Art. 2.
L' articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dal seguente:
"La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense".
L' articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dal seguente:
"La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense".