TAR
Sentenza breve 3 marzo 2026
Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 03/03/2026, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01543/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 04064 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01543/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2026, proposto da
ME AA BR AA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio
Petrarchini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Trionfale 145;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01543/2026 REG.RIC.
– del Decreto di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Roma il 04.12.2025 – Prot. n. M_IT PR_RMSUI
00202564 04/12/2025, notificato al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 11.12.2025, con il quale è stata decretata la revoca del Nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 e art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato in favore del Sig. ME AA BR OM in data
08.11.2023, su istanza del richiedente, Sig. RT Fabrizi, nella qualità di legale rappresentante di FAR PRODUCTION - SOCIETA' COOPERATIVA, presentata in data 27.03.2023, avente n. P/RM/L/Q/2023/104741;
- di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. Daniele
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorso non si rivela fondato in quanto, anche nella presente sede processuale, non risulta che siano state colmate le carenze documentali riguardanti la capacità economica dell'azienda datrice di lavoro né che sia stata data la prova della previa richiesta al centro per l'impiego, elementi che hanno portato all'adozione nei confronti del ricorrente del provvedimento di revoca del nulla osta impugnato; N. 01543/2026 REG.RIC.
- che, invero, non risulta smentito che l'asseverazione presentata dalla azienda/datrice di lavoro si presenti carente delle indicazioni circa la capacità economica dell'impresa, del dettaglio analitico della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico finanziario, del numero di dipendenti già impiegati e del tipo di attività svolta
- che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente, pur avendo nelle more l'istante trovato una nuova occasione di lavoro con l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato;
- che, in punto di omissione non imputabile al ricorrente, ad avviso del Collegio, non si può prescindere dal fatto che, al momento dell'ingresso in Italia, devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro (cfr anche TAR Campania, sez VI, n. 3995/2025);
- che, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione resistente che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01543/2026 REG.RIC.
Daniele ON, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia SI, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 04064 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01543/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2026, proposto da
ME AA BR AA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio
Petrarchini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Trionfale 145;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01543/2026 REG.RIC.
– del Decreto di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Roma il 04.12.2025 – Prot. n. M_IT PR_RMSUI
00202564 04/12/2025, notificato al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 11.12.2025, con il quale è stata decretata la revoca del Nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 e art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato in favore del Sig. ME AA BR OM in data
08.11.2023, su istanza del richiedente, Sig. RT Fabrizi, nella qualità di legale rappresentante di FAR PRODUCTION - SOCIETA' COOPERATIVA, presentata in data 27.03.2023, avente n. P/RM/L/Q/2023/104741;
- di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. Daniele
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorso non si rivela fondato in quanto, anche nella presente sede processuale, non risulta che siano state colmate le carenze documentali riguardanti la capacità economica dell'azienda datrice di lavoro né che sia stata data la prova della previa richiesta al centro per l'impiego, elementi che hanno portato all'adozione nei confronti del ricorrente del provvedimento di revoca del nulla osta impugnato; N. 01543/2026 REG.RIC.
- che, invero, non risulta smentito che l'asseverazione presentata dalla azienda/datrice di lavoro si presenti carente delle indicazioni circa la capacità economica dell'impresa, del dettaglio analitico della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico finanziario, del numero di dipendenti già impiegati e del tipo di attività svolta
- che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente, pur avendo nelle more l'istante trovato una nuova occasione di lavoro con l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato;
- che, in punto di omissione non imputabile al ricorrente, ad avviso del Collegio, non si può prescindere dal fatto che, al momento dell'ingresso in Italia, devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro (cfr anche TAR Campania, sez VI, n. 3995/2025);
- che, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione resistente che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01543/2026 REG.RIC.
Daniele ON, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia SI, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO