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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 90/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa MA TE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 90/2025
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, Piazza del Popolo snc, presso lo studio dell'Avv. Andrea Vincenzo Scimone
attore
contro con sede legale in Torino, Via Controparte_1
Corte d'Appello n. 11 (C.F.: - P.IVA: ), in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante e sito in Vimercate, (C.F.: Controparte_2 P.IVA_3
in persona dell'Amministratore pro tempore
entrambi elettivamente domiciliati in Monza, Vicolo Bellani n.1presso lo studio dell'Avv. Fabio Molteni
convenuti
oggetto: risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.
conclusioni delle parti:
per . Parte_1
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto atto di citazione e per l'effetto condannare in solido con il Controparte_1 [...]
(CF ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell'attore dell'importo di euro 73.145,89 secondo la tabella di seguito indicata:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Pag. 2 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4018,74
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno biologico risarcibile € 34.407,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 44.729,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno biologico) €
60.212,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.156,25
Totale danno biologico temporaneo € 10.781,25
Spese mediche € 2.152,64
Totale generale: € 57.662,89
Pag. 3 di 11 Totale con personalizzazione massima € 73.145,89
Condannare le parti convenute in solido alla refusione del compenso e delle spese legali ai sensi del DM 55/2014 al sottoscritto procuratore e difensore antistatario con distrazione.
Per e Controparte_4
5 Controparte_2
In via preliminare:
dichiararsi le domande proposte nei confronti della Controparte_1
inammissibili per carenza di legittimazione passiva.
[...]
Nel merito in via principale:
respingersi integralmente le domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge.
In via di mero subordine:
nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore, determinarsi i danni da risarcire a quest'ultimo nei limiti del provato e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie e della CTU medico- legale eligenda, nonché a norma degli art. 1227 e 2056 c.c.
In ogni caso spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 4 di 11 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5
ed il al fine di ottenere
[...] Controparte_6
il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa di un infortunio verificatosi in data 31 ottobre 2023 alle ore 9:00 all'interno del
Condominio di Via Bice Cremagnani 15.
In particolare nella prospettazione attorea il nel percorrere il Pt_1
cortile del predetto condominio a causa della presenza diffusa di fogliame degli alberi ivi presenti, rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali quali la frattura dell'omero della spalla destra . Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti quantificabili nella complessiva somma di € 73.145,89
Si costituivano la ed il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, e Controparte_2
comunque preliminarmente eccependo l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'assicurazione per carenza di legittimazione passiva : l'attore non avrebbe infatti alcun rapporto contrattuale con la
Compagnia nè alcun titolo per chiederne in via diretta la condanna , in difetto della previsione di un'azione diretta verso l'assicuratore. Né potrebbe infine configurarsi responsabilità extracontrattuale della
Compagnia per l'evento dedotto in giudizio.
Il giudice all'esito della discussione tra le parti riteneva il giudizio decidibile sulla base della prospettazione attorea e senza necessità di ulteriore istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 11 In via preliminare va rilevato che la Controparte_1
convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda nei propri confronti in assenza di un rapporto contrattuale con la Compagnia e dunque per l'assenza di alcun titolo in suo favore.
Ciò in quanto non è prevista la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore , né può configurarsi responsabilità extracontrattuale della Compagnia per l'evento dedotto in giudizio.
L'eccezione è fondata.
Il danneggiato, in difetto di un rapporto contrattuale diretto non è legittimato a chiamare in causa l'assicurazione del danneggiante , facoltà riservata invece al Condominio assicurato.
In particolare la Cassazione con la sentenza n. 6496, pubblicata in data 11 marzo 2025, ha chiarito che l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, distinguendola da una fattispecie simile, consistente nella domanda di indennizzo promossa dall'assicurato-danneggiato di una polizza c.d. per conto di chi spetta, è possibile solo nei casi previsti dalla legge : ad esempio in materia di responsabilità sanitaria secondo le recenti disposizioni normative in materia, ma non in fattispecie analoghe alla presente.
Venendo al merito, si premette come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
Pag. 6 di 11 La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la res in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne deriva che la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento e riconducibile non alla cosa -che ne è fonte immediata-
, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. principio ormai consolidato da tempo sin da Cass.
6.7.2006 n. 15383).
Peraltro il custode, quale deve incontestatamente ritenersi il CP_2
in relazione all'area dove è caduto l'attore, nell'esercizio del suo dovere di vigilanza e controllo della stessa ed in particolare in virtù del rispetto della norma primaria e fondamentale del neminem laedere (ndr. art.2043 c.c.) è tenuto a far si che l'area in custodia non presenti per qualsiasi utente, interno o esterno alla struttura, una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o a insidia.
Sussiste peraltro l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danni riportati dall'utente di un'area, allorchè la stessa non sia visibile o almeno prevedibile (cfr. ex plurimis Cass.
26.5.2004, n. 10132).
Detto orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un caposaldo per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai
Pag. 7 di 11 danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione o anche solo di incuria e/o superficialità di gestione di aree, di proprietà di enti pubblici come privati, ricondotta infatti all'inosservanza del principio del neminem laedere, ma sempre - ripetesi - a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode come sancito dall' art. 2051 c.c.: ipotesi che va intesa -prescindendo dal mero significato letterale della norma nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo nonché dello stesso danneggiato (da ultimo cfr. Cass.11/5/2017 n.11526).
La Cassazione ha in più occasioni puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi) per poi giungere, dopo un'accurata disamina delle possibili fattispecie della condotta del danneggiato, all'affermazione che anche tale condotta può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.25837 del 31/10/2017).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(espressamente in tali termini: Cass. n.9009 del 06/05/2015; in precedenza, peraltro, già Cass. n.10300/2007).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di
Pag. 8 di 11 precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. n.23584 del 17/10/2013), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove la situazione ingeneratesi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini, cfr. Cass. n.28616 del 05/12/2013).
Venendo al caso specifico in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n.2660 del
Pag. 9 di 11 05/02/2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo ).
Tale situazione tuttavia non è peraltro rinvenibile neppure nella prospettazione dei fatti allegata dall'attore in citazione ( e nelle relative richieste istruttorie) .Da un lato non v'è allegazione o dimostrazione dell'oggettiva pericolosità del fogliame sul suolo teatro del sinistro per cui
è causa , tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno: il fogliame non nascondeva buche , avallamenti o insidie di cui l'attore dia conto.
Lo stato dei luoghi era inoltre noto all'attore che vi ha abitato da quando era bambino, fino a quando non ha lasciato la casa paterna ..”
D'altro canto l'evento si verificava alle ore 9,00 del mattino, con condizioni di luce diurna e la presenza di foglie bagnate sul percorso non poteva non indurre l'attore , che procedeva “a passo spedito data
l'urgenza” a porre attenzione al percorso e ad usare la dovuta accortezza nei movimenti: la situazione di pericolo in definitiva era pienamente prevedibile e prevenibile con la normale, ed anche minima, diligenza e la mancata adozione di questa ha interrotto il nesso causale . (Corte
d'Appello di Milano,27/09/2011 n. 2820 e 4-12/11/2014 nr.4018),
Né può sostenersi la responsabilità del per non aver liberato il CP_2
cortile dalle foglie . stante la forte precipitazione appena verificatasi da un lato ed uno stato dei luoghi , lo si ribadisce, perfettamente governabile da parte dell'attore.
Pag. 10 di 11 La domanda pertanto sulla base della prospettazione dell'attore e dei fatti allegati dal medesimo deve essere rigettata rendendo superflua anche l'istruttoria.
Stante l'integrale soccombenza va anche Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite dei convenuti che si liquidano in dispositivo per tre fasi e sulla base del petitum . dimezzata per la semplicità della lite ed in ragione della ridotta attività istruttorie ( Cass.
20805/2025)
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la domanda nei confronti di entrambi i convenuti per le ragioni di cui in parte motiva
- condanna al pagamento delle spese di lite dei Parte_1
convenuti pari ad euro 4200,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza, il 15.10.2025
Il Giudice
MA TE EL
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 90/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa MA TE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 90/2025
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, Piazza del Popolo snc, presso lo studio dell'Avv. Andrea Vincenzo Scimone
attore
contro con sede legale in Torino, Via Controparte_1
Corte d'Appello n. 11 (C.F.: - P.IVA: ), in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante e sito in Vimercate, (C.F.: Controparte_2 P.IVA_3
in persona dell'Amministratore pro tempore
entrambi elettivamente domiciliati in Monza, Vicolo Bellani n.1presso lo studio dell'Avv. Fabio Molteni
convenuti
oggetto: risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.
conclusioni delle parti:
per . Parte_1
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto atto di citazione e per l'effetto condannare in solido con il Controparte_1 [...]
(CF ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell'attore dell'importo di euro 73.145,89 secondo la tabella di seguito indicata:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Pag. 2 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4018,74
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno biologico risarcibile € 34.407,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 44.729,00
Con personalizzazione massima (max 45% del danno biologico) €
60.212,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.156,25
Totale danno biologico temporaneo € 10.781,25
Spese mediche € 2.152,64
Totale generale: € 57.662,89
Pag. 3 di 11 Totale con personalizzazione massima € 73.145,89
Condannare le parti convenute in solido alla refusione del compenso e delle spese legali ai sensi del DM 55/2014 al sottoscritto procuratore e difensore antistatario con distrazione.
Per e Controparte_4
5 Controparte_2
In via preliminare:
dichiararsi le domande proposte nei confronti della Controparte_1
inammissibili per carenza di legittimazione passiva.
[...]
Nel merito in via principale:
respingersi integralmente le domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge.
In via di mero subordine:
nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore, determinarsi i danni da risarcire a quest'ultimo nei limiti del provato e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie e della CTU medico- legale eligenda, nonché a norma degli art. 1227 e 2056 c.c.
In ogni caso spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 4 di 11 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5
ed il al fine di ottenere
[...] Controparte_6
il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa di un infortunio verificatosi in data 31 ottobre 2023 alle ore 9:00 all'interno del
Condominio di Via Bice Cremagnani 15.
In particolare nella prospettazione attorea il nel percorrere il Pt_1
cortile del predetto condominio a causa della presenza diffusa di fogliame degli alberi ivi presenti, rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali quali la frattura dell'omero della spalla destra . Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti quantificabili nella complessiva somma di € 73.145,89
Si costituivano la ed il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, e Controparte_2
comunque preliminarmente eccependo l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'assicurazione per carenza di legittimazione passiva : l'attore non avrebbe infatti alcun rapporto contrattuale con la
Compagnia nè alcun titolo per chiederne in via diretta la condanna , in difetto della previsione di un'azione diretta verso l'assicuratore. Né potrebbe infine configurarsi responsabilità extracontrattuale della
Compagnia per l'evento dedotto in giudizio.
Il giudice all'esito della discussione tra le parti riteneva il giudizio decidibile sulla base della prospettazione attorea e senza necessità di ulteriore istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 11 In via preliminare va rilevato che la Controparte_1
convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda nei propri confronti in assenza di un rapporto contrattuale con la Compagnia e dunque per l'assenza di alcun titolo in suo favore.
Ciò in quanto non è prevista la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore , né può configurarsi responsabilità extracontrattuale della Compagnia per l'evento dedotto in giudizio.
L'eccezione è fondata.
Il danneggiato, in difetto di un rapporto contrattuale diretto non è legittimato a chiamare in causa l'assicurazione del danneggiante , facoltà riservata invece al Condominio assicurato.
In particolare la Cassazione con la sentenza n. 6496, pubblicata in data 11 marzo 2025, ha chiarito che l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, distinguendola da una fattispecie simile, consistente nella domanda di indennizzo promossa dall'assicurato-danneggiato di una polizza c.d. per conto di chi spetta, è possibile solo nei casi previsti dalla legge : ad esempio in materia di responsabilità sanitaria secondo le recenti disposizioni normative in materia, ma non in fattispecie analoghe alla presente.
Venendo al merito, si premette come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
Pag. 6 di 11 La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la res in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne deriva che la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento e riconducibile non alla cosa -che ne è fonte immediata-
, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. principio ormai consolidato da tempo sin da Cass.
6.7.2006 n. 15383).
Peraltro il custode, quale deve incontestatamente ritenersi il CP_2
in relazione all'area dove è caduto l'attore, nell'esercizio del suo dovere di vigilanza e controllo della stessa ed in particolare in virtù del rispetto della norma primaria e fondamentale del neminem laedere (ndr. art.2043 c.c.) è tenuto a far si che l'area in custodia non presenti per qualsiasi utente, interno o esterno alla struttura, una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o a insidia.
Sussiste peraltro l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danni riportati dall'utente di un'area, allorchè la stessa non sia visibile o almeno prevedibile (cfr. ex plurimis Cass.
26.5.2004, n. 10132).
Detto orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un caposaldo per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai
Pag. 7 di 11 danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione o anche solo di incuria e/o superficialità di gestione di aree, di proprietà di enti pubblici come privati, ricondotta infatti all'inosservanza del principio del neminem laedere, ma sempre - ripetesi - a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode come sancito dall' art. 2051 c.c.: ipotesi che va intesa -prescindendo dal mero significato letterale della norma nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo nonché dello stesso danneggiato (da ultimo cfr. Cass.11/5/2017 n.11526).
La Cassazione ha in più occasioni puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi) per poi giungere, dopo un'accurata disamina delle possibili fattispecie della condotta del danneggiato, all'affermazione che anche tale condotta può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.25837 del 31/10/2017).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(espressamente in tali termini: Cass. n.9009 del 06/05/2015; in precedenza, peraltro, già Cass. n.10300/2007).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di
Pag. 8 di 11 precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. n.23584 del 17/10/2013), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove la situazione ingeneratesi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini, cfr. Cass. n.28616 del 05/12/2013).
Venendo al caso specifico in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n.2660 del
Pag. 9 di 11 05/02/2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo ).
Tale situazione tuttavia non è peraltro rinvenibile neppure nella prospettazione dei fatti allegata dall'attore in citazione ( e nelle relative richieste istruttorie) .Da un lato non v'è allegazione o dimostrazione dell'oggettiva pericolosità del fogliame sul suolo teatro del sinistro per cui
è causa , tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno: il fogliame non nascondeva buche , avallamenti o insidie di cui l'attore dia conto.
Lo stato dei luoghi era inoltre noto all'attore che vi ha abitato da quando era bambino, fino a quando non ha lasciato la casa paterna ..”
D'altro canto l'evento si verificava alle ore 9,00 del mattino, con condizioni di luce diurna e la presenza di foglie bagnate sul percorso non poteva non indurre l'attore , che procedeva “a passo spedito data
l'urgenza” a porre attenzione al percorso e ad usare la dovuta accortezza nei movimenti: la situazione di pericolo in definitiva era pienamente prevedibile e prevenibile con la normale, ed anche minima, diligenza e la mancata adozione di questa ha interrotto il nesso causale . (Corte
d'Appello di Milano,27/09/2011 n. 2820 e 4-12/11/2014 nr.4018),
Né può sostenersi la responsabilità del per non aver liberato il CP_2
cortile dalle foglie . stante la forte precipitazione appena verificatasi da un lato ed uno stato dei luoghi , lo si ribadisce, perfettamente governabile da parte dell'attore.
Pag. 10 di 11 La domanda pertanto sulla base della prospettazione dell'attore e dei fatti allegati dal medesimo deve essere rigettata rendendo superflua anche l'istruttoria.
Stante l'integrale soccombenza va anche Parte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite dei convenuti che si liquidano in dispositivo per tre fasi e sulla base del petitum . dimezzata per la semplicità della lite ed in ragione della ridotta attività istruttorie ( Cass.
20805/2025)
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la domanda nei confronti di entrambi i convenuti per le ragioni di cui in parte motiva
- condanna al pagamento delle spese di lite dei Parte_1
convenuti pari ad euro 4200,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza, il 15.10.2025
Il Giudice
MA TE EL
Pag. 11 di 11