Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2025, proposto da RI NT e NL NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Olga Voza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 144 del 30 ottobre 2024 emessa dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco;
b) del provvedimento prot. 44108 del 30 ottobre 2024 emesso dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. CH Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti RI e NL NT hanno domandato l’annullamento del provvedimento prot. n. 44108 del 30 ottobre 2024 e dell’ordinanza recante n. 114 del 30 ottobre 2024, con cui il Comune di Capaccio ha, rispettivamente, denegato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dal dante causa dei ricorrenti in data 30 giugno 1987 e ingiunto la demolizione di una serie di opere asseritamente abusive insistenti sulla p.lla 1037 (ex 5470) del foglio 53, sub. 2, 3 e 4 di loro proprietà.
1.2 A fondamento della loro pretesa impugnatoria, hanno allegato e dedotto quanto segue: in data 30 ottobre 2024, il Comune di Capaccio Paestum ha provveduto a notificare loro l’ordinanza di demolizione di una serie di opere asseritamente abusive (“ 1. fabbricato ad uso abitativo su un livello, con strutture miste, edificato su massetto in calcestruzzo fuori terra per circa cm 40, con copertura a due falde, infissi in ferro ed alluminio, dotato di impianti tecnologici, completo e in uso […] ” di “ dimensioni di circa m 13,00 x 5,20 x 3,00 di h alla gronda dal piano del massetto a sviluppare superficie coperta di circa 68,00 e volume urbanistico di mc 204,00 con portico/tettoia al lato nord di dimensioni di m 13,00 x 2.80 x 2.50 di h media, comporto da massetto, n. 5 pilastrini e falda inclinata e pergolato su massetto e vano deposito di mq 5,00 in aderenza sul lato sud, massetti pavimentati vasca e vano doccia all’aperto. 2. fabbricato ad uso deposito con strutture in murature di blocchi in lapilcemento a solaio inclinato […] ” di “ dimensioni di circa m 7,30 x 4,60 x 2,40 di altezza media a sviluppare superficie coperta di circa mq 34,00 e volume urbanistico di mc 82,00. 3. muro di recinzione in blocchi di lapilcemento e cordolo sommitale in calcestruzzo per una lunghezza complessiva di circa m 120,00 x 2,00 di altezza media con cancello ingresso in ferro aperto su via Vittorio Alfieri al n. 33 ”); il provvedimento in parola è stato reso in forza del provvedimento n. 44108 del 30.10.2024, recante diniego della domanda di condono edilizio presentata dal signor GI NT, loro dante causa, in data 30 giugno 1987; a fondamento del diniego di condono e della successiva ordinanza di demolizione, il Comune ha dedotto che le opere sarebbero state realizzate dai ricorrenti sine titulo in zona vincolata, essendo l’area di riferimento interessata da un vincolo archeologico ex L. 220/57.
1.3 Dunque, i ricorrenti hanno censurato i provvedimenti de quibus perché illegittimi, affidando il ricorso ad un unico motivo di gravame così di seguito rubricato:
Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria.
Con l’unico motivo di ricorso, le parti ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità del diniego di condono e della successiva ordinanza demolitoria perché fondati sull’erroneo presupposto che il fabbricato fosse stato realizzato successivamente all’apposizione del vincolo archeologico ex L. 220/57 sull’area di riferimento e che fosse stata modificata la consistenza originaria della res sulla quale pendeva l’istanza di condono.
Sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno rappresentato che dalla sentenza n. 60/1992 della Pretura di Capaccio e dalla relazione dell’UTC di Capaccio Paestum, a firma del geometra Dean Auricchio, emergerebbe la risalenza nel tempo del fabbricato, ossia la sua realizzazione in epoca antecedente rispetto alla vigenza della lex specialis sopra citata.
In ogni caso, secondo la prospettazione attorea, l’amministrazione non avrebbe consentito la partecipazione al procedimento esitato con il diniego di condono, avendo emesso il provvedimento de quo appena tredici giorni dopo la comunicazione del preavviso di diniego, scontando così un ulteriore vizio di illegittimità per violazione di legge.
Quanto al secondo aspetto, i ricorrenti hanno dedotto che, diversamente da quanto evidenziato dall’amministrazione, nessuna delle opere contestate con l’ingiunzione ripristinatoria avrebbe modificato o ampliato la consistenza del fabbricato originario, avendo l’ordinanza di demolizione erroneamente inteso una sostanziale modifica della res oggetto di condono.
1.4 Alla luce delle suesposte descritte causali, i ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. Si è formalmente costituito in giudizio per resistere il Comune di Capaccio Paestum, che non ha, tuttavia, depositato alcuna memoria difensiva.
3. Con successiva richiesta versata nel fascicolo telematico, i ricorrenti hanno domandato l’autorizzazione al deposito tardivo di alcuni documenti.
4. La causa è stata poi chiamata all’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 e, all’esito della discussione, è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Come esposto in narrativa, la presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento prot. n. 44108 del 30 ottobre 2024 recante il diniego sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dal dante causa dei ricorrenti in data 30 giugno 1987 e l’ordinanza di demolizione n. 114 del 30 ottobre 2024 con cui il Comune di Capaccio ha ingiunto il ripristino di una serie di opere abusive insistenti sulla p.lla 1037 (ex 5470) del foglio 53, sub. 2, 3 e 4 di loro proprietà.
6. Nello specifico, è controversa la legittimità dell’operato amministrativo nella parte in cui, mancando di assicurare ai ricorrenti il diritto di partecipazione al procedimento esitato con il diniego di condono, avrebbe ingiunto la demolizione di taluni fabbricati abusivi, peraltro impropriamente individuati, sull’erroneo presupposto che i medesimi fossero stati realizzati successivamente all’apposizione del vincolo archeologico ex L. 220/57 nell’area di riferimento.
7. Dunque, così delineato il thema decidendum di cui è causa, è d’uopo preliminarmente vagliare l’istanza di ammissione al deposito tardivo della documentazione siccome avanzata dai ricorrenti in data 1.04.2026.
8. Ai fini del decidere, è opportuna una breve premessa ricostruttiva.
8.1 Com’è noto, l’art. 73, co. 1 c.p.a. dispone che “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
8.1.1 I termini indicati, in considerazione della regola posta dall’art. 54 c.p.a., assurgono a termini perentori; ne consegue, dunque, che il deposito tardivo di documenti e memorie debba essere espressamente autorizzato dal Collegio a seguito di pedissequa istanza di parte, la quale ultima abbia dimostrato l’estrema difficoltà di produrre l’atto tempestivamente.
Ed invero, l’art. 54 c.p.a. prevede specificamente che “ La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ”.
In altri termini, il deposito tardivo è possibile solo se c’è un’autorizzazione del Collegio che si atteggia a rimessione in termini per errore scusabile, come ipotesi speciale di essa, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio della controparte sulla nuova documentazione prodotta in atti.
8.2 Per quanto qui di interesse occorre, tuttavia, precisare che la previsione in parola patisce una deroga nel caso in cui i documenti tardivamente depositati siano proprio gli atti oggetto di impugnativa sulla cui legittimità è dunque chiamato a pronunciarsi il giudice adito.
8.2.1 Sul punto, invero, non può sottacersi come l’art. 45, co. 4 c.p.a. disponga che “ La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza ”, tenuto conto che la produzione della documentazione gravata nonché degli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato spetta per legge non a chi agisce in giudizio quanto all’Amministrazione resistente.
8.2.2 A fortiori , l’eventuale deposito tardivo da parte del ricorrente degli atti impugnati, pur necessitando di una precipua autorizzazione del Collegio, non richiede necessariamente la valutazione circa l’impossibilità e/o l’enorme difficoltà riscontrata nel relativo deposito in termini, né impone che venga in ogni caso garantito il relativo contraddittorio processuale sul documento medesimo.
9. Orbene, in applicazione delle suesposte coordinate normative, tenuto conto delle specifiche del caso in esame, questo Collegio non può a ragione esimersi dall’autorizzare anzitutto il deposito in giudizio dei provvedimenti impugnati.
9.1 Ed invero, in disparte la circostanza per cui, all’evidenza, la parte ricorrente è incorsa in un mero errore materiale, mancando di allegare al ricorso i due provvedimenti gravati indicati nel corpo del ricorso sub all. 1 e 2, non può non rilevarsi come, nel processo amministrativo di primo grado, se l’Amministrazione ha l’onere di depositare il provvedimento, gli atti e i documenti del relativo procedimento amministrativo, è anche vero che gli atti del procedimento amministrativo sono per definizione indispensabili al giudizio e la mancata produzione da parte dell’Amministrazione non comporta alcuna decadenza in capo al ricorrente, anche alla luce della circostanza per cui sussiste addirittura il potere-dovere del giudice di acquisirli d’ufficio laddove non siano stati debitamente depositati (Consiglio di Stato sez. II, 1/03/2022, n. 1471).
9.2 Quanto, invece, all’ulteriore documento prodotto, consistente nell’aereofotogrammetria IGM del 1974, va detto che i ricorrenti hanno dedotto di non aver potuto depositare tempestivamente il documento medesimo, trattandosi di un documento storico, risalente a oltre 50 anni fa, conservato negli archivi dell’Istituto Geografico Militare e non immediatamente accessibile.
Sicché, tenuto conto che nulla ha opposto sul punto l’Amministrazione comunale, questo giudicante non può che ammettere il relativo deposito tardivo.
Tale conclusione viene ad essere ulteriormente valorizzata dall’assenza di lesioni del diritto al contraddittorio e dal fatto che il documento in questione si palesa comunque irrilevante ai fini della presente decisione, non aggiungendo nulla di più a quanto già rappresentato nel ricorso.
10. A questo punto è d’uopo procedere al vaglio del ricorso nel merito, principiando, per ragioni di ordine logico-sistematico, dallo scrutinio della censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale e a quella relativa all’asserito difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorso il Comune nell’assumere il diniego di condono inficiando così anche la successiva ordinanza di demolizione.
10.1 Più di precipuo, i ricorrenti hanno rilevato che, qualora l’amministrazione avesse loro concesso un tempo maggiore per poter ricercare la documentazione necessaria a smentire le ragioni poste a supporto del preavviso di diniego di condono, avrebbe senz’altro concluso nel senso della realizzazione delle opere in tempi anteriori rispetto all’apposizione del vincolo archeologico del 1957.
11. Le deduzioni delle parti ricorrenti si appalesano, tuttavia, destituite di qualsivoglia fondamento.
11.1 Premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, il carattere vincolato di un provvedimento, quale il diniego di condono e la successiva ordinanza di demolizione, rende superflua qualsivoglia comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non residuando in linea di massima alcuno spazio per un utile apporto partecipativo del privato (T.A.R. Salerno Campania sez. II, 9/09/2025, n. 1447), va, in ogni caso, precisato che l’art. 10-bis della L. n. 241/1990 prevede che, a seguito della comunicazione del preavviso di diniego, sia attribuito al privato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni e produrre documentazione atta a confutare le ragioni sottese ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
11.2 La comunicazione in parola interrompe il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere ex novo , ossia dall’inizio e per intero, a partire dal primo giorno successivo al decimo giorno.
In altri termini, a partire dalla scadenza del termine per produrre osservazioni, l’amministrazione ha un periodo di ulteriori trenta giorni per emettere il provvedimento definitivo conclusivo del procedimento.
12. Ora, nel caso di specie, risulta per tabulas che tra la comunicazione del preavviso e il conclusivo provvedimento di diniego siano intercorsi ben tredici giorni; sicché, all’evidenza, l’operato amministrativo risulta conforme alla disposizione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, avendo l’ente comunale adottato il provvedimento di rigetto tre giorni dopo la scadenza del termine di dieci giorni, peraltro inutilmente spirato, attribuito ai privati per consentire loro la partecipazione procedimentale.
12.2 Si aggiunga in proposito che, laddove i ricorrenti si fossero avveduti dell’estrema difficoltà di reperire la documentazione necessaria, riscontrando così l’eccessiva brevità del periodo ex lege previsto per produrre osservazioni al preavviso di rigetto, avrebbero potuto ( recte : dovuto) domandare all’amministrazione l’interruzione o la sospensione del termine de quo ; sicché, la mancata tempestiva richiesta di parte volta a giustificare il tardivo deposito delle osservazioni in parola, non può di certo farsi ricadere sulla P.A., il cui operato, per le ragioni pocanzi rilevate, si rivela immune da qualsivoglia censura di illegittimità.
13. Peraltro, a tutto voler concedere, laddove alle parti fosse stato attribuito un maggiore “ spatium producendi ” consentendo loro di produrre nel corso del procedimento di condono la richiamata documentazione anche oltre il termine ex lege previsto, il contenuto dispositivo del provvedimento conclusivo di rigetto non sarebbe stato comunque diverso da quello in concreto adottato.
13.1 All’evidenza, le parti, neppure in questa sede, sono riuscite a dimostrare la risalenza nel tempo delle costruzioni abusive contestate, ovverosia la loro esistenza in epoca antecedente all’apposizione del cd. vincolo archeologico avvenuta con la L. n. 220/57.
14. Sul punto, è d’uopo una breve premessa ricostruttiva.
14.1 Com’è noto, al fine di dimostrare l’edificazione del manufatto in epoca anteriore alla previsione di un vincolo di zona (sia esso di natura paesaggistica o archeologica), l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo grava sul privato, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto (Consiglio di Stato sez. V, 4/11/2025, n. 8581)
14.2 Al riguardo, se è pur vero che il privato, sul quale grava il relativo onus probandi , può ricorrere anche a presunzioni e principi di prova valutabili secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, è altresì vero che i documenti depositati, affinché possano risultare utili ad attenuare il relativo onere probatorio gravante sull’interessato e a ribaltarlo sull’amministrazione, devono necessariamente assurgere a chiari principi di prova.
15. Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura della documentazione versata in atti dai ricorrenti, non può concludersi nel senso che sia, in ogni caso, “più probabile” che il manufatto fosse preesistente all’apposizione del vincolo archeologico del 1957.
15.1 E ciò in quanto, la sentenza n. 60/1992 della Pretura, se è certamente idonea a dimostrare la risalenza nel tempo del fabbricato, non fornisce alcuna chiara prova in ordine alla realizzazione dello stesso in epoca precedente al 1957, e cioè prima che la legge n. 220 imponesse un vincolo archeologico di inedificabilità assoluta sull’area di riferimento.
15.2 Quanto poi alla richiamata relazione dell’UTC, essa non è stata debitamente versata in atti dagli onerati ricorrenti; in ogni caso, anche a voler dare peso al richiamo (asseritamente letterale) inserito nel ricorso, sembrerebbe che la relazione de qua abbia semplicemente significato l’esistenza dell’immobile “ sin dal novembre 1978 ”.
Ne consegue che, all’evidenza, neppure la relazione tecnica in parola si rivela idonea a costituire un chiaro principio di prova circa la risalenza dell’immobile ante L. 220/1957.
16. Di talché, non potendo verosimilmente ritenersi che l’immobile sia sfuggito al vincolo archeologico richiamato perché realizzato prima della sua effettiva apposizione, anche laddove i ricorrenti avessero prodotto in corso di giudizio la documentazione richiamata e allegata in questa sede, l’amministrazione sarebbe stata comunque vincolata ad emettere il gravato provvedimento di diniego. E ciò in quanto, per giurisprudenza granitica, non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in contrasto con vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 1/09/2021, n. 6140).
17. Proseguendo nello scrutinio dell’unico motivo di censura proposto, i ricorrenti hanno dedotto poi l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui, richiamando erroneamente l’inconferente accertamento edilizio del 2022, avrebbe inteso una sostanziale modifica della res oggetto dell’istanza di condono.
18. Ma, all’evidenza, anche questo ulteriore motivo di gravame si appalesa infondato.
18.1 Anzitutto, diversamente da quanto assunto dai ricorrenti, l’ingiunzione demolitoria non intende far coincidere le richiamate opere abusive con i fabbricati già abusivi oggetto di diniego di condono.
Invero, l’ente comunale, richiamando il sopralluogo effettuato nel 2024 (e non invece l’accertamento edilizio del 2022), ha ingiunto la rimessione in pristino di talune opere specificamente indicate perché realizzate in zona archeologicamente vincolata senza il prescritto titolo edilizio.
18.2 A tutto voler concedere, pur ammettendo che l’ordinanza operi un improprio rinvio gli abusi di cui all’accertamento del 2022, non può non rilevarsi come tale richiamo risulti inconferente, rectius inidoneo ad inficiare la legittimità dell’ingiunzione demolitoria, tenuto conto della sua natura di provvedimento plurimotivato (in argomento Consiglio di Stato sez. IV, 9/12/2025, n. 9668).
18.2.1 Ed invero, in disparte l’asserita modifica sostanziale della res oggetto di condono, le opere abusive contestate, che sono state specificamente descritte in premessa dall’ordinanza (segnatamente: “ 1. fabbricato ad uso abitativo su un livello, con strutture miste, edificato su massetto in calcestruzzo fuori terra per circa cm 40, con copertura a due falde, infissi in ferro ed alluminio, dotato di impianti tecnologici, completo e in uso […] ” di “ dimensioni di circa m 13,00 x 5,20 x 3,00 di h alla gronda dal piano del massetto a sviluppare superficie coperta di circa 68,00 e volume urbanistico di mc 204,00 con portico/tettoia al lato nord di dimensioni di m 13,00 x 2.80 x 2.50 di h media, comporto da massetto, n. 5 pilastrini e falda inclinata e pergolato su massetto e vano deposito di mq 5,00 in aderenza sul lato sud, massetti pavimentati vasca e vano doccia all’aperto. 2. fabbricato ad uso deposito con strutture in murature di blocchi in lapilcemento a solaio inclinato […] ” di “ dimensioni di circa m 7,30 x 4,60 x 2,40 di altezza media a sviluppare superficie coperta di circa mq 34,00 e volume urbanistico di mc 82,00. 3. muro di recinzione in blocchi di lapilcemento e cordolo sommitale in calcestruzzo per una lunghezza complessiva di circa m 120,00 x 2,00 di altezza media con cancello ingresso in ferro aperto su via Vittorio Alfieri al n. 33 ”), si rivelano in ogni caso abusive, essendo state non soltanto realizzate in una zona soggetta a vincolo di inedificabilità, ossia a vincolo archeologico, ma non rientrando neppure nell’alveo delle cd. opere minori, avendo contribuito alla creazione di nuovi volumi e di nuovi superfici, ossia alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio di riferimento.
19. Sicché, tenuto conto della conformazione urbanistica del territorio, ovverosia del vincolo archeologico apposto in data antecedente alla realizzazione dei fabbricati, valutata altresì l’entità delle opere realizzate, il Comune non poteva che concludere nel senso dell’abusività degli interventi costruttivi posti in essere, assurgendo l’ordinanza di demolizione gravata ad atto dovuto e vincolato, che non necessitava neppure di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico né in ordine alla comparazione con gli interessi privati coinvolti.
20. In definita, per le ragioni suesposte, i gravati provvedimenti si rivelano nella sostanza legittimi e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
21. La costituzione solo formale del Comune di Capaccio Paestum giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
CH Di IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO