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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
ER NC, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030100153 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030100155 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: riportandosi ai propri scritti difensivi.
Resistente: riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 19/5/2025 la Ricorrente_1 ed in persona del Liquidatore nominato dal Tribunale, assistita come in atti,impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali l'Agenzia Entrate di Arezzo,per gli anni di imposta 2020e 2021, recuperava a tassazione (IRAP ed IVA) i costi ritenuti indeducibili rispettivamente di Euro 10.503,00 e 418.885,00 ed applicava le sanzioni con gli interessi. Nel ricorso eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento in violazione dell'art.83 del
TUIR nonchè del principio di inerenza ed errata quantificazione del reddito imponibile;
deposita fatture e bilanci a sostegno della deducibilità dei costi dichiarati e fatturati;
chiede l'annullamento degli atti di accertamento. Si costituiva con memorie del 16/6/2025 l'A.F. dove conferma la legittimità della pretesa in quanto l'accertamento induttivo è stato conseguenza dell'impossibilità di controllo documentale ( fatture) sia in sede di p.v.c. da parte della G.di F. ,che a seguito di controllo dell'Ufficio. Tuttavia nel corso del giudizio, preso atto delle produzioni di parte ricorrente, l'Ufficio rivedeva la posizione riducendo le originarie conclusioni e riconoscendo la detraibilità di oneri sostenuti in Euro 385.074,67 per l' anno 2021 mentre per il 2020 abbandonava la richiesta delle imposte dovute confermando solo la sanzione di cui all'art. 9 del Dlgs 4714/97.
Successivamente la società con memorie presentate il 24.10.2025 evidenzia che,pur prendendo atto della proposta transattiva da parte dell'AE,non ha possibilità materiale e giuridica di soddisfare e sottoscrivere la soluzione conciliativa . All'udienza del 4.11.2025 la Corte decideva di accogliere in parte il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero il Commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Arezzo con sentenza dell'11.10.2024. nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale per la Ricorrente_1 ha preso visione degli accertamenti in occasione della loro notificazione al medesimo e quindi ha avuto possibilità di esaminare la documentazione fiscale (fatturazione dei costi,bilanci ed altro) solo successivamente alla chiusura delle operazioni di verifica e del p.v.c. della GdiF. D'altra parte , rilevato che il legale rappresentante della società
,all'epoca della verifica non sottoposta ancora alla procedura di liquidazione,non era stato in grado di esibire ai verificatori quanto richiesto e che l'Ufficio ed i verificatori stessi hanno avuto come unico riferimento per il controllo delle fatturazioni dei costi, l'accesso al portale "@fatture",gli accertamenti risultano oltremodo giustificati. La proposta conciliativa dell'AE depositata il 2.10.2025 rende giustizia alle doglianze della società ricorrente ,che essendo sottoposta a liquidazione giudiziale non ha disponibilità per confermare e sottoscrivere l'accordo a sensi art.48 Dlgs 549/92 pur condividendone tacitamente i contenuti. In buona sostanza preso atto: che l'Ufficio ha confermato la indetraibilità di costi di esercizio per l'anno per il 2021 nella misura di Euro33.811,67 sulla base della documentazione prodotta e potuta esaminare solo in occasione del presente giudizio;
che l'A:E ha annullato le imposte richieste per l'anno 2020 applicando solamente la sanzione per violazione art.9 co.1 Dlgs 471/97; che sono stati confermati quindi gran parte dei costi sostenuti dall'Edil design riducendo l'IRAP e l'IVA e gli accessori nella misura di cui alla proposta di conciliazione e che, sostanzialmente, la società nulla ha eccepito in proposito,questo giudice ritiene che la tassazione e gli accessori debbano essere ridotti nella misura proposta in via conciliativa dalla parte resistente.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nella misura indicata in motivazione. Compensa le spese del giudizo.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
ER NC, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030100153 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030100155 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: riportandosi ai propri scritti difensivi.
Resistente: riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 19/5/2025 la Ricorrente_1 ed in persona del Liquidatore nominato dal Tribunale, assistita come in atti,impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali l'Agenzia Entrate di Arezzo,per gli anni di imposta 2020e 2021, recuperava a tassazione (IRAP ed IVA) i costi ritenuti indeducibili rispettivamente di Euro 10.503,00 e 418.885,00 ed applicava le sanzioni con gli interessi. Nel ricorso eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento in violazione dell'art.83 del
TUIR nonchè del principio di inerenza ed errata quantificazione del reddito imponibile;
deposita fatture e bilanci a sostegno della deducibilità dei costi dichiarati e fatturati;
chiede l'annullamento degli atti di accertamento. Si costituiva con memorie del 16/6/2025 l'A.F. dove conferma la legittimità della pretesa in quanto l'accertamento induttivo è stato conseguenza dell'impossibilità di controllo documentale ( fatture) sia in sede di p.v.c. da parte della G.di F. ,che a seguito di controllo dell'Ufficio. Tuttavia nel corso del giudizio, preso atto delle produzioni di parte ricorrente, l'Ufficio rivedeva la posizione riducendo le originarie conclusioni e riconoscendo la detraibilità di oneri sostenuti in Euro 385.074,67 per l' anno 2021 mentre per il 2020 abbandonava la richiesta delle imposte dovute confermando solo la sanzione di cui all'art. 9 del Dlgs 4714/97.
Successivamente la società con memorie presentate il 24.10.2025 evidenzia che,pur prendendo atto della proposta transattiva da parte dell'AE,non ha possibilità materiale e giuridica di soddisfare e sottoscrivere la soluzione conciliativa . All'udienza del 4.11.2025 la Corte decideva di accogliere in parte il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero il Commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Arezzo con sentenza dell'11.10.2024. nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale per la Ricorrente_1 ha preso visione degli accertamenti in occasione della loro notificazione al medesimo e quindi ha avuto possibilità di esaminare la documentazione fiscale (fatturazione dei costi,bilanci ed altro) solo successivamente alla chiusura delle operazioni di verifica e del p.v.c. della GdiF. D'altra parte , rilevato che il legale rappresentante della società
,all'epoca della verifica non sottoposta ancora alla procedura di liquidazione,non era stato in grado di esibire ai verificatori quanto richiesto e che l'Ufficio ed i verificatori stessi hanno avuto come unico riferimento per il controllo delle fatturazioni dei costi, l'accesso al portale "@fatture",gli accertamenti risultano oltremodo giustificati. La proposta conciliativa dell'AE depositata il 2.10.2025 rende giustizia alle doglianze della società ricorrente ,che essendo sottoposta a liquidazione giudiziale non ha disponibilità per confermare e sottoscrivere l'accordo a sensi art.48 Dlgs 549/92 pur condividendone tacitamente i contenuti. In buona sostanza preso atto: che l'Ufficio ha confermato la indetraibilità di costi di esercizio per l'anno per il 2021 nella misura di Euro33.811,67 sulla base della documentazione prodotta e potuta esaminare solo in occasione del presente giudizio;
che l'A:E ha annullato le imposte richieste per l'anno 2020 applicando solamente la sanzione per violazione art.9 co.1 Dlgs 471/97; che sono stati confermati quindi gran parte dei costi sostenuti dall'Edil design riducendo l'IRAP e l'IVA e gli accessori nella misura di cui alla proposta di conciliazione e che, sostanzialmente, la società nulla ha eccepito in proposito,questo giudice ritiene che la tassazione e gli accessori debbano essere ridotti nella misura proposta in via conciliativa dalla parte resistente.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nella misura indicata in motivazione. Compensa le spese del giudizo.