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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3768/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37439 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 luglio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 37439, notificato il 15 febbraio 2023, relativo alla TARI per gli anni 2017 e 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili “inesistenza” della notificazione dell'atto impugnato;
mancanza di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
prescrizione).
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 30 novembre 2023 n. 3768/4/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo insussistenti i vizi denunziati.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo i motivi di ricorso (inesistenza della notifica;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
prescrizione).
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 22 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla notifica, deve ribadirsi che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione
(si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 1. n.890/82, come modificato dall'art.20 1. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
In ogni caso, correttamente il primo giudice ha rilevato che, non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica, ma, eventualmente, di nullità, rileverebbe la sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione. Ugualmente infondata è l'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'atto.
Invero, l'atto risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
D'altra parte, in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n. 12756 che questa
Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma
87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Peraltro, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega e non è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass., trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui "l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l' autore secondo le norme positive"), della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva >>).
Non sussiste, poi, il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “l'avviso specifica puntualmente le ragioni della pretesa
(individuazione dell'utenza, determinazione degli importi dovuti). Tanto più che, come documentato dall'Amministrazione, il recupero procedeva a denuncia di utenza a suo tempo presentata dal contribuente.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili”.
A ciò si aggiunga, d'altra parte, il giudicato già formatosi sulla medesima questione riguardo agli identici atti di accertamento relativi agli anni precedenti (v. controdeduzioni dell'appellato; mentre, per contro, non risultano allegate dall'appellante le due sentenze asseritamente a lui favorevoli indicate nella memoria depositata il 22 gennaio 2026).
Deve respingersi, infine, l'eccezione di prescrizione.
Opera, invero, nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.
Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2017 e entro il 31 dicembre 2023 per l'anno 2018 e, dunque, tenuto conto della sospensione disposta dalle norme per l'emergenza COVID richiamate dall'appellato, anche per l'anno 2017 la notifica, effettuata in data 15 febbraio 2023, è avvenuta entro il predetto termine quinquennale.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 1.300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3768/4/23 resa in data 30 novembre 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 1.300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3768/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37439 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 luglio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 37439, notificato il 15 febbraio 2023, relativo alla TARI per gli anni 2017 e 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili “inesistenza” della notificazione dell'atto impugnato;
mancanza di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
prescrizione).
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 30 novembre 2023 n. 3768/4/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo insussistenti i vizi denunziati.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo i motivi di ricorso (inesistenza della notifica;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
prescrizione).
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 22 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla notifica, deve ribadirsi che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione
(si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 1. n.890/82, come modificato dall'art.20 1. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
In ogni caso, correttamente il primo giudice ha rilevato che, non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica, ma, eventualmente, di nullità, rileverebbe la sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione. Ugualmente infondata è l'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'atto.
Invero, l'atto risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
D'altra parte, in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n. 12756 che questa
Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma
87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Peraltro, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega e non è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass., trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui "l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l' autore secondo le norme positive"), della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva >>).
Non sussiste, poi, il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “l'avviso specifica puntualmente le ragioni della pretesa
(individuazione dell'utenza, determinazione degli importi dovuti). Tanto più che, come documentato dall'Amministrazione, il recupero procedeva a denuncia di utenza a suo tempo presentata dal contribuente.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili”.
A ciò si aggiunga, d'altra parte, il giudicato già formatosi sulla medesima questione riguardo agli identici atti di accertamento relativi agli anni precedenti (v. controdeduzioni dell'appellato; mentre, per contro, non risultano allegate dall'appellante le due sentenze asseritamente a lui favorevoli indicate nella memoria depositata il 22 gennaio 2026).
Deve respingersi, infine, l'eccezione di prescrizione.
Opera, invero, nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.
Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2017 e entro il 31 dicembre 2023 per l'anno 2018 e, dunque, tenuto conto della sospensione disposta dalle norme per l'emergenza COVID richiamate dall'appellato, anche per l'anno 2017 la notifica, effettuata in data 15 febbraio 2023, è avvenuta entro il predetto termine quinquennale.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 1.300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3768/4/23 resa in data 30 novembre 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 1.300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente