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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38213/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38213/2024 tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. e DE BONIS GIAN LUCA ( ) VIA P.IVA_1 C.F._1
AUGUSTO RIBOTY, 26 00195 ROMA;
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. DE Parte_1 BONIS GIAN LUCA, oggi sostituito dall'avv. SUANNA MADERNO
Per l'avv. BIGONI ALESSANDRO, Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto introduttivo per l'attore e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38213/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE BONIS GIAN LUCA P.IVA_1 ( ) VIA AUGUSTO RIBOTY, 26 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato C.F._1 presso il difensore
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BIGONI ALESSANDRO e elettivamente domiciliato in via G. Modena n. 3 20129
MILANO presso lo studio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo per l'attore e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Milano la proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 9491/2024 del 09/07/2024, RG n.17305/2024 di pagamento della somma di euro € 173.179,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: - in via principale di dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via di eccezione riconvenzionale di accertare la responsabilità della società opposta nei danni procurati all'attrice nel rifornimento di elio e azoto alla risonanza magnetica presente nei locali del pagina 2 di 4 Poliambulatorio Sant'Anna di Lendinara, e di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti danni conseguenti e che si quantificano in euro 102.500,00 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- di accertare che la fornitura di 4000 litri di elio, non richiesta dall'attrice, ha causato la rottura della Risonanza Magnetica Nucleare sita nella clinica di Lendinara Poliambulatorio Sant'Anna,
e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta per tale fornitura;
- in via subordinata, di limitare la somma dovuta in favore dell'opposta a quanto realmente provato e ritenuto di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: - in via principale di accertare l'intempestività e l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
[...]
di rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 9491/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente e di condannare Parte_2
al pagamento in favore di della somma per
[...] Controparte_1 sorte capitale di € 173.179,25 o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata a verbale mediante lettura in udienza.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 12 settembre 2024 (doc. 7 fasc. conv.), l'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec presso il procuratore di costituito in sede monitoria CP_1 solo in data 23 ottobre 2024 (doc. 8 fasc. conv.) e, dunque, oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo del corrispettivo per la fornitura di gas liquidi, la cui effettiva consegna non è contestata. In via riconvenzionale parte opponente ha formulato Parte_ richiesta risarcitoria per asseriti danni al macchinario ricondizionato installato presso il
Poliambulatorio di Lendinara, limitandosi a produrre in uno con l'atto di citazione copia di offerta e relativa fattura di intervento di manutenzione, senza alcun riscontro documentale di eventuali negligenze della convenuta opposta nell'esecuzione delle operazioni di Refilling di azoto e di elio commissionate né tanto meno del nesso causale con i malfunzionamenti prospettati dell'apparato di risonanza magnetica, né ha offerto altra prova a supporto (non avendo neppure depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
pagina 3 di 4 Tuttavia, nella fattispecie, l'esame nel merito della vicenda è precluso, risultando assorbente la questione preliminare evidenziata sin dalle verifiche ex art. 171 bis c.p.c. e riguardo alla quale si osserva quanto segue.
La difesa dell'opponente ha allegato all'atto introduttivo, iscritto a ruolo in data 25.10.2024, istanza di rimessione in termini e certificato medico datato 21.10.2024 con diagnosi di lombosciatalgia e prognosi di giorni 2.
Si tratta di una patologia non invalidante che ha consentito al legale di fiducia sia di ricevere la procura dal legale rappresentante di e di attestarne l'autenticità della firma, sia di Parte_2 redigere la citazione (entrambi gli atti recano infatti la data del 22.10.204) e dunque il predetto ben avrebbe potuto anche tempestivamente inoltrare la notifica a mezzo pec dell'opposizione.
Di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 9491/2024 del
09/07/2024, RG n.17305/2024
Condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
14.170,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38213/2024 tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. e DE BONIS GIAN LUCA ( ) VIA P.IVA_1 C.F._1
AUGUSTO RIBOTY, 26 00195 ROMA;
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. DE Parte_1 BONIS GIAN LUCA, oggi sostituito dall'avv. SUANNA MADERNO
Per l'avv. BIGONI ALESSANDRO, Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto introduttivo per l'attore e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38213/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE BONIS GIAN LUCA P.IVA_1 ( ) VIA AUGUSTO RIBOTY, 26 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato C.F._1 presso il difensore
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BIGONI ALESSANDRO e elettivamente domiciliato in via G. Modena n. 3 20129
MILANO presso lo studio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo per l'attore e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Milano la proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 9491/2024 del 09/07/2024, RG n.17305/2024 di pagamento della somma di euro € 173.179,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: - in via principale di dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via di eccezione riconvenzionale di accertare la responsabilità della società opposta nei danni procurati all'attrice nel rifornimento di elio e azoto alla risonanza magnetica presente nei locali del pagina 2 di 4 Poliambulatorio Sant'Anna di Lendinara, e di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti danni conseguenti e che si quantificano in euro 102.500,00 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- di accertare che la fornitura di 4000 litri di elio, non richiesta dall'attrice, ha causato la rottura della Risonanza Magnetica Nucleare sita nella clinica di Lendinara Poliambulatorio Sant'Anna,
e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta per tale fornitura;
- in via subordinata, di limitare la somma dovuta in favore dell'opposta a quanto realmente provato e ritenuto di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: - in via principale di accertare l'intempestività e l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
[...]
di rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 9491/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente e di condannare Parte_2
al pagamento in favore di della somma per
[...] Controparte_1 sorte capitale di € 173.179,25 o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata a verbale mediante lettura in udienza.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 12 settembre 2024 (doc. 7 fasc. conv.), l'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec presso il procuratore di costituito in sede monitoria CP_1 solo in data 23 ottobre 2024 (doc. 8 fasc. conv.) e, dunque, oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo del corrispettivo per la fornitura di gas liquidi, la cui effettiva consegna non è contestata. In via riconvenzionale parte opponente ha formulato Parte_ richiesta risarcitoria per asseriti danni al macchinario ricondizionato installato presso il
Poliambulatorio di Lendinara, limitandosi a produrre in uno con l'atto di citazione copia di offerta e relativa fattura di intervento di manutenzione, senza alcun riscontro documentale di eventuali negligenze della convenuta opposta nell'esecuzione delle operazioni di Refilling di azoto e di elio commissionate né tanto meno del nesso causale con i malfunzionamenti prospettati dell'apparato di risonanza magnetica, né ha offerto altra prova a supporto (non avendo neppure depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
pagina 3 di 4 Tuttavia, nella fattispecie, l'esame nel merito della vicenda è precluso, risultando assorbente la questione preliminare evidenziata sin dalle verifiche ex art. 171 bis c.p.c. e riguardo alla quale si osserva quanto segue.
La difesa dell'opponente ha allegato all'atto introduttivo, iscritto a ruolo in data 25.10.2024, istanza di rimessione in termini e certificato medico datato 21.10.2024 con diagnosi di lombosciatalgia e prognosi di giorni 2.
Si tratta di una patologia non invalidante che ha consentito al legale di fiducia sia di ricevere la procura dal legale rappresentante di e di attestarne l'autenticità della firma, sia di Parte_2 redigere la citazione (entrambi gli atti recano infatti la data del 22.10.204) e dunque il predetto ben avrebbe potuto anche tempestivamente inoltrare la notifica a mezzo pec dell'opposizione.
Di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 9491/2024 del
09/07/2024, RG n.17305/2024
Condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
14.170,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
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