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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 30/01/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1529/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14499/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007069808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20974/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120250007069808000, notificata in data 03/07/2025, con il quale l'Ente impositore indicava una presunta pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 425,33 per il mancato pagamento di Tassa automobilistica regionale per l'anno 2019.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituitta l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione dei motivi di ricoros che attengono al solo ente impositore.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato attesa l'intervenuta prescrizione del credito in mancanza di prova certa in ordine alla notifica, nei termini, dell'avviso di accertamento presupposto.
Le doglianze addotte che non interessano il merito della controversia legittimano una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14499/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007069808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20974/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120250007069808000, notificata in data 03/07/2025, con il quale l'Ente impositore indicava una presunta pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 425,33 per il mancato pagamento di Tassa automobilistica regionale per l'anno 2019.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituitta l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione dei motivi di ricoros che attengono al solo ente impositore.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato attesa l'intervenuta prescrizione del credito in mancanza di prova certa in ordine alla notifica, nei termini, dell'avviso di accertamento presupposto.
Le doglianze addotte che non interessano il merito della controversia legittimano una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.