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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13535 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 55951/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55951/2024, promossa da:
coniugata (C.F. ), nata in [...] nel 1946; Parte_1 Pt_2 C.F._1
coniugata (C.F. , nata in [...] il CP_1 Per_1 C.F._2
31.01.1968; (C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
13.09.1993; (C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._4 Part 7.08.1997; (poi (C.F. nato in [...] il Parte_5 C.F._5 Part 12.02.1990; (poi (C.F. ), nato in [...] il CP_2 C.F._6
26.01.1992; (C.F. ), nato in [...] il Parte_7 C.F._7
15.06.1977; (C.F. ), nato in [...] il Parte_8 C.F._8
28.12.2007; (C.F. , nato in [...] il Parte_9 C.F._9
28.11.2011, elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Controparte_3 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale, con rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., per sentire accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis sin dalla
1 nascita, quali discendenti della IG.ra , a sua volta figlia del IG. , Parte_1 Persona_2 nato in [...] nel 1912.
Con decreto del 25 marzo 2025, veniva fissata l'udienza per il giorno 1 ottobre 2025. Il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati al a mezzo PEC Controparte_3 in data 26 marzo 2025.
Si costituiva in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Controparte_3
Stato, con memoria difensiva depositata in data 9 luglio 2025, eccependo in via preliminare la tardiva produzione documentale, non opponendosi nel merito alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In data 24 gennaio 2025, parte ricorrente depositava documentazione integrativa. In data 11 settembre 2025, la stessa parte depositava note di trattazione scritta, con le quali insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, replicando alle eccezioni avversarie e depositando ulteriori precedenti giurisprudenziali.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi decisa sulle conclusioni precisate nelle note scritte.
In diritto va esaminata e innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente per tardiva produzione documentale. L'Avvocatura dello Stato lamenta la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda. Tale eccezione è infondata. In primo luogo, si osserva che il deposito effettuato da parte ricorrente in data 24 gennaio 2025 concerneva documenti (doc. n. 1 e doc. n. 5) già ritualmente allegati all'atto introduttivo del 16 dicembre 2024, i quali sono stati unicamente ri-depositati al fine di rendere visibile l'apostilla apposta. Tale attività non ha introdotto alcun fatto nuovo nel processo né ha leso il diritto di difesa della controparte. In secondo luogo, il successivo deposito del 11 settembre 2025, avvenuto contestualmente alle note di trattazione scritta, ha avuto ad oggetto unicamente la produzione di precedenti giurisprudenziali, attività sempre consentita in quanto attinente non all'introduzione di nuove prove fattuali, ma all'esposizione di argomentazioni in diritto. Per tali motivi, l'eccezione viene respinta.
In via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale adito. Ed invero, l'art. 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'avo un cittadino italiano nato in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. E di tutta evidenza, infatti, che la competenza non si possa radicare in IA né sia individuabile un comune di nascita in Italia. Pertanto, per non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per impossibilità di individuazione del giudice naturale, non può non trovare applicazione il criterio generale di cui all'art. 25 c.p.c. ai
Pag. 2 di 5 sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente. Risulta dalla documentazione in atti che la IG.ra Pt_1
(coniugata ), nata a [...] nel 1946, godeva della cittadinanza
[...] Pt_2 italo-libica. Tale status è comprovato dall'estratto del registro anagrafico della ricorrente, depositato come doc. n. 1, che ne attesta la nascita in IA in quell'anno. Si ricorda ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla IA con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in IA, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di IA (7 ottobre 1951), abbiano acquistato la cittadinanza libica. Persona_3
Senonché risulta che si era trasferita in Israele nel 1949, anteriormente Persona_4 alla costituzione del regno di IA (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica), e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana. Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente
Pag. 3 di 5 acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria.
Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana. Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Peraltro, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della “spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Per completezza va detto che la disciplina della cittadinanza italo-libica è regolata da una legge speciale preesistente che quindi è sottratta alle modifiche della legge che riguarda la ciitadinanza iure sanguinis intervenuta con dl 36/25 e relativa legge di conversione.
Pag. 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa 55951/2024 ,così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma 01-10-25
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 55951/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55951/2024, promossa da:
coniugata (C.F. ), nata in [...] nel 1946; Parte_1 Pt_2 C.F._1
coniugata (C.F. , nata in [...] il CP_1 Per_1 C.F._2
31.01.1968; (C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
13.09.1993; (C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._4 Part 7.08.1997; (poi (C.F. nato in [...] il Parte_5 C.F._5 Part 12.02.1990; (poi (C.F. ), nato in [...] il CP_2 C.F._6
26.01.1992; (C.F. ), nato in [...] il Parte_7 C.F._7
15.06.1977; (C.F. ), nato in [...] il Parte_8 C.F._8
28.12.2007; (C.F. , nato in [...] il Parte_9 C.F._9
28.11.2011, elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Controparte_3 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale, con rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., per sentire accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis sin dalla
1 nascita, quali discendenti della IG.ra , a sua volta figlia del IG. , Parte_1 Persona_2 nato in [...] nel 1912.
Con decreto del 25 marzo 2025, veniva fissata l'udienza per il giorno 1 ottobre 2025. Il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati al a mezzo PEC Controparte_3 in data 26 marzo 2025.
Si costituiva in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Controparte_3
Stato, con memoria difensiva depositata in data 9 luglio 2025, eccependo in via preliminare la tardiva produzione documentale, non opponendosi nel merito alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In data 24 gennaio 2025, parte ricorrente depositava documentazione integrativa. In data 11 settembre 2025, la stessa parte depositava note di trattazione scritta, con le quali insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, replicando alle eccezioni avversarie e depositando ulteriori precedenti giurisprudenziali.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi decisa sulle conclusioni precisate nelle note scritte.
In diritto va esaminata e innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente per tardiva produzione documentale. L'Avvocatura dello Stato lamenta la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda. Tale eccezione è infondata. In primo luogo, si osserva che il deposito effettuato da parte ricorrente in data 24 gennaio 2025 concerneva documenti (doc. n. 1 e doc. n. 5) già ritualmente allegati all'atto introduttivo del 16 dicembre 2024, i quali sono stati unicamente ri-depositati al fine di rendere visibile l'apostilla apposta. Tale attività non ha introdotto alcun fatto nuovo nel processo né ha leso il diritto di difesa della controparte. In secondo luogo, il successivo deposito del 11 settembre 2025, avvenuto contestualmente alle note di trattazione scritta, ha avuto ad oggetto unicamente la produzione di precedenti giurisprudenziali, attività sempre consentita in quanto attinente non all'introduzione di nuove prove fattuali, ma all'esposizione di argomentazioni in diritto. Per tali motivi, l'eccezione viene respinta.
In via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale adito. Ed invero, l'art. 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'avo un cittadino italiano nato in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. E di tutta evidenza, infatti, che la competenza non si possa radicare in IA né sia individuabile un comune di nascita in Italia. Pertanto, per non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per impossibilità di individuazione del giudice naturale, non può non trovare applicazione il criterio generale di cui all'art. 25 c.p.c. ai
Pag. 2 di 5 sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente. Risulta dalla documentazione in atti che la IG.ra Pt_1
(coniugata ), nata a [...] nel 1946, godeva della cittadinanza
[...] Pt_2 italo-libica. Tale status è comprovato dall'estratto del registro anagrafico della ricorrente, depositato come doc. n. 1, che ne attesta la nascita in IA in quell'anno. Si ricorda ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla IA con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in IA, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di IA (7 ottobre 1951), abbiano acquistato la cittadinanza libica. Persona_3
Senonché risulta che si era trasferita in Israele nel 1949, anteriormente Persona_4 alla costituzione del regno di IA (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica), e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana. Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente
Pag. 3 di 5 acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria.
Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana. Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Peraltro, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della “spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Per completezza va detto che la disciplina della cittadinanza italo-libica è regolata da una legge speciale preesistente che quindi è sottratta alle modifiche della legge che riguarda la ciitadinanza iure sanguinis intervenuta con dl 36/25 e relativa legge di conversione.
Pag. 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa 55951/2024 ,così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma 01-10-25
Il Giudice
Massimo Marasca
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