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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polia - Piazza Dr Pizzonia 89813 Polia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 171/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Polia, la società Ricorrente_1 S.R.L., c. f. P.IVA_1, con sede legale in Roma (RM), Indirizzo_1 , c.a.p. 00192, in persona dei rappresentanti legali pro tempore dott. Rappresentante_1, c.f. CF_Rappresentante_1, nato ad [...] l'Data nascita_1, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, congiuntamente, dott.ssa Rappresentante_2, c.f. CF_Rappresentante_2, nata a [...] il data nascita_2 , in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dalla Prof. Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_1, dall'Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio “Difensore_3. Studio Legale Tributario fondato da Nominativo_3” in Roma (RM), Indirizzo_2, appellava la sentenza n. 171/2023, pronunciata dalla sezione n. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia in data 9 febbraio 2023, depositata in data 6 marzo 2023, nella parte in cui tale sentenza aveva confermato l'avviso di accertamento Tasi n.10, del 18 marzo 2022 (n. prot. gen. 1063 del 18 marzo 2022), notificato il 29 marzo 2022, emesso dal Comune di Polia e relativo all'anno d'imposta 2016.
Allegava l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere legittimo l'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune di Polia con riferimento alla torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3: ciò perché tale atto era fondato su accertamento catastale che, seppure confermato nei due gradi di merito, era stato oggetto di ricorso per Cassazione, perché palesemente illegittimo;
concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo, in riforma in parte qua della sentenza impugnata,
l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento in questione o, in subordine la sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio di Cassazione relativo alla rendita presupposta;
il tutto con vittoria di spese.
L'appellato non si costituiva.
La stessa appellante depositava memoria illustrativa, con allegata la sentenza della Suprema Corte riguardante l'impugnazione della rendita.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione.
All'odierna camera di Consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
la Suprema Corte, con l'ordinanza n.2232/2025, che ha accolto il ricorso dell'appellante relativo al giudizio sulle rendita posta a base dell'atto impugnato, nell'affermare: “ La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica,
è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale.
3.11. Proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell'impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell'ambito di quella giurisdizione di «impugnazione- merito» che è propria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri.”, ha chiaramente affermato l'illegittimità di tale accertamento, con ciò provocando la sopravvenuta illegittimità, in parte qua dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
In conclusione l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento anche dell'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune di Polia e riguardante la torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3 e compensazione delle spese del giudizio, attese le ragione della decisione.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla anche l'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune, riguardante la torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo IO Genise
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polia - Piazza Dr Pizzonia 89813 Polia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 171/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Polia, la società Ricorrente_1 S.R.L., c. f. P.IVA_1, con sede legale in Roma (RM), Indirizzo_1 , c.a.p. 00192, in persona dei rappresentanti legali pro tempore dott. Rappresentante_1, c.f. CF_Rappresentante_1, nato ad [...] l'Data nascita_1, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, congiuntamente, dott.ssa Rappresentante_2, c.f. CF_Rappresentante_2, nata a [...] il data nascita_2 , in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dalla Prof. Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_1, dall'Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio “Difensore_3. Studio Legale Tributario fondato da Nominativo_3” in Roma (RM), Indirizzo_2, appellava la sentenza n. 171/2023, pronunciata dalla sezione n. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia in data 9 febbraio 2023, depositata in data 6 marzo 2023, nella parte in cui tale sentenza aveva confermato l'avviso di accertamento Tasi n.10, del 18 marzo 2022 (n. prot. gen. 1063 del 18 marzo 2022), notificato il 29 marzo 2022, emesso dal Comune di Polia e relativo all'anno d'imposta 2016.
Allegava l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere legittimo l'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune di Polia con riferimento alla torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3: ciò perché tale atto era fondato su accertamento catastale che, seppure confermato nei due gradi di merito, era stato oggetto di ricorso per Cassazione, perché palesemente illegittimo;
concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo, in riforma in parte qua della sentenza impugnata,
l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento in questione o, in subordine la sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio di Cassazione relativo alla rendita presupposta;
il tutto con vittoria di spese.
L'appellato non si costituiva.
La stessa appellante depositava memoria illustrativa, con allegata la sentenza della Suprema Corte riguardante l'impugnazione della rendita.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione.
All'odierna camera di Consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
la Suprema Corte, con l'ordinanza n.2232/2025, che ha accolto il ricorso dell'appellante relativo al giudizio sulle rendita posta a base dell'atto impugnato, nell'affermare: “ La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica,
è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale.
3.11. Proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell'impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell'ambito di quella giurisdizione di «impugnazione- merito» che è propria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri.”, ha chiaramente affermato l'illegittimità di tale accertamento, con ciò provocando la sopravvenuta illegittimità, in parte qua dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
In conclusione l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento anche dell'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune di Polia e riguardante la torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3 e compensazione delle spese del giudizio, attese le ragione della decisione.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla anche l'accertamento relativo alla tassa pretesa per il mese di dicembre 2016 dal Comune, riguardante la torre iscritta in Catasto al Foglio n. Indirizzo_3.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo IO Genise