006 accoglieva il ricorso e disponeva la reintegra del nella disponibilità del bene, al contempo fissando udienza per la Parte_1
prosecuzione del giudizio nella fase del merito possessorio.
A seguito della proposizione di reclamo da parte dei resistenti soccombenti, il Tribunale di
Salerno con ordinanza collegiale depositata il 09.03.2007 accoglieva il reclamo e per l'effetto revocava la predetta ordinanza.
Nel corso della fase di merito si procedeva all'acquisizione della nuova documentazione prodotta dalle parti e all'audizione dei testimoni da queste indicati;
all'udienza dell'11.06.2019 il difensore della parte resistente rappresentava l'intervenuto decesso di , CP_1 cosicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. A seguito della proposizione del ricorso nei confronti degli eredi del Rago, il giudizio proseguiva nei confronti dei sig.ri CP_3
e . CP_4
All'udienza del 28.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va affrontata l'unica eccezione ostativa ad una pronuncia nel merito sollevata da parte resistente, attinente alla prospettazione dell'esistenza, per la medesima materia del contendere, di altra pronuncia resa in data 27.06.2007 dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli – con la quale quest'ultimo decideva nel senso del rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso esperita in tale sede dall'attore, avente dunque efficacia di giudicato anche nei confronti della domanda di reintegrazione introduttiva del presente giudizio.
pagina 3 di 9 In prima battuta vanno disattese le argomentazioni di parte ricorrente in merito alla tardività dell'introduzione in giudizio della pronuncia alla quale la controparte attribuiva rilievo di giudicato esterno, essendo stata quest'ultima prodotta dai resistenti solo al momento della rassegnazione degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Come ribadito ormai da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di giudicato esterno, in quanto deputata alla tutela di un interesse pubblico superiore a quello delle singole parti in lite (ossia quello di assicurare la certezza del diritto evitando la formazione di giudicati contrastanti rispetto ad un medesimo rapporto controverso), deve essere ricondotta nel novero delle eccezioni in senso lato, e in quanto tale essa può essere sollevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in grado di appello o nel giudizio in
Cassazione (in tal senso cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 17069/2014).
Sempre sotto il profilo dell'ammissibilità va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al Giudice è consentito l'esame della questione relativa all'esistenza di un pregresso giudicato anche nell'ipotesi in cui la relativa circostanza sia provata attraverso la produzione di documentazione in un momento successivo alla maturazione delle relative preclusioni istruttorie, potendo anch'essa, al pari del rilievo ex officio, intervenire in ogni stato o fase del giudizio (in questo senso Cass. civ. n. 24455/2020: «Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'articolo 345 del Cpc per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo»).
Rilevata quindi nei suddetti termini la corretta introduzione in giudizio della questione relativa all'esistenza del pregresso giudicato, nel merito la corrispondente eccezione non può ritenersi meritevole di accoglimento, dovendo escludersi che esista un giudicato sostanziale che abbia affermato l'inesistenza del possesso a tutela del quale è stato introdotto il presente giudizio.
In proposito deve infatti evidenziarsi che non è dato invocare l'efficacia di giudicato per i provvedimenti interdittali assunti nell'ambito di un giudizio possessorio, ancorché non reclamati ovvero emessi in sede di reclamo: detti provvedimenti cautelari infatti costituiscono,
pagina 4 di 9 a prescindere dal loro contenuto decisorio, delle decisioni aventi carattere meramente strumentale ed interinale ed operanti per il limitato tempo del giudizio di merito, sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, e come tali esse sono inidonee a conseguire efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (cfr.
Cass. civ. n. 14140/2011 e Cass. civ. n. 4904/2015). La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi esteso la portata di questo principio anche alle modifiche processuali apportate in sede di riforma all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35/2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato (cfr. Cass. civ. n. 1501/2018).
Peraltro, anche volendosi ritenere che il provvedimento prodotto dai resistenti sia quantomeno astrattamente idoneo ad esercitare efficacia di giudicato, esso non potrà comunque considerarsi preclusivo di una pronuncia nella presente sede, dovendosi considerare a tale specifico proposito che la condotta venuta in rilievo nel giudizio già concluso integrava una ipotesi di spoglio affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio, discutendosi, in tale sede, dell'arbitraria sostituzione dei lucchetti posti a chiusura del cancello fatto installare dai resistenti, cancello di cui nella presente sede si controverte circa la sua legittima apposizione da parte dei coniugi resistenti;
a ciò va poi aggiunto che nel secondo giudizio il titolo addotto dal ricorrente a fondamento del possesso era rappresentato dalla pronuncia interinale emessa all'esito della fase sommaria del presente giudizio, sicché, lungi dal potersi dire che le questioni ivi affrontate costituiscano l'antecedente logico - giuridico di quelle oggetto della presente controversia, pare piuttosto che sia quest'ultima a porsi in termini logicamente antecedenti al giudizio già concluso, il quale perciò non potrà esplicare effetti ostativi ad una pronuncia definitiva sulla materia del contendere complessivamente intesa.
Superata dunque nei termini suddetti l'unica eccezione ostativa ad una disamina della controversia nel merito, e procedendosi dunque alla valutazione di quest'ultimo, va dichiarata la parziale fondatezza della domanda per le ragioni che seguono.
In primo luogo è opportuno rilevare come, tanto all'esito della fase sommaria quanto a seguito della proposizione di reclamo avverso l'ordinanza cautelare di accoglimento, veniva dato atto dell'esistenza di una situazione di palese ed inconciliabile contrapposizione tra la ricostruzione pagina 5 di 9 dei fatti di causa propugnata da parte ricorrente e quella fatta propria invece dai resistenti, contrapposizione ulteriormente acuita anche dalle dichiarazioni rese dai rispettivi informatori escussi in sede cautelare e principalmente incentrata sulla dimostrazione dell'esistenza o meno, all'ingresso della corte comune antistante gli immobili di proprietà e Parte_1 CP_5
e di cui il rivendica in questa sede il compossesso, di un cancello in ferro che si
[...] Parte_1
asserisce essere abusivamente installato dai resistenti al fine di impedire ad altri il transito pedonale e veicolare all'interno della corte medesima.
Le prospettate perplessità non venivano superate neanche con l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti in lite in occasione del passaggio alla fase del merito possessorio (alcuni dei quali già ascoltati in qualità di sommari informazioni nella precedente fase di giudizio): ed infatti, da un lato i testi del ricorrente reiteravano quanto dagli stessi già dichiarato circa la totale assenza sui luoghi di causa di qualsivoglia tipo di limitazione all'accesso alla corte condominiale, dall'altro invece quelli citati dai resistenti in senso opposto riferivano che il cortile era rimasto sempre chiuso all'accesso data la presenza all'ingresso di un cancello in ferro, sostituito nel
2005 con altro cancello interamente chiuso e dotato di due ingressi (uno pedonale ed uno carrabile), e da un paletto metallico anch'esso posto all'ingresso e che veniva rimosso all'occorrenza dai soli coniugi CP_1
A fronte di tale evidente divergenza di dichiarazioni, tale da rendere particolarmente difficoltoso ricostruire soltanto sulla base di esse la reale dinamica dei fatti di causa, particolare rilievo assumono a fini dimostrativi le fotografie prodotte da ambedue le parti in causa, come dimostrato dal fatto che le stesse venivano rese oggetto di puntuale e specifica considerazione da parte sia del giudice investito della fase sommaria sia del collegio in sede di reclamo. Si fa riferimento, in particolare, alle fotografie depositate da parte ricorrente e presenti agli allegati n. 11 e 12 del fascicolo depositato dal Comando dei Carabinieri di AT (a cui veniva delegata l'escussione dei sommari informatori nel corso della fase sommaria del giudizio), nonché a quelle presenti nella DIA in sanatoria presentata dai resistenti in data 29 novembre
2005, relativa alla sostituzione del cancello precedentemente commissionata dai coniugi CP_1
(all. 6 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, dalla complessiva valutazione del materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio, questo giudice ritiene di poter pervenire alla conclusione che, se da un lato appaiono pagina 6 di 9 comprensibili e fondate le perplessità già espresse dal collegio in merito alla piena efficacia probatoria delle fotografie dei luoghi prodotte dal ricorrente, dall'altro non può condividersi quanto dallo stesso statuito in merito ad una totale inidoneità dimostrativa delle stesse, e ciò per le ragioni che si andranno ora a precisare.
In primo luogo va osservato che, pur concedendosi che le dichiarazioni fornite dall'informatore
, precedente inquilino dell'immobile attualmente di proprietà del NA
, in merito alla data di scatto delle fotografie allegate dall'attore (non considerate Parte_1
pienamente attendibili in fase di reclamo) non hanno potuto trovare ulteriore conferma nella fase di merito essendo lo deceduto in corso di causa, ciò nonostante costituisce un Per_1
dato di fatto che nelle foto prodotte dal ricorrente non è visibile alcun cancello, neanche deteriorato o in corso di sostituzione, e lo stesso dicasi anche per quelle di parte convenuta le quali mostrano solo una porzione di quello che avrebbe dovuto essere il cancello precedentemente esistente sui luoghi, il quale per le sue modeste dimensioni appare evidentemente inidoneo da solo a precludere l'accesso al cortile.
Diverso discorso vale invece per la prospettazione dell'esistenza, sempre all'ingresso della corte comune, del paletto in ferro avente la funzione di impedire l'accesso carrabile: esso, infatti, risulta ben visibile nelle fotografie allegate alla DIA in sanatoria, per cui può ritenersi che lo stesso fosse già presente anche in epoca antecedente al montaggio dell'attuale cancello in ferro esistente sui luoghi. Il fatto che lo stesso paletto non risulti visibile dalla foto di cui all'allegato
11 (quella di cui all'allegato 12 non può essere infatti considerata a tale proposito, dal momento che in essa la figura della ragazza posta al centro della foto occupa lo spazio immediatamente antistante quello in cui il paletto dovrebbe trovarsi, impedendone la visuale) trova a ben vedere una spiegazione in quanto riferito in sede di escussione dalla teste di parte ricorrente Parte_3
, la quale espressamente dichiarava in udienza di ricordare che "dal 97 sino al 2000 chi
[...]
doveva accedere con l'auto al cortile poteva farlo liberamente".
Quest'ultima affermazione, peraltro, trova piena corrispondenza con la datazione della foto di cui all'allegato 11 fornita dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni dell'informatore
, che espressamente statuiva di averla scattata in data 10.08.1998 e dunque NA
in un periodo in cui vi era ancora libertà di accesso veicolare poi venuta meno con pagina 7 di 9 l'installazione del paletto già in epoca antecedente alla collocazione nel 2005 del cancello in ferro attualmente esistente.
Pertanto, la prospettazione di cui all'ordinanza collegiale secondo la quale le foto di parte ricorrente ben avrebbero potuto ipoteticamente rappresentare un momento in cui il paletto era stato temporaneamente rimosso dai resistenti senza da ciò potersi desumere che esso fosse del tutto assente dai luoghi di causa, se da un lato può effettivamente ritenersi valevole ad escludere nel caso di specie la sola modalità di estrinsecazione del compossesso attraverso l'ingresso veicolare nella corte comune, dall'altro per le sue stesse caratteristiche non potrebbe al contempo indurre ad escludere anche la ricorrenza di un potere di fatto concretizzantesi nel solo accesso pedonale, non essendo stata fornita dalla parte resistente alcuna prova concreta della presenza del cancello in epoca anteriore al 2005.
È opportuno a questo punto ribadire che, ai fini dell'accesso alla tutela reintegrativa apprestata al possessore dall'art. 1168 c.c., non è necessaria la prova di quegli elementi che costituiscono il presupposto per l'acquisto della proprietà per usucapione (in particolare per quel che concerne la continuità dell'esercizio del possesso), essendo invece sufficiente che vi sia prova dell'attualità della signoria di fatto in epoca anche immediatamente antecedente al lamentato spoglio;
rispetto a tale ultimo elemento, la produzione dei titoli di proprietà non può assumere valore dirimente rilevando invece solo ad colorandam possessionem, e dunque solo al fine di meglio precisare le modalità dell'esercizio del possesso già provato per altri mezzi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17567/2005).
Orbene nel caso di specie, e richiamando le valutazioni del quadro probatorio precedentemente esposte, può ritenersi che la prova dell'effettività dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente sia stata raggiunta dall'istante solo limitatamente al passaggio a piedi all'interno della corte comune, mentre non può considerarsi parimenti provato il passaggio veicolare attraverso lo stesso ingresso, rispetto al quale dunque egli non potrà vantare alcuna pretesa di reintegra in questa sede in questa sede.
Quanto, infine, alla pretesa risarcitoria azionata contestualmente alla domanda di reintegrazione nel possesso, nulla può ritenersi dovuto al ricorrente sia perché quest'ultimo non ha fornito nel corso del giudizio alcun elemento utile al fine di valutare l'entità del pregiudizio sofferto, sia perché secondo quanto riferito dai resistenti lo stesso era già stato reso destinatario dell'offerta pagina 8 di 9 di consegna delle chiavi di accesso al cancello pedonale in epoca antecedente alla proposizione della domanda di reintegrazione.
In parziale accoglimento della domanda, pertanto, va disposta condanna dei coniugi resistenti a consentire il transito a piedi del all'interno dell'area di cui è causa, attraverso Parte_1
l'ordine a questi ultimi di consegna delle chiavi del cancello pedonale al ricorrente.
In punto di regolazione delle spese di lite, stante l'accoglimento meramente parziale della domanda si ritiene sussistano fondate ragioni per disporne la compensazione al 50%, ponendo la restante parte a carico di parte resistente in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la reintegrazione di quest'ultimo nel possesso della corte oggetto di causa, attigua all'immobile di sua proprietà distinto in N.C.E.U. al foglio 3 mapp. 12 sub 20, piano 1, limitatamente al solo passaggio pedonale;
2) per l'effetto, ordina ai resistenti di far acquisire al ricorrente le chiavi del cancello adibito all'accesso pedonale;
3) Condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.330,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20000290/2006 promossa da:
], nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PALOMBELLA ROCCO e C.F._2
] ed elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
AT alla via Plava n. 32
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CP_1 C.F._4
RESISTENTE (DECEDUTO)
] nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._5 [...]
] nato a [...] il [...], e CP_3 C.F._6 [...]
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e CP_4 C.F._7
difesi dagli avv.ti ROSATI MICHELE e DE SIO DOMENICO ed elettivamente domiciliati in
AT alla P.zza della Repubblica n. 2
RESISTENTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato il sig. esperiva Parte_1
domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. esponendo di essere proprietario e possessore di un appartamento sito in AT alla via Rosario n. 3 (distinto in N.C.E.U. al foglio 3 mapp. 12 sub 20, piano 1), avente ingresso da una corte in comune espressamente indicata nell'atto notarile di compravendita ed oggetto di comproprietà con i proprietari degli immobili attigui affaccianti sulla medesima corte, coniugi e CP_1 Controparte_2
Specificava che la suddetta corte era sempre stata oggetto di compossesso tra i condomini i quali vi transitavano liberamente anche parcheggiando le proprie autovetture, ma nel mese di luglio 2005 i coniugi provvedevano senza autorizzazione ed abusivamente ad installare, CP_1 all'ingresso della corte affacciante sulla pubblica via, un cancello in ferro con due aperture, una pedonale ed una carrabile, chiuse con serrature a chiave, adducendo a fondamento di tale condotta la loro proprietà esclusiva sulla corte comune e riconoscendo al ricorrente al più una servitù di passaggio pedonale.
Ritenendo tale condotta integrante uno spoglio in proprio danno del possesso della corte comune con conseguente limitazione alla possibilità di accedere all'appartamento di sua proprietà, il sig. adiva pertanto il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Parte_1
Eboli- al fine di conseguire in via giudiziale l'immediata reintegrazione nel compossesso della corte e il ripristino di tutte le facoltà connesse all'esercizio del possesso su di essa, nonché alla condanna dei coniugi al risarcimento dei danni conseguenti alla loro condotta illecita ed CP_1
infine alla refusione delle spese di lite.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e i quali contestavano punto per punto l'avversa domanda escludendo in Controparte_2
toto ogni diritto del sulla corte comune, non essendosi con il suo atto d'acquisto Parte_1
trasferita in suo favore alcuna quota di comproprietà sulla corte comune rimasta sempre di proprietà esclusiva dei resistenti;
escludevano che il ricorrente avesse mai esercitato il passaggio sui luoghi di causa non abitando l'immobile e deducevano altresì che all'ingresso del cortile vi fosse sempre stato un cancello, sostituito nel 2005 da altro cancello in quanto reso pagina 2 di 9 oggetto di atti vandalici, nonché un paletto in ferro asportabile solo dai resistenti e tale da impedire anche l'accesso con veicoli. Evidenziavano infine di aver offerto al la Parte_1
chiave di accesso al portone pedonale del cancello, da lui non ritirata.
Per tutte le suddette ragioni, insistevano i resistenti per il rigetto dell'avversa domanda con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nel corso della fase cautelare del giudizio veniva disposta l'audizione dei sommari informatori indicati da ambedue le parti e all'esito il Giudice adito, ritenendo sufficientemente provato il presupposto del possesso, con ordinanza dell'11.11.2006 accoglieva il ricorso e disponeva la reintegra del nella disponibilità del bene, al contempo fissando udienza per la Parte_1
prosecuzione del giudizio nella fase del merito possessorio.
A seguito della proposizione di reclamo da parte dei resistenti soccombenti, il Tribunale di
Salerno con ordinanza collegiale depositata il 09.03.2007 accoglieva il reclamo e per l'effetto revocava la predetta ordinanza.
Nel corso della fase di merito si procedeva all'acquisizione della nuova documentazione prodotta dalle parti e all'audizione dei testimoni da queste indicati;
all'udienza dell'11.06.2019 il difensore della parte resistente rappresentava l'intervenuto decesso di , CP_1 cosicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. A seguito della proposizione del ricorso nei confronti degli eredi del Rago, il giudizio proseguiva nei confronti dei sig.ri CP_3
e . CP_4
All'udienza del 28.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va affrontata l'unica eccezione ostativa ad una pronuncia nel merito sollevata da parte resistente, attinente alla prospettazione dell'esistenza, per la medesima materia del contendere, di altra pronuncia resa in data 27.06.2007 dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli – con la quale quest'ultimo decideva nel senso del rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso esperita in tale sede dall'attore, avente dunque efficacia di giudicato anche nei confronti della domanda di reintegrazione introduttiva del presente giudizio.
pagina 3 di 9 In prima battuta vanno disattese le argomentazioni di parte ricorrente in merito alla tardività dell'introduzione in giudizio della pronuncia alla quale la controparte attribuiva rilievo di giudicato esterno, essendo stata quest'ultima prodotta dai resistenti solo al momento della rassegnazione degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Come ribadito ormai da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di giudicato esterno, in quanto deputata alla tutela di un interesse pubblico superiore a quello delle singole parti in lite (ossia quello di assicurare la certezza del diritto evitando la formazione di giudicati contrastanti rispetto ad un medesimo rapporto controverso), deve essere ricondotta nel novero delle eccezioni in senso lato, e in quanto tale essa può essere sollevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in grado di appello o nel giudizio in
Cassazione (in tal senso cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 17069/2014).
Sempre sotto il profilo dell'ammissibilità va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al Giudice è consentito l'esame della questione relativa all'esistenza di un pregresso giudicato anche nell'ipotesi in cui la relativa circostanza sia provata attraverso la produzione di documentazione in un momento successivo alla maturazione delle relative preclusioni istruttorie, potendo anch'essa, al pari del rilievo ex officio, intervenire in ogni stato o fase del giudizio (in questo senso Cass. civ. n. 24455/2020: «Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'articolo 345 del Cpc per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo»).
Rilevata quindi nei suddetti termini la corretta introduzione in giudizio della questione relativa all'esistenza del pregresso giudicato, nel merito la corrispondente eccezione non può ritenersi meritevole di accoglimento, dovendo escludersi che esista un giudicato sostanziale che abbia affermato l'inesistenza del possesso a tutela del quale è stato introdotto il presente giudizio.
In proposito deve infatti evidenziarsi che non è dato invocare l'efficacia di giudicato per i provvedimenti interdittali assunti nell'ambito di un giudizio possessorio, ancorché non reclamati ovvero emessi in sede di reclamo: detti provvedimenti cautelari infatti costituiscono,
pagina 4 di 9 a prescindere dal loro contenuto decisorio, delle decisioni aventi carattere meramente strumentale ed interinale ed operanti per il limitato tempo del giudizio di merito, sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, e come tali esse sono inidonee a conseguire efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (cfr.
Cass. civ. n. 14140/2011 e Cass. civ. n. 4904/2015). La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi esteso la portata di questo principio anche alle modifiche processuali apportate in sede di riforma all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35/2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato (cfr. Cass. civ. n. 1501/2018).
Peraltro, anche volendosi ritenere che il provvedimento prodotto dai resistenti sia quantomeno astrattamente idoneo ad esercitare efficacia di giudicato, esso non potrà comunque considerarsi preclusivo di una pronuncia nella presente sede, dovendosi considerare a tale specifico proposito che la condotta venuta in rilievo nel giudizio già concluso integrava una ipotesi di spoglio affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio, discutendosi, in tale sede, dell'arbitraria sostituzione dei lucchetti posti a chiusura del cancello fatto installare dai resistenti, cancello di cui nella presente sede si controverte circa la sua legittima apposizione da parte dei coniugi resistenti;
a ciò va poi aggiunto che nel secondo giudizio il titolo addotto dal ricorrente a fondamento del possesso era rappresentato dalla pronuncia interinale emessa all'esito della fase sommaria del presente giudizio, sicché, lungi dal potersi dire che le questioni ivi affrontate costituiscano l'antecedente logico - giuridico di quelle oggetto della presente controversia, pare piuttosto che sia quest'ultima a porsi in termini logicamente antecedenti al giudizio già concluso, il quale perciò non potrà esplicare effetti ostativi ad una pronuncia definitiva sulla materia del contendere complessivamente intesa.
Superata dunque nei termini suddetti l'unica eccezione ostativa ad una disamina della controversia nel merito, e procedendosi dunque alla valutazione di quest'ultimo, va dichiarata la parziale fondatezza della domanda per le ragioni che seguono.
In primo luogo è opportuno rilevare come, tanto all'esito della fase sommaria quanto a seguito della proposizione di reclamo avverso l'ordinanza cautelare di accoglimento, veniva dato atto dell'esistenza di una situazione di palese ed inconciliabile contrapposizione tra la ricostruzione pagina 5 di 9 dei fatti di causa propugnata da parte ricorrente e quella fatta propria invece dai resistenti, contrapposizione ulteriormente acuita anche dalle dichiarazioni rese dai rispettivi informatori escussi in sede cautelare e principalmente incentrata sulla dimostrazione dell'esistenza o meno, all'ingresso della corte comune antistante gli immobili di proprietà e Parte_1 CP_5
e di cui il rivendica in questa sede il compossesso, di un cancello in ferro che si
[...] Parte_1
asserisce essere abusivamente installato dai resistenti al fine di impedire ad altri il transito pedonale e veicolare all'interno della corte medesima.
Le prospettate perplessità non venivano superate neanche con l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti in lite in occasione del passaggio alla fase del merito possessorio (alcuni dei quali già ascoltati in qualità di sommari informazioni nella precedente fase di giudizio): ed infatti, da un lato i testi del ricorrente reiteravano quanto dagli stessi già dichiarato circa la totale assenza sui luoghi di causa di qualsivoglia tipo di limitazione all'accesso alla corte condominiale, dall'altro invece quelli citati dai resistenti in senso opposto riferivano che il cortile era rimasto sempre chiuso all'accesso data la presenza all'ingresso di un cancello in ferro, sostituito nel
2005 con altro cancello interamente chiuso e dotato di due ingressi (uno pedonale ed uno carrabile), e da un paletto metallico anch'esso posto all'ingresso e che veniva rimosso all'occorrenza dai soli coniugi CP_1
A fronte di tale evidente divergenza di dichiarazioni, tale da rendere particolarmente difficoltoso ricostruire soltanto sulla base di esse la reale dinamica dei fatti di causa, particolare rilievo assumono a fini dimostrativi le fotografie prodotte da ambedue le parti in causa, come dimostrato dal fatto che le stesse venivano rese oggetto di puntuale e specifica considerazione da parte sia del giudice investito della fase sommaria sia del collegio in sede di reclamo. Si fa riferimento, in particolare, alle fotografie depositate da parte ricorrente e presenti agli allegati n. 11 e 12 del fascicolo depositato dal Comando dei Carabinieri di AT (a cui veniva delegata l'escussione dei sommari informatori nel corso della fase sommaria del giudizio), nonché a quelle presenti nella DIA in sanatoria presentata dai resistenti in data 29 novembre
2005, relativa alla sostituzione del cancello precedentemente commissionata dai coniugi CP_1
(all. 6 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, dalla complessiva valutazione del materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio, questo giudice ritiene di poter pervenire alla conclusione che, se da un lato appaiono pagina 6 di 9 comprensibili e fondate le perplessità già espresse dal collegio in merito alla piena efficacia probatoria delle fotografie dei luoghi prodotte dal ricorrente, dall'altro non può condividersi quanto dallo stesso statuito in merito ad una totale inidoneità dimostrativa delle stesse, e ciò per le ragioni che si andranno ora a precisare.
In primo luogo va osservato che, pur concedendosi che le dichiarazioni fornite dall'informatore
, precedente inquilino dell'immobile attualmente di proprietà del NA
, in merito alla data di scatto delle fotografie allegate dall'attore (non considerate Parte_1
pienamente attendibili in fase di reclamo) non hanno potuto trovare ulteriore conferma nella fase di merito essendo lo deceduto in corso di causa, ciò nonostante costituisce un Per_1
dato di fatto che nelle foto prodotte dal ricorrente non è visibile alcun cancello, neanche deteriorato o in corso di sostituzione, e lo stesso dicasi anche per quelle di parte convenuta le quali mostrano solo una porzione di quello che avrebbe dovuto essere il cancello precedentemente esistente sui luoghi, il quale per le sue modeste dimensioni appare evidentemente inidoneo da solo a precludere l'accesso al cortile.
Diverso discorso vale invece per la prospettazione dell'esistenza, sempre all'ingresso della corte comune, del paletto in ferro avente la funzione di impedire l'accesso carrabile: esso, infatti, risulta ben visibile nelle fotografie allegate alla DIA in sanatoria, per cui può ritenersi che lo stesso fosse già presente anche in epoca antecedente al montaggio dell'attuale cancello in ferro esistente sui luoghi. Il fatto che lo stesso paletto non risulti visibile dalla foto di cui all'allegato
11 (quella di cui all'allegato 12 non può essere infatti considerata a tale proposito, dal momento che in essa la figura della ragazza posta al centro della foto occupa lo spazio immediatamente antistante quello in cui il paletto dovrebbe trovarsi, impedendone la visuale) trova a ben vedere una spiegazione in quanto riferito in sede di escussione dalla teste di parte ricorrente Parte_3
, la quale espressamente dichiarava in udienza di ricordare che "dal 97 sino al 2000 chi
[...]
doveva accedere con l'auto al cortile poteva farlo liberamente".
Quest'ultima affermazione, peraltro, trova piena corrispondenza con la datazione della foto di cui all'allegato 11 fornita dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni dell'informatore
, che espressamente statuiva di averla scattata in data 10.08.1998 e dunque NA
in un periodo in cui vi era ancora libertà di accesso veicolare poi venuta meno con pagina 7 di 9 l'installazione del paletto già in epoca antecedente alla collocazione nel 2005 del cancello in ferro attualmente esistente.
Pertanto, la prospettazione di cui all'ordinanza collegiale secondo la quale le foto di parte ricorrente ben avrebbero potuto ipoteticamente rappresentare un momento in cui il paletto era stato temporaneamente rimosso dai resistenti senza da ciò potersi desumere che esso fosse del tutto assente dai luoghi di causa, se da un lato può effettivamente ritenersi valevole ad escludere nel caso di specie la sola modalità di estrinsecazione del compossesso attraverso l'ingresso veicolare nella corte comune, dall'altro per le sue stesse caratteristiche non potrebbe al contempo indurre ad escludere anche la ricorrenza di un potere di fatto concretizzantesi nel solo accesso pedonale, non essendo stata fornita dalla parte resistente alcuna prova concreta della presenza del cancello in epoca anteriore al 2005.
È opportuno a questo punto ribadire che, ai fini dell'accesso alla tutela reintegrativa apprestata al possessore dall'art. 1168 c.c., non è necessaria la prova di quegli elementi che costituiscono il presupposto per l'acquisto della proprietà per usucapione (in particolare per quel che concerne la continuità dell'esercizio del possesso), essendo invece sufficiente che vi sia prova dell'attualità della signoria di fatto in epoca anche immediatamente antecedente al lamentato spoglio;
rispetto a tale ultimo elemento, la produzione dei titoli di proprietà non può assumere valore dirimente rilevando invece solo ad colorandam possessionem, e dunque solo al fine di meglio precisare le modalità dell'esercizio del possesso già provato per altri mezzi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17567/2005).
Orbene nel caso di specie, e richiamando le valutazioni del quadro probatorio precedentemente esposte, può ritenersi che la prova dell'effettività dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente sia stata raggiunta dall'istante solo limitatamente al passaggio a piedi all'interno della corte comune, mentre non può considerarsi parimenti provato il passaggio veicolare attraverso lo stesso ingresso, rispetto al quale dunque egli non potrà vantare alcuna pretesa di reintegra in questa sede in questa sede.
Quanto, infine, alla pretesa risarcitoria azionata contestualmente alla domanda di reintegrazione nel possesso, nulla può ritenersi dovuto al ricorrente sia perché quest'ultimo non ha fornito nel corso del giudizio alcun elemento utile al fine di valutare l'entità del pregiudizio sofferto, sia perché secondo quanto riferito dai resistenti lo stesso era già stato reso destinatario dell'offerta pagina 8 di 9 di consegna delle chiavi di accesso al cancello pedonale in epoca antecedente alla proposizione della domanda di reintegrazione.
In parziale accoglimento della domanda, pertanto, va disposta condanna dei coniugi resistenti a consentire il transito a piedi del all'interno dell'area di cui è causa, attraverso Parte_1
l'ordine a questi ultimi di consegna delle chiavi del cancello pedonale al ricorrente.
In punto di regolazione delle spese di lite, stante l'accoglimento meramente parziale della domanda si ritiene sussistano fondate ragioni per disporne la compensazione al 50%, ponendo la restante parte a carico di parte resistente in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la reintegrazione di quest'ultimo nel possesso della corte oggetto di causa, attigua all'immobile di sua proprietà distinto in N.C.E.U. al foglio 3 mapp. 12 sub 20, piano 1, limitatamente al solo passaggio pedonale;
2) per l'effetto, ordina ai resistenti di far acquisire al ricorrente le chiavi del cancello adibito all'accesso pedonale;
3) Condanna i resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.330,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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