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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021095738 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di intimazione n. 29620229021095738000 notificato il 13/12/2022 alla Ricorrente_1 Srl per un importo complessivo di € 22.030,08, relativo a 8 cartelle di pagamento emesse tra il 2016 e il 2019.
La società propone ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, deducendo:
Vizi di notifica delle cartelle presupposte (asserita inesistenza o irregolarità).
Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
Prescrizione dei crediti tributari (imposte anni 2013-2016).
Chiede l'annullamento dell'avviso e delle cartelle, con vittoria di spese.
Difese di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) che espone quanto segue:
Regolarità delle notifiche: tutte le cartelle sono state notificate via PEC all'indirizzo INI-PEC della società
(date: 28/11/2016, 07/03/2017, 20/12/2017, 18/04/2018, 09/01/2019, 01/03/2019, 26/03/2019, 16/12/2019).
Legittimità della notifica PEC: conforme all'art. 26 DPR 602/73 e giurisprudenza consolidata (Cass.
21558/2015; SS.UU. 7665/2016).
Difetto di motivazione: infondato, l'avviso richiama le cartelle già notificate (Cass. 21065/2022).
Prescrizione: non maturata;
per tributi erariali vale il termine decennale (Cass. SS.UU. 23397/2016; Cass.
11814/2020). Inoltre, sospensioni COVID hanno prorogato i termini fino al 31/08/2021.
Inammissibilità del ricorso: tardivo, poiché le cartelle non sono state impugnate nei termini.
Chiede in subordine il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di intimazione n. 29620229021095738000 è stato notificato il 13/12/2022 per il recupero di somme dovute in base a cartelle di pagamento regolarmente notificate tra il 2016 e il 2019.
Le eccezioni di nullità per vizi di notifica e difetto di motivazione sono infondate: la notifica via PEC benchè proveniente da un indirizzo con compreso nell'elenco IPA è legittima e l'avviso richiama le cartelle presupposte. Con la più recente pronuncia n. 15979/2022, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n.
14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità – e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Ciò posto l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante. Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Le cartelle risultano regolarmente notificate e l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento: per i tributi erariali si applica il termine decennale, prorogato per 24 mesi per effetto delle sospensioni COVID.
In ordine al difetto di motivazione dell'intimazione si osserva che la stessa costituisce un mero richiamo a cartelle già notificate e, comunque, la stessa è sufficientemente analitica perchè venga eslcula la violazione del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200 oltre accessori di legge a favore di ADER
Palermo 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021095738 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di intimazione n. 29620229021095738000 notificato il 13/12/2022 alla Ricorrente_1 Srl per un importo complessivo di € 22.030,08, relativo a 8 cartelle di pagamento emesse tra il 2016 e il 2019.
La società propone ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, deducendo:
Vizi di notifica delle cartelle presupposte (asserita inesistenza o irregolarità).
Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione.
Prescrizione dei crediti tributari (imposte anni 2013-2016).
Chiede l'annullamento dell'avviso e delle cartelle, con vittoria di spese.
Difese di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) che espone quanto segue:
Regolarità delle notifiche: tutte le cartelle sono state notificate via PEC all'indirizzo INI-PEC della società
(date: 28/11/2016, 07/03/2017, 20/12/2017, 18/04/2018, 09/01/2019, 01/03/2019, 26/03/2019, 16/12/2019).
Legittimità della notifica PEC: conforme all'art. 26 DPR 602/73 e giurisprudenza consolidata (Cass.
21558/2015; SS.UU. 7665/2016).
Difetto di motivazione: infondato, l'avviso richiama le cartelle già notificate (Cass. 21065/2022).
Prescrizione: non maturata;
per tributi erariali vale il termine decennale (Cass. SS.UU. 23397/2016; Cass.
11814/2020). Inoltre, sospensioni COVID hanno prorogato i termini fino al 31/08/2021.
Inammissibilità del ricorso: tardivo, poiché le cartelle non sono state impugnate nei termini.
Chiede in subordine il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di intimazione n. 29620229021095738000 è stato notificato il 13/12/2022 per il recupero di somme dovute in base a cartelle di pagamento regolarmente notificate tra il 2016 e il 2019.
Le eccezioni di nullità per vizi di notifica e difetto di motivazione sono infondate: la notifica via PEC benchè proveniente da un indirizzo con compreso nell'elenco IPA è legittima e l'avviso richiama le cartelle presupposte. Con la più recente pronuncia n. 15979/2022, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n.
14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità – e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Ciò posto l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante. Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Le cartelle risultano regolarmente notificate e l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento: per i tributi erariali si applica il termine decennale, prorogato per 24 mesi per effetto delle sospensioni COVID.
In ordine al difetto di motivazione dell'intimazione si osserva che la stessa costituisce un mero richiamo a cartelle già notificate e, comunque, la stessa è sufficientemente analitica perchè venga eslcula la violazione del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200 oltre accessori di legge a favore di ADER
Palermo 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE