CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2167/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 334 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7600/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.4.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato al Comune di Villa San Giovanni RC, Ricorrente_1E nato a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1 difeso dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori nella persona del suo presidente provinciale Avv. Difensore_1 e domiciliato in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava il sollecito n. 334 del 06/12/2024 protocollo n° 37087 del 06/12/2024, anno di imposta 2019 tributo TARI emesso dal Comune di Villa San
Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t., e notificato tramite raccomandata a/r il 7.2.2025, sostenendo: illegittimità/nullità per mancanza di motivazione e previa sospensione dell'atto concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva l'Ente impositore.
All'udienza del 12.12.2025 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
L'atto impugnato deriva dalla verifica della dichiarazione ICI-IMU in base alla rilevazione generale del territorio, Docfa, visure catastali, pagamenti pervenuti, per cui l'Ente ha ritenuto la sussistenza di omissioni in relazione ad immobile di proprietà del ricorrente, senza alcuna indicazione di identificazione
(fabbricato, abitazione principale, categoria, foglio, p.lla catastale, ecc.), e limitandosi ad indicare l'importo del tributo, le addizionali , le spese fisse, gli arrotondamenti, le spese di notifica. Mancano in sintesi quegli elementi necessari all'individuazione del bene su cui si basa la pretesa impositiva, e l'Ente era tenuto ad indicare tali elementi onde consentire la difesa al contribuente.
Per tale motivo il ricorso è fondato e va accolto.
Per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell'Ente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, accoglie il ricorso e condanna il comune di Villa San Giovanni in p.l.r.p.,t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 250,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2167/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 334 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7600/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.4.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato al Comune di Villa San Giovanni RC, Ricorrente_1E nato a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1 difeso dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori nella persona del suo presidente provinciale Avv. Difensore_1 e domiciliato in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava il sollecito n. 334 del 06/12/2024 protocollo n° 37087 del 06/12/2024, anno di imposta 2019 tributo TARI emesso dal Comune di Villa San
Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t., e notificato tramite raccomandata a/r il 7.2.2025, sostenendo: illegittimità/nullità per mancanza di motivazione e previa sospensione dell'atto concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva l'Ente impositore.
All'udienza del 12.12.2025 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
L'atto impugnato deriva dalla verifica della dichiarazione ICI-IMU in base alla rilevazione generale del territorio, Docfa, visure catastali, pagamenti pervenuti, per cui l'Ente ha ritenuto la sussistenza di omissioni in relazione ad immobile di proprietà del ricorrente, senza alcuna indicazione di identificazione
(fabbricato, abitazione principale, categoria, foglio, p.lla catastale, ecc.), e limitandosi ad indicare l'importo del tributo, le addizionali , le spese fisse, gli arrotondamenti, le spese di notifica. Mancano in sintesi quegli elementi necessari all'individuazione del bene su cui si basa la pretesa impositiva, e l'Ente era tenuto ad indicare tali elementi onde consentire la difesa al contribuente.
Per tale motivo il ricorso è fondato e va accolto.
Per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell'Ente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, accoglie il ricorso e condanna il comune di Villa San Giovanni in p.l.r.p.,t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 250,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.