CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR3B00012 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, difeso personalmente in quanto commercialista domiciliato in Floridia presso il proprio studio, impugna l'atto di contestazione sanzione evidenziato in epigrafe, del complessivo importo euro 3.169,50, relativo a sanzione pecuniaria irrogata a seguito preclusione all'autocompensazione di crediti d'imposta, in presenza di ruoli definitivi in violazione dell'art. 31 D.L. 78/2010, notificato a mezzo
PEC il 4/09/2023, dalla Agenzia Entrate di Siracusa. Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo pec;
2. Nullità notifica per assenza di conformità;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. Nullità dell'atto impugnato in difetto di sottoscrizione del capo ufficio privo di delega. chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con apposita memoria difensiva parte ricorrente chiede la cessata materia del contendere per aver aderito alla definizione lite in merito agli avvisi di accertamento notificati;
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, contesta tutti gli addebiti mossi dal ricorrente, e chiede la conferma dell'atto impugnato.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo PEC. Il motivo è infondato.
- La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Con
l'impugnazione dell'atto di contestazione il ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- L'eccepito vizio di nullità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente privo di delega è infondato, stante che l'Ufficio ha prodotto l'attribuzione di delega di firma da parte del Direttore Provinciale al funzionario Nominativo_1, ed il funzionario Nominativo_1 ha firmato l'atto digitalmente per delega del Direttore Provinciale.
- l ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito alla applicazione della sanzione prevista dall'art. 31
D.L. N. 78/2010, stante che alla data di compensazione non aveva alcuna iscrizione a ruolo. Le doglianze del contribuente sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 31 D.L. N° 78/2010 al comma 1) prevedeva che “”a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 comma 1 D.LGS 241/97 relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. ……………………….””; Il contribuente ha compensato il proprio credito d'imposta con compensazione esterna e alla data di effettuazione dell'operazione aveva già debiti tributari iscritti a ruolo superiore ad euro 1.500,00 per cui non poteva effettuare alcuna compensazione esterna. Pertanto, l'irrogazione della sanzione è legittima e va confermata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
400, più oneri accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa il 28 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7IR3B00012 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, difeso personalmente in quanto commercialista domiciliato in Floridia presso il proprio studio, impugna l'atto di contestazione sanzione evidenziato in epigrafe, del complessivo importo euro 3.169,50, relativo a sanzione pecuniaria irrogata a seguito preclusione all'autocompensazione di crediti d'imposta, in presenza di ruoli definitivi in violazione dell'art. 31 D.L. 78/2010, notificato a mezzo
PEC il 4/09/2023, dalla Agenzia Entrate di Siracusa. Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo pec;
2. Nullità notifica per assenza di conformità;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. Nullità dell'atto impugnato in difetto di sottoscrizione del capo ufficio privo di delega. chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con apposita memoria difensiva parte ricorrente chiede la cessata materia del contendere per aver aderito alla definizione lite in merito agli avvisi di accertamento notificati;
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, contesta tutti gli addebiti mossi dal ricorrente, e chiede la conferma dell'atto impugnato.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato eseguita a mezzo PEC. Il motivo è infondato.
- La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Con
l'impugnazione dell'atto di contestazione il ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- L'eccepito vizio di nullità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente privo di delega è infondato, stante che l'Ufficio ha prodotto l'attribuzione di delega di firma da parte del Direttore Provinciale al funzionario Nominativo_1, ed il funzionario Nominativo_1 ha firmato l'atto digitalmente per delega del Direttore Provinciale.
- l ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito alla applicazione della sanzione prevista dall'art. 31
D.L. N. 78/2010, stante che alla data di compensazione non aveva alcuna iscrizione a ruolo. Le doglianze del contribuente sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 31 D.L. N° 78/2010 al comma 1) prevedeva che “”a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 comma 1 D.LGS 241/97 relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. ……………………….””; Il contribuente ha compensato il proprio credito d'imposta con compensazione esterna e alla data di effettuazione dell'operazione aveva già debiti tributari iscritti a ruolo superiore ad euro 1.500,00 per cui non poteva effettuare alcuna compensazione esterna. Pertanto, l'irrogazione della sanzione è legittima e va confermata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
400, più oneri accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa il 28 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO