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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente rel
Dott.ssa Anna Bora Consigliere.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 242.2025 promosso da
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Mandelli
APPELLANTE nei confronti di
C.F. , rappresentata difesa dall'Avv. Tomas Controparte_1 C.F._2
Delmonte
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 04.02.2025 e pubblicata in data 05.02.2025 nella causa iscritta al n. 1611.2024
R.G
CONCLUSIONI
Dell'appellante conclude come da note del 4.07.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Ancona, contrariis reiectis:- accogliere in diritto e nel merito il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 82/2025 Tribunale di
Pesaro emessa in data 04.02.2025, depositata e pubblicata in data 05.02.2025 nel procedimento a Ruolo Generale n. 1611/2024 Tribunale di Pesaro oggetto di gravame per tutte le ragioni espresse nella presente impugnazione e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione tra i coniugi a carico del signor Con vittoria di spese, Parte_1 compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Dell'appellata conclude come da memoria di costituzione del 17.06.2025: “si chiede che le spese processuali siano integralmente compensate tra le parti”.
Del Procuratore Generale: “rilevato che le doglianze esposte appaiono infondate e la decisione contestata è supportata da motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, parametrata alle risultanze dell'attività istruttoria svolta e meritevole di conferma.
Chiede il rigetto dell'istanza sospensiva se presentata e dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.82.2025 pubblicata il 5 febbraio 2025 il Tribunale di Pesaro, nel giudizio tra ed dichiarava la separazione personale dei Controparte_1 Parte_1 coniugi, accoglieva la domanda di addebito della separazione formulata dalla CP_1
e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la statuizione di Parte_1 addebito della separazione con vittoria di spese di entrambi in gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha dichiarato di non opporsi all'appello, per CP_1 intervenuto accordo in tal senso tra le parti” chiedendo però che le spese processuali fossero integralmente compensate.
Con note di trattazione scritta il ha contestato la comparsa limitatamente Pt_1 all'esistenza di un accordo tra le parti sulla pronuncia di addebito, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni e depositando la richiesta di archiviazione datata
18.03.2025 relativa al procedimento penale a suo carico (RG n. 2390/2024).
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 9.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza che ha accolto la richiesta di addebito della separazione formulata dalla lamentando la CP_1 violazione degli art.132,115,116 cpc e 151,2627 -2727-2729 cc.
A tal riguardo deduce che:
-il primo giudice non ha adeguatamente valutato e non ha tenuto in considerazione gli elementi documentali prodotti in atti (le S.I.T. rese in data 19.09.2024 dal medico della il Dott. ; gli estratti del conto corrente bancario comune ai CP_1 Persona_1 coniugi -doc n. 9 e 10), gli elementi indiziari raccolti nel giudizio, nonché il comportamento processuale tenuto dalle parti;
- il Tribunale, sul punto, si è concentrato esclusivamente sul certificato di pronto soccorso del 12 agosto 2024 valutando erroneamente la tipologia delle lesioni patite e ritenendo provato il fatto che dette lesioni siano state cagionate dall'appellante, nonostante il tempo trascorso (5 gg) dalla data in cui le lesioni sono state riportate e quella in cui la i recò al Pronto soccorso. Pt_2
- Segnala l'assenza nell'arco di tutto il matrimonio “durato cinquant'anni, di qualsivoglia diffida, azione, civile e/o penale (es. querela e/o denuncia);”
- denuncia i numerosi prelievi non autorizzati eseguiti dall'appellata dal conto corrente bancario comune con il marito e l' incasso di polizze e titoli.
L'appellante lamenta infine l'omessa motivazione da parte del tribunale in ordine al rigetto delle istanze istruttorie (interrogatorio formale dell'appellata e prova testimoniale) riproposte nel presente grado.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la pronuncia di addebito costituisce una situazione giuridica indisponibile, che trova fondamento nell'accertamento che l'intollerabilità della convivenza discende dalla violazione dei doveri del matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi.
E' dunque inefficace l'adesione dell'appellata all'appello e l'eventuale accordo intervenuto sul punto tra le parti (contestato peraltro dall'appellante).
Ciò posto, nel caso di specie non appare provata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, essenzialmente fondata su un episodio di violenza ai danni della vvenuto in data 7 agosto 2024. CP_1
Va premesso che all'episodio non ha assistito alcun testimone, mentre è pacifico che la i sia recata al pronto soccorso solo a distanza di cinque giorni dall'evento. CP_1
Le lesioni riscontrate nel certificato medico del pronto soccorso (contusioni alla spalla, alla clavicola destra, al capo e al ginocchio), inoltre, sono compatibili anche con una caduta accidentale e non sono necessariamente riconducibili all'aggressione da parte di un terzo.
A ciò si aggiunga che l'appellata, nel costituirsi nel presente grado, come già rilevato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento dell'appello.
Si rileva, infine, che in data 18.03.2025 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pesaro ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dello per maltrattamenti nei confronti del coniuge. Pt_1
Quanto alle spese, l'accoglimento dell'appello implica una nuova regolazione delle stesse.
Considerata la peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione e valutata la condotta processuale dell'appellata, che, come già evidenziato, non si è opposta all'accoglimento dell' appello, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Pesaro nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
- Revoca l'addebito della separazione ad Parte_1
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente rel
Dott.ssa Anna Bora Consigliere.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 242.2025 promosso da
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Mandelli
APPELLANTE nei confronti di
C.F. , rappresentata difesa dall'Avv. Tomas Controparte_1 C.F._2
Delmonte
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 04.02.2025 e pubblicata in data 05.02.2025 nella causa iscritta al n. 1611.2024
R.G
CONCLUSIONI
Dell'appellante conclude come da note del 4.07.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Ancona, contrariis reiectis:- accogliere in diritto e nel merito il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 82/2025 Tribunale di
Pesaro emessa in data 04.02.2025, depositata e pubblicata in data 05.02.2025 nel procedimento a Ruolo Generale n. 1611/2024 Tribunale di Pesaro oggetto di gravame per tutte le ragioni espresse nella presente impugnazione e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione tra i coniugi a carico del signor Con vittoria di spese, Parte_1 compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Dell'appellata conclude come da memoria di costituzione del 17.06.2025: “si chiede che le spese processuali siano integralmente compensate tra le parti”.
Del Procuratore Generale: “rilevato che le doglianze esposte appaiono infondate e la decisione contestata è supportata da motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, parametrata alle risultanze dell'attività istruttoria svolta e meritevole di conferma.
Chiede il rigetto dell'istanza sospensiva se presentata e dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.82.2025 pubblicata il 5 febbraio 2025 il Tribunale di Pesaro, nel giudizio tra ed dichiarava la separazione personale dei Controparte_1 Parte_1 coniugi, accoglieva la domanda di addebito della separazione formulata dalla CP_1
e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la statuizione di Parte_1 addebito della separazione con vittoria di spese di entrambi in gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha dichiarato di non opporsi all'appello, per CP_1 intervenuto accordo in tal senso tra le parti” chiedendo però che le spese processuali fossero integralmente compensate.
Con note di trattazione scritta il ha contestato la comparsa limitatamente Pt_1 all'esistenza di un accordo tra le parti sulla pronuncia di addebito, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni e depositando la richiesta di archiviazione datata
18.03.2025 relativa al procedimento penale a suo carico (RG n. 2390/2024).
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 9.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza che ha accolto la richiesta di addebito della separazione formulata dalla lamentando la CP_1 violazione degli art.132,115,116 cpc e 151,2627 -2727-2729 cc.
A tal riguardo deduce che:
-il primo giudice non ha adeguatamente valutato e non ha tenuto in considerazione gli elementi documentali prodotti in atti (le S.I.T. rese in data 19.09.2024 dal medico della il Dott. ; gli estratti del conto corrente bancario comune ai CP_1 Persona_1 coniugi -doc n. 9 e 10), gli elementi indiziari raccolti nel giudizio, nonché il comportamento processuale tenuto dalle parti;
- il Tribunale, sul punto, si è concentrato esclusivamente sul certificato di pronto soccorso del 12 agosto 2024 valutando erroneamente la tipologia delle lesioni patite e ritenendo provato il fatto che dette lesioni siano state cagionate dall'appellante, nonostante il tempo trascorso (5 gg) dalla data in cui le lesioni sono state riportate e quella in cui la i recò al Pronto soccorso. Pt_2
- Segnala l'assenza nell'arco di tutto il matrimonio “durato cinquant'anni, di qualsivoglia diffida, azione, civile e/o penale (es. querela e/o denuncia);”
- denuncia i numerosi prelievi non autorizzati eseguiti dall'appellata dal conto corrente bancario comune con il marito e l' incasso di polizze e titoli.
L'appellante lamenta infine l'omessa motivazione da parte del tribunale in ordine al rigetto delle istanze istruttorie (interrogatorio formale dell'appellata e prova testimoniale) riproposte nel presente grado.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la pronuncia di addebito costituisce una situazione giuridica indisponibile, che trova fondamento nell'accertamento che l'intollerabilità della convivenza discende dalla violazione dei doveri del matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi.
E' dunque inefficace l'adesione dell'appellata all'appello e l'eventuale accordo intervenuto sul punto tra le parti (contestato peraltro dall'appellante).
Ciò posto, nel caso di specie non appare provata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, essenzialmente fondata su un episodio di violenza ai danni della vvenuto in data 7 agosto 2024. CP_1
Va premesso che all'episodio non ha assistito alcun testimone, mentre è pacifico che la i sia recata al pronto soccorso solo a distanza di cinque giorni dall'evento. CP_1
Le lesioni riscontrate nel certificato medico del pronto soccorso (contusioni alla spalla, alla clavicola destra, al capo e al ginocchio), inoltre, sono compatibili anche con una caduta accidentale e non sono necessariamente riconducibili all'aggressione da parte di un terzo.
A ciò si aggiunga che l'appellata, nel costituirsi nel presente grado, come già rilevato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento dell'appello.
Si rileva, infine, che in data 18.03.2025 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pesaro ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dello per maltrattamenti nei confronti del coniuge. Pt_1
Quanto alle spese, l'accoglimento dell'appello implica una nuova regolazione delle stesse.
Considerata la peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione e valutata la condotta processuale dell'appellata, che, come già evidenziato, non si è opposta all'accoglimento dell' appello, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Pesaro nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
- Revoca l'addebito della separazione ad Parte_1
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico