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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 agosto 2024 da e difesi, per procura in calce al Parte_1 Parte_2 ricorso, dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliati in Monreale (PA), Via Roma, 48, presso il loro studio;
ricorrenti contro in persona del AR CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_4 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n.
1 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_1 Parte_2
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
[...] del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 ( Parte_1
e per l'anno scolastico 2018/19 , o per i diversi anni di Parte_2 precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Contr personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.000,00 ( e di € Parte_1
500,00 ( quale contributo alla formazione professionale Parte_2 di parte ricorrente. 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di
[...]
e a usufruire della “Carta elettronica” Pt_1 Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 ( ) e per l'anno scolastico 2018/19 Parte_1
( ), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, Parte_2 Contr condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ) e di € Parte_1
500,00 ) o nella diversa somma risultante dovuta Parte_2
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO:
1) riunire la presente causa con i giudizi indicati a pagina quattro della presente memoria;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2 3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 5 agosto 2024,
[...]
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in Pt_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi AR uffici periferici. Rilevavano i ricorrenti di essere docenti di ruolo con sede di lavoro ( Pt_1 presso l'Istituto Comprensivo “A. Scarpa” di Milano (MI), e ( Parte_2 presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI). aveva prestato servizio in precedenza con i seguenti contratti a Parte_1 tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 5 ottobre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13 settembre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI). aveva prestato servizio in precedenza con i seguenti Parte_2 contratti a tempo determinato (doc.
1.1 fasc. ric.):
- a.s. 2018/19 con contratto annuale (dall'11 settembre fino al 31 agosto), per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI).
Entrambi lamentavano di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto AR
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
All'udienza del 13 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la Difesa ti parte ricorrente insisteva unicamente per l'accoglimento della domanda di Pt_1 per l'anno 2019/20. La causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso di e va accolto solo Parte_1 Parte_2 in parte.
I ricorrenti riferiscono e dimostrano per via documentale di essere docenti di ruolo ( dal 1° settembre 2020, dal 1° Parte_1 Parte_2 settembre 2019) e di avere trascorso della annualità come docenti precari:
Parte_1
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 5 ottobre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13 settembre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI).
Parte_2
- a.s. 2018/19 con contratto annuale (dall'11 settembre fino al 31 agosto), per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI). Riferiscono di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
4 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
5 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
6 4. Nel corso dell'odierna udienza, la Difesa delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento della sola domanda di per l'anno 2019/20, aderendo Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata dal AR
, coerentemente con quella giurisprudenza che riferisce che il
[...] termine iniziale della prescrizione coincide con il giorno della stipula del contratto di docenza, cioè il primo giorno in cui il diritto può essere esercitato.
5. Va riconosciuto quindi alla sola il diritto ad ottenere la Parte_1
c.d. carta docente per l'a.s. 2019/20 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( AR
a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente
[...]
(o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
6. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a AR disposizione di la carta docente (o altro strumento equipollente), Parte_1
7 per l'a.s. 2019/20; per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 13 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 agosto 2024 da e difesi, per procura in calce al Parte_1 Parte_2 ricorso, dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliati in Monreale (PA), Via Roma, 48, presso il loro studio;
ricorrenti contro in persona del AR CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_4 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n.
1 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_1 Parte_2
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
[...] del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 ( Parte_1
e per l'anno scolastico 2018/19 , o per i diversi anni di Parte_2 precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Contr personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.000,00 ( e di € Parte_1
500,00 ( quale contributo alla formazione professionale Parte_2 di parte ricorrente. 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di
[...]
e a usufruire della “Carta elettronica” Pt_1 Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 ( ) e per l'anno scolastico 2018/19 Parte_1
( ), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, Parte_2 Contr condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ) e di € Parte_1
500,00 ) o nella diversa somma risultante dovuta Parte_2
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO:
1) riunire la presente causa con i giudizi indicati a pagina quattro della presente memoria;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2 3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 5 agosto 2024,
[...]
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in Pt_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi AR uffici periferici. Rilevavano i ricorrenti di essere docenti di ruolo con sede di lavoro ( Pt_1 presso l'Istituto Comprensivo “A. Scarpa” di Milano (MI), e ( Parte_2 presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI). aveva prestato servizio in precedenza con i seguenti contratti a Parte_1 tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 5 ottobre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13 settembre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI). aveva prestato servizio in precedenza con i seguenti Parte_2 contratti a tempo determinato (doc.
1.1 fasc. ric.):
- a.s. 2018/19 con contratto annuale (dall'11 settembre fino al 31 agosto), per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI).
Entrambi lamentavano di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto AR
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
All'udienza del 13 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la Difesa ti parte ricorrente insisteva unicamente per l'accoglimento della domanda di Pt_1 per l'anno 2019/20. La causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso di e va accolto solo Parte_1 Parte_2 in parte.
I ricorrenti riferiscono e dimostrano per via documentale di essere docenti di ruolo ( dal 1° settembre 2020, dal 1° Parte_1 Parte_2 settembre 2019) e di avere trascorso della annualità come docenti precari:
Parte_1
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 5 ottobre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13 settembre fino al 30 giugno), per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI).
Parte_2
- a.s. 2018/19 con contratto annuale (dall'11 settembre fino al 31 agosto), per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “A. Rizzoli” di Pregnana Milanese (MI). Riferiscono di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
4 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
5 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
6 4. Nel corso dell'odierna udienza, la Difesa delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento della sola domanda di per l'anno 2019/20, aderendo Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata dal AR
, coerentemente con quella giurisprudenza che riferisce che il
[...] termine iniziale della prescrizione coincide con il giorno della stipula del contratto di docenza, cioè il primo giorno in cui il diritto può essere esercitato.
5. Va riconosciuto quindi alla sola il diritto ad ottenere la Parte_1
c.d. carta docente per l'a.s. 2019/20 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( AR
a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente
[...]
(o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
6. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a AR disposizione di la carta docente (o altro strumento equipollente), Parte_1
7 per l'a.s. 2019/20; per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 13 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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