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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1056 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale si riporta alle conclusioni della CTU chiedendo che la causa sia decisa con vittoria di spese da distrarre e per l'avv. CP_1
DR SS in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale impugna e contesta la CTU e ne chiede il rinnovo. Comunque insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1056 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ INAIL - VIA DALMAZIA CP_1 P.IVA_1
32 66034 LANCIANO con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.9.2024 parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale meniscosi del CP_1
corno posteriore del menisco mediale.” e che la domande erano stati respinte , adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo o rendita per le malattie denunciate con un danno biologico pari o superiore al 7/% o nell'altra misura accertata in corso di causa, con unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale serramentista.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi e acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha dal 1983 per varie ditte e società.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente lavora quale serramentista. In particolare il teste fratello del ricorrente ha precisato che il ricorrente Pt_1
lavora quale serramentista dal 1989/1990 e di aver lavorato con lo stesso per tre anni mentre il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente dal 2003 Testimone_1
al 2018.
Gli stessi testi hanno confermato sia che il signor si occupa della Pt_1
realizzazione e manutenzione di infissi e serramenti, provvedendo anche al montaggio e smontaggio degli stessi sia che lo stesso nello svolgimento delle sue mansioni effettua continui movimenti delle ginocchia e rimane accovacciato a terra.
Infine i testi hanno anche confermato che l'orario di lavoro del ricorrente è di almeno otto ore al giorno per cinque giorni a settimana ed il teste ha precisato che il Pt_1
fratello talvolta talvolta lavora anche per 10 ore al giorno e di sabato.
Il C.T.U. dott. a ritenuto che “il sig. è affetto da: • ginocchio Per_1 Parte_1
destro: Esiti di meniscectomia selettiva del menisco esterno ed interno, con marcata meniscosi delle componenti residue in particolare del corno posteriore del menisco interno e del corno anteriore del menisco esterno, segni di condropatia femoro-tibiale mediale e femoro-rotulea, ispessimento reattivo e fibro-cicatriziale delle settature del corpo adiposo di Hoffa, minimo versamento articolare, minima distensione reattiva della borsa infra rotulea. Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 6% (sei per cento), con decorrenza dalla domanda del 14/12/2022. Relativamente alla unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si precisa che sulla base CP_1
degli atti risultano altre patologie con danno biologico del 14% (Indicazione riportata nel Ricorso Legale di parte attrice) per Deficit uditivo bilaterale pantonale maggiore sulle frequenze acute (6% e complessivo dell'11%) e esiti di piccola E.D. a sfumata ripercussione funzionale (4%), e pertanto, il danno biologico complessivo (ipoacusia, altro, ernia discale e ginocchio destro), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del
19% (diciannove per cento), dalla domanda del 14/12/2022.” La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 6% così complessivamente del 19%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (19%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 31.10.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza