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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3930/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NEGRELLO CHIARA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1974; rappresentato e difeso dall'Avv. VANZETTO EMANUELA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/12/2024, così chiedendo:
“1) pronunciare la separazione senza addebito, rinunciando le parti alle reciproche domande in tal senso formulate;
2) il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare sita in Pove del AP (VI), via Roma 1, affinché possa viverci unitamente al minore;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Persona_1
-almeno una sera a settimana e almeno due week-end al mese, salvo diverso accordo migliorativo dei genitori e, comunque, ogni qualvolta il figlio ne faccia richiesta;
-metà delle vacanze natalizie e di Pasqua e almeno 15 giorni anche consecutivi durante l'estate, secondo i desideri ed impegni del figlio e con la libertà di movimento che è compatibile con l'età della ragione già raggiunta;
4) il sig. si farà carico del mantenimento ordinario del figlio, corrispondendo, Controparte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno di euro 300,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla NO;
Parte_1
6) il sig. verserà, con le medesime modalità, a titolo di mantenimento della Controparte_1
NO un assegno di euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici istat per la durata di ventiquattro mesi a partire da gennaio 2025 e sino a quando la ricorrente non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
decorsi due anni, nel caso in cui la NO Pt_1 non abbia reperito un idoneo lavoro, l'assegno di mantenimento per sé verrà ridotto automaticamente ad euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili;
7) sig. , nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali, lascerà in uso alla sig.ra CP_1
l'auto modello Volkswagen UP tg FF058EL di sua proprietà continuando a pagare il bollo, Pt_1 revisione periodica e l'assicurazione fino a che essa sarà utilizzabile su strada mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il cambio gomme sarà di competenza della NO
; Pt_1
8) considerato che il sig. beneficia della polizza sanitaria aziendale, della stessa CP_1
continueranno a beneficiare la moglie e il figlio, ove possibile in base alle condizioni contrattuali della polizza;
9) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Bassano del AP (VI) in data 15/09/2007; che dall'unione nasceva il figlio Controparte_1
in data 25/07/2010; che negli anni vi erano stati episodi di violenza fisica, verbale e Persona_1 psicologica che avevano reso insostenibile il protrarsi della convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che il figlio minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 800,00.
Costituitosi in giudizio chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1
dei coniugi con addebito alla ricorrente;
che il figlio venisse affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa coniugale venisse assegnata alla madre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 300,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, e dell'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno alimentare di € 600,00 per dodici mesi.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. Il Giudice delegato rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore. Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di nella misura dell'80%. Controparte_1
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pove del AP
(VI), via Roma 1, in favore di , quale genitore convivente con il figlio minore. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di mantenimento, la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per la durata di ventiquattro mesi a partire da gennaio 2025 e sino a quando la ricorrente non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
decorsi due anni, nel caso in cui la NO non abbia reperito un idoneo lavoro, Pt_1
l'assegno di mantenimento per sé verrà ridotto automaticamente ad euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Bassano del AP (VI) in data 15/09/2007, con atto trascritto al n. 75, parte 2, serie
A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del AP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3930/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NEGRELLO CHIARA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1974; rappresentato e difeso dall'Avv. VANZETTO EMANUELA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/12/2024, così chiedendo:
“1) pronunciare la separazione senza addebito, rinunciando le parti alle reciproche domande in tal senso formulate;
2) il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare sita in Pove del AP (VI), via Roma 1, affinché possa viverci unitamente al minore;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Persona_1
-almeno una sera a settimana e almeno due week-end al mese, salvo diverso accordo migliorativo dei genitori e, comunque, ogni qualvolta il figlio ne faccia richiesta;
-metà delle vacanze natalizie e di Pasqua e almeno 15 giorni anche consecutivi durante l'estate, secondo i desideri ed impegni del figlio e con la libertà di movimento che è compatibile con l'età della ragione già raggiunta;
4) il sig. si farà carico del mantenimento ordinario del figlio, corrispondendo, Controparte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno di euro 300,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla NO;
Parte_1
6) il sig. verserà, con le medesime modalità, a titolo di mantenimento della Controparte_1
NO un assegno di euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici istat per la durata di ventiquattro mesi a partire da gennaio 2025 e sino a quando la ricorrente non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
decorsi due anni, nel caso in cui la NO Pt_1 non abbia reperito un idoneo lavoro, l'assegno di mantenimento per sé verrà ridotto automaticamente ad euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili;
7) sig. , nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali, lascerà in uso alla sig.ra CP_1
l'auto modello Volkswagen UP tg FF058EL di sua proprietà continuando a pagare il bollo, Pt_1 revisione periodica e l'assicurazione fino a che essa sarà utilizzabile su strada mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il cambio gomme sarà di competenza della NO
; Pt_1
8) considerato che il sig. beneficia della polizza sanitaria aziendale, della stessa CP_1
continueranno a beneficiare la moglie e il figlio, ove possibile in base alle condizioni contrattuali della polizza;
9) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Bassano del AP (VI) in data 15/09/2007; che dall'unione nasceva il figlio Controparte_1
in data 25/07/2010; che negli anni vi erano stati episodi di violenza fisica, verbale e Persona_1 psicologica che avevano reso insostenibile il protrarsi della convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che il figlio minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 800,00.
Costituitosi in giudizio chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1
dei coniugi con addebito alla ricorrente;
che il figlio venisse affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa coniugale venisse assegnata alla madre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 300,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, e dell'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno alimentare di € 600,00 per dodici mesi.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. Il Giudice delegato rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore. Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di nella misura dell'80%. Controparte_1
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pove del AP
(VI), via Roma 1, in favore di , quale genitore convivente con il figlio minore. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di mantenimento, la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per la durata di ventiquattro mesi a partire da gennaio 2025 e sino a quando la ricorrente non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
decorsi due anni, nel caso in cui la NO non abbia reperito un idoneo lavoro, Pt_1
l'assegno di mantenimento per sé verrà ridotto automaticamente ad euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Bassano del AP (VI) in data 15/09/2007, con atto trascritto al n. 75, parte 2, serie
A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del AP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo