Articolo 2 della Legge 4 ottobre 2013, n. 117
Articolo 1Articolo 3
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29 ottobre 2013
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative 1. All' articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 , le parole: «24.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «98.000 milioni».
2. All' articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 , le parole: «1.900 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 7 dell'art. 2 della citata legge n. 229 del 2012 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 . Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1-2 (Omissis).
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2013, in 98.000 milioni di euro.
4-6 (Omissis).
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
8-31 (Omissis). ".
Entrata in vigore il 29 ottobre 2013