TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1465
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 54 CCE

    Il Collegio ritiene che il deposito cauzionale costituisca un onere finanziario che ricade nel divieto generale imposto dall'art. 54 CCE, il quale mira a garantire un trattamento uniforme agli operatori e a tutelare la concorrenza. La norma regolamentare comunale che impone tale deposito è in contrasto con la normativa di rango superiore e deve essere disapplicata.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    Il Collegio ritiene che l'art. 2 dell'Allegato tecnico al Regolamento CUP sia in contrasto con l'art. 54 CCE e debba essere disapplicato, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

  • Accolto
    Contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 54 CCE

    Il Collegio ritiene che l'art. 2 dell'Allegato tecnico al Regolamento CUP sia in contrasto con l'art. 54 CCE e debba essere disapplicato.

  • Accolto
    Indebito versamento del deposito cauzionale

    In conseguenza dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, il Collegio condanna il Comune alla restituzione della somma indebitamente versata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1465
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1465
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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