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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12214 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG.13527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13572/2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva: ) con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_1 P.IVA_1
n. 63 e per essa, quale mandataria, P.Iva: con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, già rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi CP_2 presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.09.2025 e comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2828/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 06.04.2021 notificato in data
12.04.2021, si ingiungeva a il pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di € 41.257,96 oltre interessi come da domanda, quale residuo dovuto su: 1) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301; 2) contratto di credito al consumo di prestito personale n.4301522893116898; 3) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving)
n.20086379847302; 4) contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317, stipulati,
1 quelli contraddistinti ai punti 1,3,4, dall'opponente con la TI NC SP e quello contraddistinto al punto 2) con GO UC SP.
Avverso il suddetto decreto lo proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando Parte_1 questo giudizio.
La parte opponente deduceva che la pretesa azionata troverebbe la propria fonte su un titolo radicalmente nullo, ritenendo che non costituirebbero prova dell'esistenza del presunto credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto né gli estratti conto né i contratti in quanto contenenti pattuizioni illegittime e/o nulle.
In riferimento a tale doglianza disconosceva ex art. 2712 c.c. tutte le comunicazioni di cessione del credito prodotte in monitorio in quanto trattasi di lettere A\R ricevute per compiuta giacenza e, a parere dell'opponente, dunque non sarebbero entrate nella propria sfera cognitiva.
Nello specifico, quanto al contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317
l'opponente deduceva il pagamento parziale dello stesso e l'attivazione della copertura assicurativa IF
(stipulata in riferimento a detto contratto) dal Luglio 2015 per perdita del posto di lavoro, giusta comunicazione allegata ed in ogni caso eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per usurarietà e discrasia tra il TAEG indicato nel contratto (TAEG 9,32%) ed il TAEG effettivamente praticato (TAEG
9,66%).
Quanto ai contratti di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301e n.
20086379847302, parte opponente li ha disconosciuti ed in particolare sul primo disconosce la firma apposta sullo stesso e sul secondo affermava di non aver mai stipulato detto contratto che tra l'altro non era stato depositato nel fascicolo monitorio ove veniva invece duplicata la produzione del contratto n.
20086379847301.
Per il contratto n. 4301522893116898 l'opponente asseriva di aver stipulato in data 22/05/2006 con GO
UC SP un contratto di prestito personale avente altro numero e precisamente il n. 011401106.7 per l'importo totale di €. 7000,00, sul quale avrebbe versato le 48 rate così come stabilito a partire dal
15/06/2006 fino al 15/05/2010, per un importo complessivo di €.8.448,00, mentre il saldo richiesto in monitorio per il credito GO ammonta ad €. 7.405,50 poiché frutto di illegittime modalità di calcolo;
ne eccepiva ad ogni modo la intervenuta prescrizione essendo trascorsi più di 10 anni dal 15/05/2010 - data del pagamento dell'ultima rata - al 12-15 aprile 2021 - data in cui veniva notificato il decreto ingiuntivo opposto - non essendoci stati atti interruttivi
Evidenziava ancora l'applicazione di tassi usurai e TAEG indeterminato in quanto i conteggi avrebbero superato i tassi soglia, avendo l'opposta praticato tassi passivi esageratamente superiori a quelli legali, li ha maggiorati, vi ha aggiunto illegittimi addebiti, remunerazioni, competenze, guadagni e costi variamente definiti in conseguenza o non dei ritardati pagamenti, ed utilizzato artificiose e complesse formule occulte per maggiorare di fatto i tassi ed il debito approfittando della oggettiva difficoltà di comprenderle e della
2 sua forza contrattuale, ciò comportando la violazione della normativa sulla trasparenza in materia creditizia e la conseguente applicabilità degli interessi di cui al co. 6 dell'art. 117 TUB.
Con le memorie ex art. 183 c.6n.3 c.p.c., l'opponente chiedeva la chiamata in causa della IF SP stante l'operatività della copertura assicurativa in riferimento al contratto n. 20086379847317.
In sede di comparsa conclusionale, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta sia per non ha provato in modo specifico che i crediti azionati rientrino effettivamente tra quelli oggetto di cessione,
(ritenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consentirebbe l'individuazione senza incertezze dei rapporti ceduti), sia per violazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116/2024, attuativo della Direttiva (UE) 2021/2167 in materia di gestori e acquirenti di crediti deteriorati ( ), C.F._2 non risultando l'opposta iscritta all'albo dei gestori di crediti deteriorati. CP_ Concludeva chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della , accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo, nullo, ed inefficace e comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 2828/2021 emesso il 06/04/2021; rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 perché non provata;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ed in subordine CP_1 accertare l'esistenza dei tassi usurai applicati sui contratti di finanziamento, nonché che il TAEG concordato con i contratti di finanziamento sia diverso dal TAEG effettivamente applicato e condannare la opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato salvo il capitale senza interessi né altre maggiorazioni di alcun genere come previsto dalla Legge
n. 108/1996 alla compensazione in favore del sig. per quella somma che verrà stabilita Parte_1 con l'ausilio del CTP e/o del CTU;
CP Resisteva in giudizio la , la quale deduceva che il proprio credito vantato nei confronti dell'opponente sarebbe provato per aver prodotto i titoli (i contratti, docc. 3-8-13-17 monitorio) ed allegato l'inadempimento dell'opponente, che invece non avrebbe dato prova contraria di avere restituito i finanziamenti ricevuti.
Sulla presunta mancata stipula del finanziamento TI n.20086379847302 e la presunta CP duplicazione degli importi, la produceva (doc. 6) il contratto di apertura di credito revolving n.
20086379847302 del 27/3/2014 con il quale il sig. avrebbe richiesto ed ottenuto una linea di Pt_1 credito per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00 da restituire mediante rimborsi minimi mensili di € 75,00 ciascuno.
In merito al disconoscimento di tutte e indistintamente le sottoscrizioni apposte al contratto TI
n. 20086379847301, evidenziava come le stesse risultavano essere identiche a quelle risultanti dalla carta d'identità dello (doc. 7), dalla comunicazione indirizzata a TI il 27/3/14 (doc. 8) e da Pt_1 quella presente sul cedolino di busta paga dello stesso(doc. 9). Pt_1
3 Deduceva, altresì, l'inammissibilità di detto disconoscimento atteso che il contratto avrebbe avuto un principio di esecuzione avendo il debitore goduto del finanziamento erogato, utilizzato la carta revolving CP ed effettuato dei rimborsi parziali salvo poi maturare l'esposizione debitoria richiesta da .
Tale volontaria esecuzione sarebbe giuridicamente incompatibile con il disconoscimento del contratto stesso, ma considerata la volontà espressa di volersene avvalere in giudizio, l'opposta formulava istanza di verificazione ex art. 216 e 219 c.p.c.
Sull'operatività della copertura assicurativa relativa al finanziamento n. 20086379847317 stipulato con
TI, l'opposta asseriva la propria estraneità alle questioni relative ai presupposti di copertura assicurativa e alla chiamata in causa della IF e la non opponibilità da parte dell'opponente alla cessionaria dell'eventuale credito nei confronti dell'assicurazione. CP_1
CP_ Riteneva, ancora, la l'infondatezza della eccepita prescrizione sia perché trattandosi di saldo debitore relativo alla carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), e dunque ad un contratto a tempo indeterminato, la prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto e quindi dal 6/4/2016 data della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, sia perché risulterebbe dall'analisi del relativo estratto conto un ultimo pagamento con bonifico del 25/8/2015 quale atto interruttivo della prescrizione, oltre CP alla notifica della raccomandata di cessione del credito inviata da all'opponente e regolarmente ricevuta per compiuta giacenza. CP_ Sul disconoscimento di tutte le raccomandate di notifica della cessione dei crediti, la ne sosteneva l'inammissibilità per omessa indicazione specifica degli elementi presenti sulle copie documentali CP prodotte da e difformi rispetto ai documenti originali. CP_ Quanto alla cessione dei crediti ed al presunto vizio di legittimazione, la evidenziava la regolarità della notifica delle cessioni, giuste lettere raccomandate prodotte in monitorio, contenenti tra l'altro diffida ad adempiere, tutte notificate all'opponente per compiuta giacenza allo stesso indirizzo indicato poi dall'opponente in citazione. Ribadiva, in ogni caso, l'irrilevanza della comunicazione della cessione ai fini della legittimazione attiva, nonché la libertà di forma della stessa che può essere effettuata anche con la notifica del decreto ingiuntivo stesso.
Sulla mancanza di prova del credito azionato, rilevava la sufficienza di quanto prodotto a corredo del ricorso per monitorio ovvero i contratti indicati in ricorso, l'estratto conto integrale con indicazione di tutti gli addebiti e accrediti dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione per il credito originario GO
UC e gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB per i crediti TI CA SP, il cui generico CP disconoscimento da parte dell'opponente dovrebbe ritenersi, a parere dell , precluso stante la mancata contestazione della veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.
Contestava, altresì, l'eccezione relativa alla paventata difformità tra il taeg pattuito e quello applicato, ritenendo la stessa generica non avendo lo indicato quali costi e\o spese avrebbero determinato Pt_1
l'applicazione di un taeg superiore a quello contrattualmente previsto.
4 Quanto alla mancanza su tutti e quattro i contratti dell'accettazione e relativa sottoscrizione e trattativa sulle condizioni particolari per interessi, spese ed altro, l'opposta evidenziava che, per come emergerebbe dai contratti in atti, tutte le condizioni economiche relative ai quattro contratti sarebbero state oggetto di specifica trattativa, accettate ed approvate ex art. 1341 cc e 1342 cc dall'opponente.
Sull'eccezione dell'usurarietà dei tassi di interesse dei quattro contratti, rilevava l'estrema genericità ed infondatezza perché manchevole dei crismi di specificità di cui all'art. 115 cpc, non avendo l'opponente assolto l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (c.d. onere di contestazione specifica), e di indicare in modo specifico le voci passive ritenute indebite.
Sul punto indicava i tassi pattuiti nei singoli contratti evidenziandone che risultavano tutti legittimamente sottosoglia, con la conseguenza che nessun interesse usurario sarebbe mai stato pattuito né tantomeno applicato. CP_ In riferimento alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di ( id est titolarità del credito) e di violazione del Dlgs. 116/2024, eccepiva l'inammissibilità perché sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale e comunque infondate.
Quanto alla prima, l'infondatezza deriverebbe dall'aver l'opposta provato la propria titolarità del credito versando in atti, già nella fase monitoria, tutti i contratti di cessione e i relativi elenchi dei crediti ceduti omissati da cui emerge emergerebbe l'inclusione del credito oggetto di causa, l'atto ricognitivo del conferimento del ramo d'azienda da CA IFIS a il verbale del conferimento, la GU del CP_1 conferimento. CP Quanto alla presunta violazione Dlgs. 116/2024 (attuativo della direttiva 2021/2167), evidenziava la la non applicabilità al caso in esame sia ratione temporis in quanto normativa entrata in vigore dopo l'emissione del decreto ingiuntivo sia perché ai sensi dell'art. 114.2 del TUB (introdotto con il recepimento della direttiva) l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei gestori di crediti deteriorati viene meno nei casi CP_ in cui la gestione sia svolta da intermediari, come la , iscritti nell'albo previsto dall'art.106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo ed in subordine per la condanna dell'opponente ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 41.257,96 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002, con vittoria di spese e compenso.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., esperita
CTU grafologica sui due contratti di apertura di credito con carta su moduli TI disconosciuti dall'opponente, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. disattesa dall'opponente,
5 all' udienza del 12.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (cfr. v. verbale di mediazione allegato) conclusa con esito negativo per mancata partecipazione dell'opposta.
Ancora va dichiarata inammissibile la chiamata in causa della terza IF stante la maturata decadenza ai sensi del co.2 dell'art.269 c.p.c., atteso che l'opponente né fa dichiarazione solo con le memorie ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. (all'epoca vigente) senza reiterare la richiesta nei verbali d'udienza successivi se non in sede di comparsa conclusionale, benché già dal primo atto rappresenta l'esistenza di un contratto assicurativo stipulato con IF a copertura del finanziamento n. 20086379847317, dunque certamente la chiamata in causa non può dirsi derivante dalle difese dell'opposta.
In ogni modo, come evidenziato dalla giurisprudenza adi legittimità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (cfr. Cass. civile , sez. III, 01 marzo 2007, n. 4800), in quanto non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva id est titolarità del credito relativa al rapporto giuridico de quo in capo all'odierna opposta, la quale è rilevabile d'ufficio e dunque non assume rilevanza che tale eccezione sia stata formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.
Nel caso di specie agli atti risultano allegate sia le cessioni dei crediti in blocco intercorse rispettivamente tra TI CA IS in data 20.062017 (doc4 fasc mon) e GO UC SP e in data CP_3
19.12.2017 ( doc. 09 fasc mon), recanti entrambe i criteri per posizione cedute così come specificati negli allegati A che formano parte integrante delle cessioni stesse e che venivano prodotti omissati ( All.12 fasc opposta), dalla cui disamina emerge che negli stessi è indicato il nominativo del debitore ceduto
[...]
, i numeri dei quattro contratti posti a corredo del ricorso per ingiunzione, sia le comunicazioni Parte_3 al debitore della intervenuta cessione ai fini della efficacia della stessa ( doc.5,10,14 e 19 fasc mon), notificati a tutti gli effetti di legge per compiuta giacenza all'indirizzo, ancora attuale, dell'opponente.
Ed ancora, l'opposta ha versato in atti anche la documentazione comprovante l'inclusione di detti crediti nella successiva cessione di ramo d'azienda del 29.06.2018 da a (odierna CP_3 CP_1
6 opposta), il verbale del conferimento, la GU del conferimento (All. 13), nonchè l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti omissato. CP A ciò si aggiunga, quale elemento indiziario della titolarità in capo alla del credito oggetto del presente giudizio, la disponibilità materiale in capo alla stessa di tutta la specifica documentazione inerente le posizioni contrattuali del debitore, come richiamate nella cessione da TI a al punto CP_3
3.1 e 3.2 del contratto 4 e nella cessione da GO UC SP a NC al punto 13. CP_1
Tutta questa documentazione complessivamente esaminata è certamente idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco. CP_ Infondata deve dichiararsi anche l'eccepito difetto di legittimazione della per mancata iscrizione all'albo dei gestori di crediti deteriorati come previsto dal D.Lgs. n. 116/2024, attuativo della Direttiva
(UE) 2021/2167 in materia di gestori e acquirenti di crediti deteriorati ), considerata sia la non C.F._2 vigenza e\o inesistenza di detta normativa alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(31.03.2021) sia l'inapplicabilità della stessa agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art.106, qual è la IS giusto estratto riprodotto nelle repliche conclusionali.
Passando all'esame del merito, va disattesa la doglianza di parte opponente in merito alla mancanza di prova del credito azionato limitatamente alla posizione creditoria derivante dai contratti TI mentre è fondata e va accolta in relazione al contratto di finanziamento intercorso con la GO UC
SP.
Dalla documentazione allegata, sia in sede monitoria, che nel corso del presente giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali, emerge che il credito de quo complessivamente trova la propria fonte in:
1)contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301 TI;
2) contratto di credito al consumo di prestito personale n.4301522893116898 GO;
3) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847302 TI;
4) contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317 TI, tutti prodotti agli atti, ad eccezione del contratto n. 4301522893116898, al posto del quale veniva allegato in sede monitoria il contratto di prestito personale n.01401106.7 datato 01.06.2006 ed in relazione al quale non veniva prodotto alcun estratto conto in quanto quello allegato agli atti afferisce ad una carta di credito avente n.
4301522893116898 diversa dal finanziamento.
In relazione a tale credito (GO) deve osservarsi che a ben vedere in sede monitoria nel corpo del ricorso ai fini della individuazione della causa petendi e dunque della fonte del credito sorto nei rapporti con GO
l'opposta ha inequivocabilmente fatto riferimento ad un finanziamento al consumo e non ad una anticipazione sotto forma di credito revolving. La circostanza che nel contratto allegato in sede monitoria
( doc 8 ) vi sul medesimo foglio la previsione di un finanziamento e la opzione per l'attivazione di una carta di credito revolving sino ad euro 5.2100,00 non implica che entrambi i rapporti debbano essere attivati dal creditore avendo gli stessi una diversa matrice contrattuale ed una diversa regolamentazione
7 contrattuale, con la conseguenza che nel caso di specie non può ritenersi superata la indicazione contenuta nel ricorso monitorio di avere azionato il finanziamento al consumo.
Ad ogni buon conto l'estratto conto allegato a riprova dell'ammontare della esposizione AGOS non contiene alcun riferimento numerico ricollegabile né al contratto di finanziamento – 01401106.7 del
1.06.2006 – azionato in sede monitoria ed allegato agli atti né al credito revolving atteso che il numero di carta ivi indicato non compare nel contratto e considerato che anche l'ammontare della rata mensile non coincide con la misura indicata nel documento allegato ( ovvero il 5% dell'ammontare massimo concesso).
Ebbene se è vero che in punto di diritto il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare solo la fonte negoziale della stessa e dedurre l'inadempimento essendo invece onere del debitore e dunque dell'opponente dimostrare le vicende estintive e modificative di tale credito (Cass.
Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015), con la conseguenza che ai fini della prova sarebbe sufficiente per la CA opposta la mera produzione del contratto di finanziamento ( allegato agli atti) è altresì vero che nel caso di specie nel corso del presente giudizio l'opposta ha riferito il credito di euro 7.405,50 non al contratto di finanziamento personale ( che l'opponente deduce di avere integralmente pagato) ma all'esposizione debitoria derivante dal credito revolving, con la conseguenza che non vi è certezza in ordine al debito riferibile al finanziamento non essendo l'importo di euro 7.405,50 imputato allo stesso.
In ordine ai contratti TI n.20086379847301 e n.20086379847302 le cui sottoscrizioni venivano disconosciute dall'opponente vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976).
8 Ebbene il perito, dr.ssa , all'esito delle indagini effettuate riferisce che “Le 9 firme a Persona_1 nome apparente “ presenti sul contratto di finanziamento TI n. 20086379847302, del Parte_1
27/3/2014, esaminato in originale, sono AUTOGRAFE con certezza tecnica, riconducibili alla mano di
[...]
Le 8 firme a nome apparente “ presenti sul contratto di finanziamento TI n. Parte_1 Parte_1
20086379847301, del 29/5/2012, esaminato in fotocopia, sono AUTOGRAFE, riconducibili alla mano di
[...]
“. Parte_1
CP A riprova dei crediti di cui al D.I. opposto, la produceva altresì gli estratti conto dettagliati e certificati ex art.50 Tub per i crediti ceduti da TI.
Può dunque affermarsi che il creditore ha fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, assolvendo all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art 2697 c.c. (cfr. in tal sensoCass.16917/2012;
Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass.18.5.2010 n. 12108 ) in relazione a tutti i contratti (nn. 20086379847301 – 20086379847302 – 20086379847317.stipulati con la TI s.p.a.
Quanto al contratto di finanziamento intercorso con la GO detta prova non può ritenersi raggiunta in quanto per come sopra specificato sebbene vi sia in atti il contratto di prestito personale mancano elementi per identificare il credito atteso che la stessa opposta riferisce l'importo azionato in via monitoria non a tale contratto ma al diverso rapporto di carta di credito revolving non documentato.
In relazione al contratto di prestito personale GO l'opponente deduce altresì quale vicenda estintiva la prescrizione.
Tale eccezione risulta assorbita dall'accoglimento della preliminare eccezione di mancanza di prova del credito limitatamente a tale rapporto.
La stessa, ad ogni buon conto, sarebbe fondata atteso che la comunicazione di cessione allegata agli atti e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.02.2018 non contiene riferimenti numerici collegabili al finanziamento personale, pertanto alla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo -15.04.2021- erano ampiamente decorsi i dieci anni decorrenti dalla scadenza dell'ultima rata - ovvero 15.05.2010 - come risultante dal contratto allegato.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Parimenti inammissibile è l'eccezione di applicazione di un Taeg diverso da quello pubblicizzato difettando la allegazione, ancor prima che la prova, delle voci di spesa e dei costi erroneamente computati, di talché non è dato comprendere come l'opponente sia giunto alla percentuale indicata.
Conseguentemente alcun ricalcolo ai sensi dell'art 125 bis c.p.c. e dell'art 117 comma 7 TUB si impone.
9 Infine, occorre vagliare, i plurimi contratti posti alla base del monitorio (contratti n. 20086379847301 –
20086379847302 – 20086379847317, TI) sotto il profilo della possibile vessatorietà delle clausole relative ai tassi di mora in caso di ritardato pagamento, penali ed altri costi relativi , come rilevato in corso di causa, atteso che l'opponente ha agito quale consumatore non risultando dal tenore dei contratti che lo stesso abbia agito per scopi inerenti attività professionali o commerciali a sé riconducibili.
Sul punto, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo “ sono presuntivamente vessatorie le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede”.
La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla CA d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_2 Persona_3
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
10 Facendo applicazione di tali principi che regolano la tutela consumeristica e passando all'esame delle singole clausole contrattuali oggetto di contestazione va dichiarata la vessatorietà della clausola n. 22 del contratto n. 20086379847301 e clausola n. 24 del contratto n. 20086379847302 le quali prevedono oltre ad interessi di mora pari al 14,60 % anche una penale per l'ipotesi di decadenza pari al 10% del capitale residuo, che complessivamente considerate attribuiscono al creditore un eccessivo vantaggio senza prova di trattativa individuale.
Quanto al contratto n.20086379847317, del pari vessatorie devono dichiararsi le clausole n.19 e 20 atteso che a fronte di un TAN pari al 8,95% la mora è pattuita nella misura del 14,60% annuo, ben al di sopra della maggiorazione media statistica (applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti ancor più manifestatamente eccesiva stante la contestuale previsione di una penale pari al 10% sul capitale residuo ancora dovuto alla data di decadenza.
Ciò detto, dalla disamina combinata dei contratti oggetto del presente giudizio e della pretesa creditoria, emerge che l'ingiungente abbia azionato in monitorio, per come risulta anche dagli estratti conto certificati ex art.50 TUB, un credito così strutturato:
Per il contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301:
- € 1.617,00 a titolo di capitale residuo al 05.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo tre rate insolute), sul quale ha applicato gli interessi di mora per € 310,46 e indennità contenzioso per
€ 81,00.
- interessi maturandi come contrattualmente previsti.
Per il contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847302:
- € 1.495,79 a titolo di capitale dovuto al 29.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo otto rate insolute), sul quale ha applicato gli interessi di mora per € 271,04.
- interessi maturandi come contrattualmente previsti.
Per contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317
- € 20.872,11 a titolo di capitale residuo al 05.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo sei rate insolute), 2.562,00 a titolo di n.6 rate scadute e non pagate, sulle quali ha applicato la penale per ritardato pagamento pari ad € 34,21 cadauna ( € 205,26), sui quali ha applicato gli interessi di mora per € 4.857,69 e indennità contenzioso per € 1.669,70.
Ai sensi dell'art.36 Cod. Cons., dalla nullità e inapplicabilità delle suddette clausole abusive deriva che le somme richieste in monitorio a titolo di interessi di mora e penali devono essere elise dal dovuto e così complessivamente ricalcolato il dovuto in € 25.883,61. (somma ingiunta epurata dagli interessi di mora e penali
11 In conclusione, il credito complessivamente dovuto all'esito dell'elisione delle somme riferibili alle clausole abusive e di quelle imputate al contratto GO non dovute in quanto non provate va rideterminato in complessivi € 25.883,61, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo ed in tale misura va accolta la domanda di condanna formulata dalla opposta.
Quanto alle spese di lite tenuto dell'esito complessivo del giudizio che ha visto una reciproca soccombenza ed il credito rideterminato in misura quasi pari alla metà di quanto originariamente richiesto vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2828/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 06.04.2021;
2. Condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t. della somma di € 25.883,61 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13572/2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva: ) con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_1 P.IVA_1
n. 63 e per essa, quale mandataria, P.Iva: con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, già rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi CP_2 presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.09.2025 e comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2828/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 06.04.2021 notificato in data
12.04.2021, si ingiungeva a il pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di € 41.257,96 oltre interessi come da domanda, quale residuo dovuto su: 1) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301; 2) contratto di credito al consumo di prestito personale n.4301522893116898; 3) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving)
n.20086379847302; 4) contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317, stipulati,
1 quelli contraddistinti ai punti 1,3,4, dall'opponente con la TI NC SP e quello contraddistinto al punto 2) con GO UC SP.
Avverso il suddetto decreto lo proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando Parte_1 questo giudizio.
La parte opponente deduceva che la pretesa azionata troverebbe la propria fonte su un titolo radicalmente nullo, ritenendo che non costituirebbero prova dell'esistenza del presunto credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto né gli estratti conto né i contratti in quanto contenenti pattuizioni illegittime e/o nulle.
In riferimento a tale doglianza disconosceva ex art. 2712 c.c. tutte le comunicazioni di cessione del credito prodotte in monitorio in quanto trattasi di lettere A\R ricevute per compiuta giacenza e, a parere dell'opponente, dunque non sarebbero entrate nella propria sfera cognitiva.
Nello specifico, quanto al contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317
l'opponente deduceva il pagamento parziale dello stesso e l'attivazione della copertura assicurativa IF
(stipulata in riferimento a detto contratto) dal Luglio 2015 per perdita del posto di lavoro, giusta comunicazione allegata ed in ogni caso eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per usurarietà e discrasia tra il TAEG indicato nel contratto (TAEG 9,32%) ed il TAEG effettivamente praticato (TAEG
9,66%).
Quanto ai contratti di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301e n.
20086379847302, parte opponente li ha disconosciuti ed in particolare sul primo disconosce la firma apposta sullo stesso e sul secondo affermava di non aver mai stipulato detto contratto che tra l'altro non era stato depositato nel fascicolo monitorio ove veniva invece duplicata la produzione del contratto n.
20086379847301.
Per il contratto n. 4301522893116898 l'opponente asseriva di aver stipulato in data 22/05/2006 con GO
UC SP un contratto di prestito personale avente altro numero e precisamente il n. 011401106.7 per l'importo totale di €. 7000,00, sul quale avrebbe versato le 48 rate così come stabilito a partire dal
15/06/2006 fino al 15/05/2010, per un importo complessivo di €.8.448,00, mentre il saldo richiesto in monitorio per il credito GO ammonta ad €. 7.405,50 poiché frutto di illegittime modalità di calcolo;
ne eccepiva ad ogni modo la intervenuta prescrizione essendo trascorsi più di 10 anni dal 15/05/2010 - data del pagamento dell'ultima rata - al 12-15 aprile 2021 - data in cui veniva notificato il decreto ingiuntivo opposto - non essendoci stati atti interruttivi
Evidenziava ancora l'applicazione di tassi usurai e TAEG indeterminato in quanto i conteggi avrebbero superato i tassi soglia, avendo l'opposta praticato tassi passivi esageratamente superiori a quelli legali, li ha maggiorati, vi ha aggiunto illegittimi addebiti, remunerazioni, competenze, guadagni e costi variamente definiti in conseguenza o non dei ritardati pagamenti, ed utilizzato artificiose e complesse formule occulte per maggiorare di fatto i tassi ed il debito approfittando della oggettiva difficoltà di comprenderle e della
2 sua forza contrattuale, ciò comportando la violazione della normativa sulla trasparenza in materia creditizia e la conseguente applicabilità degli interessi di cui al co. 6 dell'art. 117 TUB.
Con le memorie ex art. 183 c.6n.3 c.p.c., l'opponente chiedeva la chiamata in causa della IF SP stante l'operatività della copertura assicurativa in riferimento al contratto n. 20086379847317.
In sede di comparsa conclusionale, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta sia per non ha provato in modo specifico che i crediti azionati rientrino effettivamente tra quelli oggetto di cessione,
(ritenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consentirebbe l'individuazione senza incertezze dei rapporti ceduti), sia per violazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116/2024, attuativo della Direttiva (UE) 2021/2167 in materia di gestori e acquirenti di crediti deteriorati ( ), C.F._2 non risultando l'opposta iscritta all'albo dei gestori di crediti deteriorati. CP_ Concludeva chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della , accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo, nullo, ed inefficace e comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 2828/2021 emesso il 06/04/2021; rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 perché non provata;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ed in subordine CP_1 accertare l'esistenza dei tassi usurai applicati sui contratti di finanziamento, nonché che il TAEG concordato con i contratti di finanziamento sia diverso dal TAEG effettivamente applicato e condannare la opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato salvo il capitale senza interessi né altre maggiorazioni di alcun genere come previsto dalla Legge
n. 108/1996 alla compensazione in favore del sig. per quella somma che verrà stabilita Parte_1 con l'ausilio del CTP e/o del CTU;
CP Resisteva in giudizio la , la quale deduceva che il proprio credito vantato nei confronti dell'opponente sarebbe provato per aver prodotto i titoli (i contratti, docc. 3-8-13-17 monitorio) ed allegato l'inadempimento dell'opponente, che invece non avrebbe dato prova contraria di avere restituito i finanziamenti ricevuti.
Sulla presunta mancata stipula del finanziamento TI n.20086379847302 e la presunta CP duplicazione degli importi, la produceva (doc. 6) il contratto di apertura di credito revolving n.
20086379847302 del 27/3/2014 con il quale il sig. avrebbe richiesto ed ottenuto una linea di Pt_1 credito per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00 da restituire mediante rimborsi minimi mensili di € 75,00 ciascuno.
In merito al disconoscimento di tutte e indistintamente le sottoscrizioni apposte al contratto TI
n. 20086379847301, evidenziava come le stesse risultavano essere identiche a quelle risultanti dalla carta d'identità dello (doc. 7), dalla comunicazione indirizzata a TI il 27/3/14 (doc. 8) e da Pt_1 quella presente sul cedolino di busta paga dello stesso(doc. 9). Pt_1
3 Deduceva, altresì, l'inammissibilità di detto disconoscimento atteso che il contratto avrebbe avuto un principio di esecuzione avendo il debitore goduto del finanziamento erogato, utilizzato la carta revolving CP ed effettuato dei rimborsi parziali salvo poi maturare l'esposizione debitoria richiesta da .
Tale volontaria esecuzione sarebbe giuridicamente incompatibile con il disconoscimento del contratto stesso, ma considerata la volontà espressa di volersene avvalere in giudizio, l'opposta formulava istanza di verificazione ex art. 216 e 219 c.p.c.
Sull'operatività della copertura assicurativa relativa al finanziamento n. 20086379847317 stipulato con
TI, l'opposta asseriva la propria estraneità alle questioni relative ai presupposti di copertura assicurativa e alla chiamata in causa della IF e la non opponibilità da parte dell'opponente alla cessionaria dell'eventuale credito nei confronti dell'assicurazione. CP_1
CP_ Riteneva, ancora, la l'infondatezza della eccepita prescrizione sia perché trattandosi di saldo debitore relativo alla carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), e dunque ad un contratto a tempo indeterminato, la prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto e quindi dal 6/4/2016 data della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, sia perché risulterebbe dall'analisi del relativo estratto conto un ultimo pagamento con bonifico del 25/8/2015 quale atto interruttivo della prescrizione, oltre CP alla notifica della raccomandata di cessione del credito inviata da all'opponente e regolarmente ricevuta per compiuta giacenza. CP_ Sul disconoscimento di tutte le raccomandate di notifica della cessione dei crediti, la ne sosteneva l'inammissibilità per omessa indicazione specifica degli elementi presenti sulle copie documentali CP prodotte da e difformi rispetto ai documenti originali. CP_ Quanto alla cessione dei crediti ed al presunto vizio di legittimazione, la evidenziava la regolarità della notifica delle cessioni, giuste lettere raccomandate prodotte in monitorio, contenenti tra l'altro diffida ad adempiere, tutte notificate all'opponente per compiuta giacenza allo stesso indirizzo indicato poi dall'opponente in citazione. Ribadiva, in ogni caso, l'irrilevanza della comunicazione della cessione ai fini della legittimazione attiva, nonché la libertà di forma della stessa che può essere effettuata anche con la notifica del decreto ingiuntivo stesso.
Sulla mancanza di prova del credito azionato, rilevava la sufficienza di quanto prodotto a corredo del ricorso per monitorio ovvero i contratti indicati in ricorso, l'estratto conto integrale con indicazione di tutti gli addebiti e accrediti dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione per il credito originario GO
UC e gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB per i crediti TI CA SP, il cui generico CP disconoscimento da parte dell'opponente dovrebbe ritenersi, a parere dell , precluso stante la mancata contestazione della veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.
Contestava, altresì, l'eccezione relativa alla paventata difformità tra il taeg pattuito e quello applicato, ritenendo la stessa generica non avendo lo indicato quali costi e\o spese avrebbero determinato Pt_1
l'applicazione di un taeg superiore a quello contrattualmente previsto.
4 Quanto alla mancanza su tutti e quattro i contratti dell'accettazione e relativa sottoscrizione e trattativa sulle condizioni particolari per interessi, spese ed altro, l'opposta evidenziava che, per come emergerebbe dai contratti in atti, tutte le condizioni economiche relative ai quattro contratti sarebbero state oggetto di specifica trattativa, accettate ed approvate ex art. 1341 cc e 1342 cc dall'opponente.
Sull'eccezione dell'usurarietà dei tassi di interesse dei quattro contratti, rilevava l'estrema genericità ed infondatezza perché manchevole dei crismi di specificità di cui all'art. 115 cpc, non avendo l'opponente assolto l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (c.d. onere di contestazione specifica), e di indicare in modo specifico le voci passive ritenute indebite.
Sul punto indicava i tassi pattuiti nei singoli contratti evidenziandone che risultavano tutti legittimamente sottosoglia, con la conseguenza che nessun interesse usurario sarebbe mai stato pattuito né tantomeno applicato. CP_ In riferimento alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di ( id est titolarità del credito) e di violazione del Dlgs. 116/2024, eccepiva l'inammissibilità perché sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale e comunque infondate.
Quanto alla prima, l'infondatezza deriverebbe dall'aver l'opposta provato la propria titolarità del credito versando in atti, già nella fase monitoria, tutti i contratti di cessione e i relativi elenchi dei crediti ceduti omissati da cui emerge emergerebbe l'inclusione del credito oggetto di causa, l'atto ricognitivo del conferimento del ramo d'azienda da CA IFIS a il verbale del conferimento, la GU del CP_1 conferimento. CP Quanto alla presunta violazione Dlgs. 116/2024 (attuativo della direttiva 2021/2167), evidenziava la la non applicabilità al caso in esame sia ratione temporis in quanto normativa entrata in vigore dopo l'emissione del decreto ingiuntivo sia perché ai sensi dell'art. 114.2 del TUB (introdotto con il recepimento della direttiva) l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei gestori di crediti deteriorati viene meno nei casi CP_ in cui la gestione sia svolta da intermediari, come la , iscritti nell'albo previsto dall'art.106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo ed in subordine per la condanna dell'opponente ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 41.257,96 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002, con vittoria di spese e compenso.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., esperita
CTU grafologica sui due contratti di apertura di credito con carta su moduli TI disconosciuti dall'opponente, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. disattesa dall'opponente,
5 all' udienza del 12.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (cfr. v. verbale di mediazione allegato) conclusa con esito negativo per mancata partecipazione dell'opposta.
Ancora va dichiarata inammissibile la chiamata in causa della terza IF stante la maturata decadenza ai sensi del co.2 dell'art.269 c.p.c., atteso che l'opponente né fa dichiarazione solo con le memorie ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. (all'epoca vigente) senza reiterare la richiesta nei verbali d'udienza successivi se non in sede di comparsa conclusionale, benché già dal primo atto rappresenta l'esistenza di un contratto assicurativo stipulato con IF a copertura del finanziamento n. 20086379847317, dunque certamente la chiamata in causa non può dirsi derivante dalle difese dell'opposta.
In ogni modo, come evidenziato dalla giurisprudenza adi legittimità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (cfr. Cass. civile , sez. III, 01 marzo 2007, n. 4800), in quanto non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva id est titolarità del credito relativa al rapporto giuridico de quo in capo all'odierna opposta, la quale è rilevabile d'ufficio e dunque non assume rilevanza che tale eccezione sia stata formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.
Nel caso di specie agli atti risultano allegate sia le cessioni dei crediti in blocco intercorse rispettivamente tra TI CA IS in data 20.062017 (doc4 fasc mon) e GO UC SP e in data CP_3
19.12.2017 ( doc. 09 fasc mon), recanti entrambe i criteri per posizione cedute così come specificati negli allegati A che formano parte integrante delle cessioni stesse e che venivano prodotti omissati ( All.12 fasc opposta), dalla cui disamina emerge che negli stessi è indicato il nominativo del debitore ceduto
[...]
, i numeri dei quattro contratti posti a corredo del ricorso per ingiunzione, sia le comunicazioni Parte_3 al debitore della intervenuta cessione ai fini della efficacia della stessa ( doc.5,10,14 e 19 fasc mon), notificati a tutti gli effetti di legge per compiuta giacenza all'indirizzo, ancora attuale, dell'opponente.
Ed ancora, l'opposta ha versato in atti anche la documentazione comprovante l'inclusione di detti crediti nella successiva cessione di ramo d'azienda del 29.06.2018 da a (odierna CP_3 CP_1
6 opposta), il verbale del conferimento, la GU del conferimento (All. 13), nonchè l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti omissato. CP A ciò si aggiunga, quale elemento indiziario della titolarità in capo alla del credito oggetto del presente giudizio, la disponibilità materiale in capo alla stessa di tutta la specifica documentazione inerente le posizioni contrattuali del debitore, come richiamate nella cessione da TI a al punto CP_3
3.1 e 3.2 del contratto 4 e nella cessione da GO UC SP a NC al punto 13. CP_1
Tutta questa documentazione complessivamente esaminata è certamente idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco. CP_ Infondata deve dichiararsi anche l'eccepito difetto di legittimazione della per mancata iscrizione all'albo dei gestori di crediti deteriorati come previsto dal D.Lgs. n. 116/2024, attuativo della Direttiva
(UE) 2021/2167 in materia di gestori e acquirenti di crediti deteriorati ), considerata sia la non C.F._2 vigenza e\o inesistenza di detta normativa alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(31.03.2021) sia l'inapplicabilità della stessa agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art.106, qual è la IS giusto estratto riprodotto nelle repliche conclusionali.
Passando all'esame del merito, va disattesa la doglianza di parte opponente in merito alla mancanza di prova del credito azionato limitatamente alla posizione creditoria derivante dai contratti TI mentre è fondata e va accolta in relazione al contratto di finanziamento intercorso con la GO UC
SP.
Dalla documentazione allegata, sia in sede monitoria, che nel corso del presente giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali, emerge che il credito de quo complessivamente trova la propria fonte in:
1)contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301 TI;
2) contratto di credito al consumo di prestito personale n.4301522893116898 GO;
3) contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847302 TI;
4) contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317 TI, tutti prodotti agli atti, ad eccezione del contratto n. 4301522893116898, al posto del quale veniva allegato in sede monitoria il contratto di prestito personale n.01401106.7 datato 01.06.2006 ed in relazione al quale non veniva prodotto alcun estratto conto in quanto quello allegato agli atti afferisce ad una carta di credito avente n.
4301522893116898 diversa dal finanziamento.
In relazione a tale credito (GO) deve osservarsi che a ben vedere in sede monitoria nel corpo del ricorso ai fini della individuazione della causa petendi e dunque della fonte del credito sorto nei rapporti con GO
l'opposta ha inequivocabilmente fatto riferimento ad un finanziamento al consumo e non ad una anticipazione sotto forma di credito revolving. La circostanza che nel contratto allegato in sede monitoria
( doc 8 ) vi sul medesimo foglio la previsione di un finanziamento e la opzione per l'attivazione di una carta di credito revolving sino ad euro 5.2100,00 non implica che entrambi i rapporti debbano essere attivati dal creditore avendo gli stessi una diversa matrice contrattuale ed una diversa regolamentazione
7 contrattuale, con la conseguenza che nel caso di specie non può ritenersi superata la indicazione contenuta nel ricorso monitorio di avere azionato il finanziamento al consumo.
Ad ogni buon conto l'estratto conto allegato a riprova dell'ammontare della esposizione AGOS non contiene alcun riferimento numerico ricollegabile né al contratto di finanziamento – 01401106.7 del
1.06.2006 – azionato in sede monitoria ed allegato agli atti né al credito revolving atteso che il numero di carta ivi indicato non compare nel contratto e considerato che anche l'ammontare della rata mensile non coincide con la misura indicata nel documento allegato ( ovvero il 5% dell'ammontare massimo concesso).
Ebbene se è vero che in punto di diritto il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare solo la fonte negoziale della stessa e dedurre l'inadempimento essendo invece onere del debitore e dunque dell'opponente dimostrare le vicende estintive e modificative di tale credito (Cass.
Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015), con la conseguenza che ai fini della prova sarebbe sufficiente per la CA opposta la mera produzione del contratto di finanziamento ( allegato agli atti) è altresì vero che nel caso di specie nel corso del presente giudizio l'opposta ha riferito il credito di euro 7.405,50 non al contratto di finanziamento personale ( che l'opponente deduce di avere integralmente pagato) ma all'esposizione debitoria derivante dal credito revolving, con la conseguenza che non vi è certezza in ordine al debito riferibile al finanziamento non essendo l'importo di euro 7.405,50 imputato allo stesso.
In ordine ai contratti TI n.20086379847301 e n.20086379847302 le cui sottoscrizioni venivano disconosciute dall'opponente vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976).
8 Ebbene il perito, dr.ssa , all'esito delle indagini effettuate riferisce che “Le 9 firme a Persona_1 nome apparente “ presenti sul contratto di finanziamento TI n. 20086379847302, del Parte_1
27/3/2014, esaminato in originale, sono AUTOGRAFE con certezza tecnica, riconducibili alla mano di
[...]
Le 8 firme a nome apparente “ presenti sul contratto di finanziamento TI n. Parte_1 Parte_1
20086379847301, del 29/5/2012, esaminato in fotocopia, sono AUTOGRAFE, riconducibili alla mano di
[...]
“. Parte_1
CP A riprova dei crediti di cui al D.I. opposto, la produceva altresì gli estratti conto dettagliati e certificati ex art.50 Tub per i crediti ceduti da TI.
Può dunque affermarsi che il creditore ha fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, assolvendo all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art 2697 c.c. (cfr. in tal sensoCass.16917/2012;
Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass.18.5.2010 n. 12108 ) in relazione a tutti i contratti (nn. 20086379847301 – 20086379847302 – 20086379847317.stipulati con la TI s.p.a.
Quanto al contratto di finanziamento intercorso con la GO detta prova non può ritenersi raggiunta in quanto per come sopra specificato sebbene vi sia in atti il contratto di prestito personale mancano elementi per identificare il credito atteso che la stessa opposta riferisce l'importo azionato in via monitoria non a tale contratto ma al diverso rapporto di carta di credito revolving non documentato.
In relazione al contratto di prestito personale GO l'opponente deduce altresì quale vicenda estintiva la prescrizione.
Tale eccezione risulta assorbita dall'accoglimento della preliminare eccezione di mancanza di prova del credito limitatamente a tale rapporto.
La stessa, ad ogni buon conto, sarebbe fondata atteso che la comunicazione di cessione allegata agli atti e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.02.2018 non contiene riferimenti numerici collegabili al finanziamento personale, pertanto alla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo -15.04.2021- erano ampiamente decorsi i dieci anni decorrenti dalla scadenza dell'ultima rata - ovvero 15.05.2010 - come risultante dal contratto allegato.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Parimenti inammissibile è l'eccezione di applicazione di un Taeg diverso da quello pubblicizzato difettando la allegazione, ancor prima che la prova, delle voci di spesa e dei costi erroneamente computati, di talché non è dato comprendere come l'opponente sia giunto alla percentuale indicata.
Conseguentemente alcun ricalcolo ai sensi dell'art 125 bis c.p.c. e dell'art 117 comma 7 TUB si impone.
9 Infine, occorre vagliare, i plurimi contratti posti alla base del monitorio (contratti n. 20086379847301 –
20086379847302 – 20086379847317, TI) sotto il profilo della possibile vessatorietà delle clausole relative ai tassi di mora in caso di ritardato pagamento, penali ed altri costi relativi , come rilevato in corso di causa, atteso che l'opponente ha agito quale consumatore non risultando dal tenore dei contratti che lo stesso abbia agito per scopi inerenti attività professionali o commerciali a sé riconducibili.
Sul punto, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo “ sono presuntivamente vessatorie le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede”.
La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla CA d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_2 Persona_3
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
10 Facendo applicazione di tali principi che regolano la tutela consumeristica e passando all'esame delle singole clausole contrattuali oggetto di contestazione va dichiarata la vessatorietà della clausola n. 22 del contratto n. 20086379847301 e clausola n. 24 del contratto n. 20086379847302 le quali prevedono oltre ad interessi di mora pari al 14,60 % anche una penale per l'ipotesi di decadenza pari al 10% del capitale residuo, che complessivamente considerate attribuiscono al creditore un eccessivo vantaggio senza prova di trattativa individuale.
Quanto al contratto n.20086379847317, del pari vessatorie devono dichiararsi le clausole n.19 e 20 atteso che a fronte di un TAN pari al 8,95% la mora è pattuita nella misura del 14,60% annuo, ben al di sopra della maggiorazione media statistica (applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti ancor più manifestatamente eccesiva stante la contestuale previsione di una penale pari al 10% sul capitale residuo ancora dovuto alla data di decadenza.
Ciò detto, dalla disamina combinata dei contratti oggetto del presente giudizio e della pretesa creditoria, emerge che l'ingiungente abbia azionato in monitorio, per come risulta anche dagli estratti conto certificati ex art.50 TUB, un credito così strutturato:
Per il contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847301:
- € 1.617,00 a titolo di capitale residuo al 05.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo tre rate insolute), sul quale ha applicato gli interessi di mora per € 310,46 e indennità contenzioso per
€ 81,00.
- interessi maturandi come contrattualmente previsti.
Per il contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n.20086379847302:
- € 1.495,79 a titolo di capitale dovuto al 29.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo otto rate insolute), sul quale ha applicato gli interessi di mora per € 271,04.
- interessi maturandi come contrattualmente previsti.
Per contratto di credito al consumo di prestito personale n. 20086379847317
- € 20.872,11 a titolo di capitale residuo al 05.10.2015, data di decadenza dal beneficio del termine
(previsto per il mancato pagamento di almeno due rate ed in concreto dichiarato solo dopo sei rate insolute), 2.562,00 a titolo di n.6 rate scadute e non pagate, sulle quali ha applicato la penale per ritardato pagamento pari ad € 34,21 cadauna ( € 205,26), sui quali ha applicato gli interessi di mora per € 4.857,69 e indennità contenzioso per € 1.669,70.
Ai sensi dell'art.36 Cod. Cons., dalla nullità e inapplicabilità delle suddette clausole abusive deriva che le somme richieste in monitorio a titolo di interessi di mora e penali devono essere elise dal dovuto e così complessivamente ricalcolato il dovuto in € 25.883,61. (somma ingiunta epurata dagli interessi di mora e penali
11 In conclusione, il credito complessivamente dovuto all'esito dell'elisione delle somme riferibili alle clausole abusive e di quelle imputate al contratto GO non dovute in quanto non provate va rideterminato in complessivi € 25.883,61, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo ed in tale misura va accolta la domanda di condanna formulata dalla opposta.
Quanto alle spese di lite tenuto dell'esito complessivo del giudizio che ha visto una reciproca soccombenza ed il credito rideterminato in misura quasi pari alla metà di quanto originariamente richiesto vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2828/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 06.04.2021;
2. Condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t. della somma di € 25.883,61 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
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