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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 335/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 335 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” e vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede comunale sita in Giugliano (NA) al Corso Campano n. 200, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Carlo Duraturo, (C.F. ), con il quale C.F._1 elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita Da Cascia n. 35
- opponente e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.12.1949, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Angelo Caramanno (C.F.
, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via San Leonardo C.F._3
n. 236/A
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, l'Arch. chiedeva l'emissione di decreto Controparte_1 ingiuntivo in danno del per l'importo di € 22.444,80, quale Parte_1 corrispettivo dovuto a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico per l'assistenza al
Rup per la “redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area Matrone e
Viarelle per la dismissione e valorizzazione degli immobili in essa ricompresi” coma da allegato disciplinare di incarico prot. 123404 del 21.12.2018.
Il ricorso veniva rubricato con R.G. 11577/2022 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
NA che, con decreto di accoglimento del 16.11.2022, emetteva ingiunzione di pagamento n. per la somma di € 22.444,80, oltre interessi nella misura di legge Parte_2 maturati e maturandi, a titolo di spettanze professionali e spese della procedura.
Il detto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta al Comune di Parte_1 in data 23.11.2022.
Con citazione ritualmente notificata, l'Ente comunale proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con la vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva ex art. 1460 c.c. l'incompleto adempimento della prestazione professionale, segnatamente dell'incarico affidato con la determina n. 1577 del
26.10.2018, rettificata in seguito con quella n. 1944 del 13.12.2018, entrambe regolarmente accettate e sottoscritte dalla professionista.
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione.
Esponeva che, nello specifico, non le veniva affidato l'incarico di redigere il piano di riqualificazione/recupero bensì quello più limitato di prestare assistenza al Rup, ossia al
Dirigente dell'Ufficio Urbanistica dell'Ente opponente, che aveva il compito di procedere alla redazione del detto piano.
Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e per il rigetto dell'opposizione, con conferma del Decreto Ingiuntivo n. 4684/2022.
Con ordinanza del 27.04.2023, ritenuta l'opposizione generica e non fondata su idonea prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4684/2022 e i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
All'esito ritenuta la causa matura per la decisione, il tribunale disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del
12.06.2025, la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un
2 ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato il conferimento dell'incarico e, dunque, il rapporto con l'Arch. , né gli importi pattuiti per l'espletamento del medesimo. CP_1
Invero, parte opponente contesta l'inadempimento del professionista, il quale non avrebbe completato il “programma” di cui all'art. 6 del relativo Disciplinare, mancando l'approvazione del piano di riqualificazione urbana dell'area “Matrone e Viarelle” “da parte degli Organi preposti sia a livello Comunale che Regionale.
3 Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del 15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6 settembre 2002 n. 12978).
È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla professionista opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento dell'incarico conferito.
Difatti, all'Arch. non veniva affidato l'incarico di redigere il piano di CP_1 riqualificazione/recupero bensì quello di prestare assistenza al Rup, ossia al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica dell'Ente, che aveva il compito di procedere alla redazione del detto piano.
L'oggetto dell'incarico risulta chiaramente delineato nell'art. 3 del detto Disciplinare, nel quale, sotto la rubrica “Descrizione delle prestazioni” è dato leggere che: “Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nell'assistenza al RUP per la redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area finalizzato alla dismissione e valorizzazione degli immobili in essa ricompresi, e improntato al paradigma della Smart City, definendo gli standard e le attrezzature per l'istruzione, di interesse comune, per il verde attrezzato e per i parcheggi, da realizzare con finanziamenti a valere sui Fondi
Europei, Regionali e comunali, con priorità sui fondi derivanti dalle economie PIU' EUROPA ed eventualmente anche con l'istituto del project financing. Gli Uffici competenti forniranno un elenco di tutti gli edifici esistenti nelle aree oggetto di PRRU verificando, ove presentate, la procedibilità delle domande di condono edilizio ed individuando nel contempo gli immobili da
4 alienare nel rispetto del redigendo <regolamento per la gestione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale> ovvero con le modalità indicate nel redigendo Piano di Riqualificazione Urbana. Il piano dovrà essere corredato (a cura degli
Uffici competenti) da un elenco di tutti gli edifici esistenti che verificheranno, ove presentate, la procedibilità delle domande di condono edilizio. Inoltre, occorrerà individuare gli immobili da alienare nel rispetto del redigendo <regolamento per la gestione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale> ovvero con le modalità indicate nel redigendo Piano di
Riqualificazione Urbana”.
Dalla documentazione depositata da parte opposta emerge che tali prestazioni sono state regolarmente e compiutamente espletate dall'Arch. , la quale, come riconosciuto CP_1 dallo stesso Ente opponente, consegnava gli elaborati richiesti – tant'è che le veniva erogato il primo acconto, pari al 40%, previsto entro 30 giorni dalla consegna del piano -, provvedeva a partecipare, in veste di relatrice ai dibattiti pubblici svoltisi sull'argomento, rielaborava la proposta di Piano, apportando le necessarie modifiche, prima nel mese di dicembre dell'anno
2019 e, poi, nel mese di febbraio dell'anno 2020.
In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante, né la mancata “conclusione del programma … seguito delle integrazioni che devono essere apportate al progetto iniziale e derivanti dalle osservazioni mosse dal Prof. a seguito del parere espresso su richiesta dell'Opponente in Persona_1 data 20.06.2020” come dedotto dall'ente, potrebbe impedire all'opposta di conseguire il corrispettivo dovuto, non risultando alcuna richiesta di ulteriore attività alla medesima professionista da parte dell'ente, oltre quelle previste e svolte.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data, come nel caso di specie), tenuto conto del valore della causa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4684/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
11577/2022;
2) condanna il al pagamento di diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, nulla per spese in quanto non documentate, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione all'Avv. Angelo Caramanno dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 10/12/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 335 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” e vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede comunale sita in Giugliano (NA) al Corso Campano n. 200, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Carlo Duraturo, (C.F. ), con il quale C.F._1 elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita Da Cascia n. 35
- opponente e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.12.1949, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Angelo Caramanno (C.F.
, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via San Leonardo C.F._3
n. 236/A
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, l'Arch. chiedeva l'emissione di decreto Controparte_1 ingiuntivo in danno del per l'importo di € 22.444,80, quale Parte_1 corrispettivo dovuto a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico per l'assistenza al
Rup per la “redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area Matrone e
Viarelle per la dismissione e valorizzazione degli immobili in essa ricompresi” coma da allegato disciplinare di incarico prot. 123404 del 21.12.2018.
Il ricorso veniva rubricato con R.G. 11577/2022 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
NA che, con decreto di accoglimento del 16.11.2022, emetteva ingiunzione di pagamento n. per la somma di € 22.444,80, oltre interessi nella misura di legge Parte_2 maturati e maturandi, a titolo di spettanze professionali e spese della procedura.
Il detto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta al Comune di Parte_1 in data 23.11.2022.
Con citazione ritualmente notificata, l'Ente comunale proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con la vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva ex art. 1460 c.c. l'incompleto adempimento della prestazione professionale, segnatamente dell'incarico affidato con la determina n. 1577 del
26.10.2018, rettificata in seguito con quella n. 1944 del 13.12.2018, entrambe regolarmente accettate e sottoscritte dalla professionista.
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione.
Esponeva che, nello specifico, non le veniva affidato l'incarico di redigere il piano di riqualificazione/recupero bensì quello più limitato di prestare assistenza al Rup, ossia al
Dirigente dell'Ufficio Urbanistica dell'Ente opponente, che aveva il compito di procedere alla redazione del detto piano.
Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e per il rigetto dell'opposizione, con conferma del Decreto Ingiuntivo n. 4684/2022.
Con ordinanza del 27.04.2023, ritenuta l'opposizione generica e non fondata su idonea prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4684/2022 e i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
All'esito ritenuta la causa matura per la decisione, il tribunale disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del
12.06.2025, la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un
2 ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato il conferimento dell'incarico e, dunque, il rapporto con l'Arch. , né gli importi pattuiti per l'espletamento del medesimo. CP_1
Invero, parte opponente contesta l'inadempimento del professionista, il quale non avrebbe completato il “programma” di cui all'art. 6 del relativo Disciplinare, mancando l'approvazione del piano di riqualificazione urbana dell'area “Matrone e Viarelle” “da parte degli Organi preposti sia a livello Comunale che Regionale.
3 Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del 15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6 settembre 2002 n. 12978).
È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla professionista opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento dell'incarico conferito.
Difatti, all'Arch. non veniva affidato l'incarico di redigere il piano di CP_1 riqualificazione/recupero bensì quello di prestare assistenza al Rup, ossia al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica dell'Ente, che aveva il compito di procedere alla redazione del detto piano.
L'oggetto dell'incarico risulta chiaramente delineato nell'art. 3 del detto Disciplinare, nel quale, sotto la rubrica “Descrizione delle prestazioni” è dato leggere che: “Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nell'assistenza al RUP per la redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area
Europei, Regionali e comunali, con priorità sui fondi derivanti dalle economie PIU' EUROPA ed eventualmente anche con l'istituto del project financing. Gli Uffici competenti forniranno un elenco di tutti gli edifici esistenti nelle aree oggetto di PRRU verificando, ove presentate, la procedibilità delle domande di condono edilizio ed individuando nel contempo gli immobili da
4 alienare nel rispetto del redigendo <regolamento per la gestione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale> ovvero con le modalità indicate nel redigendo Piano di Riqualificazione Urbana. Il piano dovrà essere corredato (a cura degli
Uffici competenti) da un elenco di tutti gli edifici esistenti che verificheranno, ove presentate, la procedibilità delle domande di condono edilizio. Inoltre, occorrerà individuare gli immobili da alienare nel rispetto del redigendo <regolamento per la gestione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale> ovvero con le modalità indicate nel redigendo Piano di
Riqualificazione Urbana”.
Dalla documentazione depositata da parte opposta emerge che tali prestazioni sono state regolarmente e compiutamente espletate dall'Arch. , la quale, come riconosciuto CP_1 dallo stesso Ente opponente, consegnava gli elaborati richiesti – tant'è che le veniva erogato il primo acconto, pari al 40%, previsto entro 30 giorni dalla consegna del piano -, provvedeva a partecipare, in veste di relatrice ai dibattiti pubblici svoltisi sull'argomento, rielaborava la proposta di Piano, apportando le necessarie modifiche, prima nel mese di dicembre dell'anno
2019 e, poi, nel mese di febbraio dell'anno 2020.
In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante, né la mancata “conclusione del programma … seguito delle integrazioni che devono essere apportate al progetto iniziale e derivanti dalle osservazioni mosse dal Prof. a seguito del parere espresso su richiesta dell'Opponente in Persona_1 data 20.06.2020” come dedotto dall'ente, potrebbe impedire all'opposta di conseguire il corrispettivo dovuto, non risultando alcuna richiesta di ulteriore attività alla medesima professionista da parte dell'ente, oltre quelle previste e svolte.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data, come nel caso di specie), tenuto conto del valore della causa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4684/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
11577/2022;
2) condanna il al pagamento di diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, nulla per spese in quanto non documentate, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione all'Avv. Angelo Caramanno dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 10/12/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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