Art. 2.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15 , 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15 , 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.