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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice CI RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13036 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
, in proprio e n.q. di erede di nata a [...] il Parte_1 Persona_1
03/06/1938 ed ivi deceduta in data 30/10/2006 (avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e
IC AN);
Attrice
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Fabio Amico);
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha chiesto la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso eziologicamente riconducibile, Persona_1
secondo la prospettazione attorea, alla condotta negligente e imperita dei sanitari dell' Villa Sofia-Cervello che l'ebbero in cura nel 2005. CP_2
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_1
ha contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto.
Deve, preliminarmente, essere esamina l'eccezione di difetto di titolarità del diritto fatto valere iure hereditario, sollevata da parte convenuta in ragione della mancata dimostrazione da parte di della qualità di erede della de cuius Parte_1 Persona_1
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al 1 risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. n. 22730/2021).
Il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – essere data con ogni mezzo (Cass. n. 19254/2024; Cass. n. 22192/2020; Cass. n. 7276/2006; Cass. n.
4414/1999).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).
L'azione proposta per far valere un credito del de cuius costituisce tacita accettazione dell'eredità (Cass. n. 16594/2025).
La Suprema Corte ha chiarito che anche una istanza proposta in sede non contenziosa determina l'accettazione dell'eredità in forma tacita ove l'atto necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. n. 19833/2019).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha contestato lo status di figlia dell'attrice, per essere stato provato nel procedimento di ATP, ma ha contestato la qualità di erede in capo alla stessa, non avendo offerto alcun elemento dal quale desumere l'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
Inoltre, la convenuta ha eccepito che non poteva a tal fine essere valorizzato né l'avvio del procedimento per ATP nel 2019, né l'avvio del presente giudizio, in quanto dette azioni sono
2 state avviate a distanza di oltre 10 anni dalla data di apertura della successione (30/10/2006), allorquando il diritto di accettare era prescritto.
L'eccezione è fondata.
È principio pacifico in giurisprudenza che “un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione (Cass. n. 12646/2020;
Cass. n. 3529/1969).
Nel caso in esame, l'attrice non ha provato di avere accettato l'eredità di Per_1
espressamente o tacitamente, prima dello spirare del termine decennale di
[...]
prescrizione del diritto di accettazione ex art. 480 c.c..
In particolare, a fronte della tempestiva eccezione di parte convenuta, non può riconoscersi in capo all'attrice la qualità di erede per accettazione tacita dell'eredità, implicita nell'esercizio dell'azione per ATP o nell'esercizio della presente azione risarcitoria, stante che al momento dell'introduzione dei suddetti procedimenti, il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità dalla data di apertura della successione (30/10/2006) era già spirato.
Né può essere valorizzata a tal fine la missiva datata 10/02/2009, con la quale il procuratore dell'attrice ha chiesto alla struttura sanitaria il rilascio di copia della cartella clinica e del referto istologico della non trattandosi di atto che il chiamato non Per_1
avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Invero, tale potere può essere esercitato indipendentemente dalla qualità ereditaria e senza che ciò comporti alcuna successione.
Pertanto, le domande risarcitorie iure hereditario (danno terminale, danno da perdita di chance e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione) devono essere rigettate.
Deve essere, parimenti, rigettata la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Emerge dalla documentazione versata in atti e dalla c.t.u. espletata nel procedimento di
ATP, che nell'ottobre de 2005 la paziente è stata sottoposta ad isteroscopia con evidenza istologica di quadro sospetto per neoplasia;
per tale ragione, una volta correttamente sospettato il carcinoma dell'endometrio mediante prelievo citologico (isteroscopia), correttamente i sanitari optavano per il trattamento chirurgico radicale con asportazione totale dell'utero (isterectomia) e degli annessi. L'esame istologico delle strutture anatomiche asportate ha evidenziato un “adenocarcinoma scarsamente differenziato che si estende fino all'istmo e
3 a livello del corpo infiltra tutta la parete muscolare risparmiando la sierosa. Collo, esocervice e annessi esenti da infiltrazione”.
I c.t.u. hanno evidenziato che “sulla scorta di tale esame istologico non si può risalire al tipo istologico (istotipo) del tumore, la cui aggressività è correlata esclusivamente al suo grado di differenziazione. Tuttavia, la sierosa, il collo (esocervice) e gli annessi risultavano esenti da infiltrazione, venendo quindi considerato confinato. Sulla scorta dei dati di letteratura inerenti l'epoca in cui si svolsero
i fatti, emerge come in siffatti casi alcuni Autori non eseguivano alcun trattamento adiuvante post- operatorio, con lo scopo di ridurre la probabilità di una ripresa locale e/o a distanza del tumore, quali la radioterapia pelvica e/o la brachiterapia endo-vaginale (conosciuta anche come radioterapia interna o curieterapia di radioterapia in cui una sorgente di radiazioni è collocata all'interno o vicino alla zona da trattare) o, nei casi considerati più aggressivi, la chemioterapia”.
La paziente accedeva il 22/10/2006 presso il PS dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello presentando un quadro primariamente neurologico, venendo quindi posta diagnosi di “coma di grado II” per cui nel “sospetto di ictus cerebrale in territorio silviano sinistro in diabetica IR e con sospetta ingestione di BDZ”, veniva ricoverata in data 23/10/2006 presso l'Ospedale Villa Sofia di Palermo con diagnosi di “stato comatoso di NDD”: durante tale ricovero venivano effettuati esami TC e controlli strumentali che escludevano, tuttavia, problematiche ischemiche, mentre un esame ecografico dell'addome eseguito in pari data risultava negativo. Stante l'evidenza di oligoanuria, nel sospetto di una idronefrosi bilaterale ostruttiva, veniva posta indicazione a derivazione urinaria nefrostomica che tuttavia non poteva essere posizionata, venendo consigliata esecuzione di esame TC dell'addome, non eseguito. In data 25/10 un nuovo esame ecografico urinario mostrava “dopo riempimento vescicale con soluzione fisiologica si rileva formazione iperecogena che infiltra le pareti vescicali determinando bilateralmente a monte ureteroidronefrosi”.
I c.t.u., in merito all'ecografia dell'apparato urinario del 25/10/2006 hanno rilevato che
“Tale referto, infatti, anche se incompleto e aspecifico, descrive un quadro ben diverso dal precedente esame condotto 2 giorni prima e risultato del tutto negativo;
infatti, viene rilevata una formazione iperecogena infiltrante le pareti vescicali causa di ureteroidronefrosi bilaterale: tuttavia, la presenza di una (sola, nddrr) formazione iperecogena, tale da determinare l'ureteroidronefrosi bilaterale non dovrebbe essere difficile da visualizzare, per cui non appare chiaro in tal senso il motivo della mancata evidenziazione all'esame precedente. Questo potrebbe fare supporre un errore di valutazione che spesso si fa durante una pratica ecografica, ovvero una errata interpretazione di un artefatto ovvero ancora un errore di interpretazione dell'immagine. Un artefatto ecografico può essere definito come una informazione falsa, multipla o distorta generata dalla macchina o dalla interazione degli ultrasuoni con i tessuti. In questi casi per dirimere ogni dubbio è fondamentale un approfondimento diagnostico (TAC,
4 RNM), che può definire meglio il quesito diagnostico valutando in modo approfondito la presenza o meno della neoformazione. Purtroppo, la TC addome nel caso in esame non venne mai eseguita”.
Pertanto, hanno ritenuto che “non è possibile dare un peso specifico al suddetto dato ecografico, in quanto come già detto risulta in contraddizione con la precedente ecografia addominale (negativa) eseguita due giorni prima e, soprattutto, non appare agevole in assenza delle immagini chiarire le dimensioni di questa formazione iperecogena tale da determinare idronefrosi bilaterale”.
I consulenti hanno, quindi ritenuto che “Posto che il reperto ecografico sopra riportato non consente una definizione diagnostica differenziale circa la possibile natura di questa “formazione iperecogena”, le cui dimensioni, come detto, non risultano riportate, non appare condivisibile la diagnosi di “metastasi pelvica” formulata dai sanitari ,così come del resto non appare condivisibile la diagnosi di
“reictus cerebrale ischemico”, posto che dalla documentazione in nostro possesso gli esami TC encefalo prodotti non evidenziavano mai, nell'intervallo tra il 23.10 e il 26.10.2006 la comparsa di aree ischemiche di recente insorgenza. In tal senso, stante anche l'assenza di un esame autoptico univocamente indicativo della causa di morte, non è possibile sapere, appunto, quali siano le cause che hanno portato al decesso della signora e conseguentemente, per quanto di interesse nel nostro Per_1 caso, se questo sia stato dovuto direttamente all'adenocarcinoma uterino”.
In conclusione, il collegio medico ha escluso profili di responsabilità in capo alla struttura convenuta, posto che “in relazione al primo ricovero del 26.10.2005, l'azienda non ha omesso di effettuare necessari approfondimenti clinico-diagnostici, atteso il fatto che è stato effettuato il previsto esame isto-citologico e sulla base di questo veniva, correttamente e prudentemente, eseguito intervento chirurgico di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale nel corso del secondo ricovero. In relazione
a quest'ultimo, ancora, non emerge alcuna omissione dell'esame istologico, prodotto da parte Resistente durante le operazioni di consulenza, non essendo dato sapere tuttavia se le risultanze dell'esame istologico siano state o meno rese note alla paziente, ed in caso negativo se ciò per difetto di comunicazione ascrivibile alla Azienda ovvero per mancato ritorno della paziente ai previsti controlli post-operatori.
Come detto, in ogni caso, sulla scorta della tipologia del tumore e del suo stadio, nonché sulla base delle conoscenze dell'epoca, non era mandatorio inviare la paziente a controllo oncologico o, meglio, era “più probabile che non” che un eventuale controllo oncologico non avrebbe portato alla prescrizione di terapia adiuvante, ma solo un follow-up clinico-strumentale. Ciò nonostante, stante l'assenza di un esame autoptico, ma anche sulla base della sola documentazione prodotta inerente l'iter clinico vissuto dalla paziente nell'ottobre del 2006, subito prima del decesso, non è possibile riconoscere un danno alla salute nei riguardi della de cuius sig.ra , atteso che gli accertamenti clinico-strumentali Persona_1 condotti non evidenziavano una chiara ed univoca correlazione tra la neoplasia inizialmente patita dalla paziente ed il decesso”.
5 Pertanto, deve ritenersi insussistente a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta alcun profilo di responsabilità professionale, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
In applicazione del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e del procedimento di ATP, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità).
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande proposte da;
Parte_1
condanna alla rifusione a favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00, oltre iva
[...]
e cpa come per legge nonché delle spese del procedimento di ATP, che si liquidano €
3.056,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Palermo, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
CI RR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice CI RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13036 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
, in proprio e n.q. di erede di nata a [...] il Parte_1 Persona_1
03/06/1938 ed ivi deceduta in data 30/10/2006 (avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e
IC AN);
Attrice
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Fabio Amico);
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha chiesto la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso eziologicamente riconducibile, Persona_1
secondo la prospettazione attorea, alla condotta negligente e imperita dei sanitari dell' Villa Sofia-Cervello che l'ebbero in cura nel 2005. CP_2
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_1
ha contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto.
Deve, preliminarmente, essere esamina l'eccezione di difetto di titolarità del diritto fatto valere iure hereditario, sollevata da parte convenuta in ragione della mancata dimostrazione da parte di della qualità di erede della de cuius Parte_1 Persona_1
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al 1 risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. n. 22730/2021).
Il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – essere data con ogni mezzo (Cass. n. 19254/2024; Cass. n. 22192/2020; Cass. n. 7276/2006; Cass. n.
4414/1999).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).
L'azione proposta per far valere un credito del de cuius costituisce tacita accettazione dell'eredità (Cass. n. 16594/2025).
La Suprema Corte ha chiarito che anche una istanza proposta in sede non contenziosa determina l'accettazione dell'eredità in forma tacita ove l'atto necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. n. 19833/2019).
Nel caso in esame, parte convenuta non ha contestato lo status di figlia dell'attrice, per essere stato provato nel procedimento di ATP, ma ha contestato la qualità di erede in capo alla stessa, non avendo offerto alcun elemento dal quale desumere l'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
Inoltre, la convenuta ha eccepito che non poteva a tal fine essere valorizzato né l'avvio del procedimento per ATP nel 2019, né l'avvio del presente giudizio, in quanto dette azioni sono
2 state avviate a distanza di oltre 10 anni dalla data di apertura della successione (30/10/2006), allorquando il diritto di accettare era prescritto.
L'eccezione è fondata.
È principio pacifico in giurisprudenza che “un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione (Cass. n. 12646/2020;
Cass. n. 3529/1969).
Nel caso in esame, l'attrice non ha provato di avere accettato l'eredità di Per_1
espressamente o tacitamente, prima dello spirare del termine decennale di
[...]
prescrizione del diritto di accettazione ex art. 480 c.c..
In particolare, a fronte della tempestiva eccezione di parte convenuta, non può riconoscersi in capo all'attrice la qualità di erede per accettazione tacita dell'eredità, implicita nell'esercizio dell'azione per ATP o nell'esercizio della presente azione risarcitoria, stante che al momento dell'introduzione dei suddetti procedimenti, il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità dalla data di apertura della successione (30/10/2006) era già spirato.
Né può essere valorizzata a tal fine la missiva datata 10/02/2009, con la quale il procuratore dell'attrice ha chiesto alla struttura sanitaria il rilascio di copia della cartella clinica e del referto istologico della non trattandosi di atto che il chiamato non Per_1
avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Invero, tale potere può essere esercitato indipendentemente dalla qualità ereditaria e senza che ciò comporti alcuna successione.
Pertanto, le domande risarcitorie iure hereditario (danno terminale, danno da perdita di chance e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione) devono essere rigettate.
Deve essere, parimenti, rigettata la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Emerge dalla documentazione versata in atti e dalla c.t.u. espletata nel procedimento di
ATP, che nell'ottobre de 2005 la paziente è stata sottoposta ad isteroscopia con evidenza istologica di quadro sospetto per neoplasia;
per tale ragione, una volta correttamente sospettato il carcinoma dell'endometrio mediante prelievo citologico (isteroscopia), correttamente i sanitari optavano per il trattamento chirurgico radicale con asportazione totale dell'utero (isterectomia) e degli annessi. L'esame istologico delle strutture anatomiche asportate ha evidenziato un “adenocarcinoma scarsamente differenziato che si estende fino all'istmo e
3 a livello del corpo infiltra tutta la parete muscolare risparmiando la sierosa. Collo, esocervice e annessi esenti da infiltrazione”.
I c.t.u. hanno evidenziato che “sulla scorta di tale esame istologico non si può risalire al tipo istologico (istotipo) del tumore, la cui aggressività è correlata esclusivamente al suo grado di differenziazione. Tuttavia, la sierosa, il collo (esocervice) e gli annessi risultavano esenti da infiltrazione, venendo quindi considerato confinato. Sulla scorta dei dati di letteratura inerenti l'epoca in cui si svolsero
i fatti, emerge come in siffatti casi alcuni Autori non eseguivano alcun trattamento adiuvante post- operatorio, con lo scopo di ridurre la probabilità di una ripresa locale e/o a distanza del tumore, quali la radioterapia pelvica e/o la brachiterapia endo-vaginale (conosciuta anche come radioterapia interna o curieterapia di radioterapia in cui una sorgente di radiazioni è collocata all'interno o vicino alla zona da trattare) o, nei casi considerati più aggressivi, la chemioterapia”.
La paziente accedeva il 22/10/2006 presso il PS dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello presentando un quadro primariamente neurologico, venendo quindi posta diagnosi di “coma di grado II” per cui nel “sospetto di ictus cerebrale in territorio silviano sinistro in diabetica IR e con sospetta ingestione di BDZ”, veniva ricoverata in data 23/10/2006 presso l'Ospedale Villa Sofia di Palermo con diagnosi di “stato comatoso di NDD”: durante tale ricovero venivano effettuati esami TC e controlli strumentali che escludevano, tuttavia, problematiche ischemiche, mentre un esame ecografico dell'addome eseguito in pari data risultava negativo. Stante l'evidenza di oligoanuria, nel sospetto di una idronefrosi bilaterale ostruttiva, veniva posta indicazione a derivazione urinaria nefrostomica che tuttavia non poteva essere posizionata, venendo consigliata esecuzione di esame TC dell'addome, non eseguito. In data 25/10 un nuovo esame ecografico urinario mostrava “dopo riempimento vescicale con soluzione fisiologica si rileva formazione iperecogena che infiltra le pareti vescicali determinando bilateralmente a monte ureteroidronefrosi”.
I c.t.u., in merito all'ecografia dell'apparato urinario del 25/10/2006 hanno rilevato che
“Tale referto, infatti, anche se incompleto e aspecifico, descrive un quadro ben diverso dal precedente esame condotto 2 giorni prima e risultato del tutto negativo;
infatti, viene rilevata una formazione iperecogena infiltrante le pareti vescicali causa di ureteroidronefrosi bilaterale: tuttavia, la presenza di una (sola, nddrr) formazione iperecogena, tale da determinare l'ureteroidronefrosi bilaterale non dovrebbe essere difficile da visualizzare, per cui non appare chiaro in tal senso il motivo della mancata evidenziazione all'esame precedente. Questo potrebbe fare supporre un errore di valutazione che spesso si fa durante una pratica ecografica, ovvero una errata interpretazione di un artefatto ovvero ancora un errore di interpretazione dell'immagine. Un artefatto ecografico può essere definito come una informazione falsa, multipla o distorta generata dalla macchina o dalla interazione degli ultrasuoni con i tessuti. In questi casi per dirimere ogni dubbio è fondamentale un approfondimento diagnostico (TAC,
4 RNM), che può definire meglio il quesito diagnostico valutando in modo approfondito la presenza o meno della neoformazione. Purtroppo, la TC addome nel caso in esame non venne mai eseguita”.
Pertanto, hanno ritenuto che “non è possibile dare un peso specifico al suddetto dato ecografico, in quanto come già detto risulta in contraddizione con la precedente ecografia addominale (negativa) eseguita due giorni prima e, soprattutto, non appare agevole in assenza delle immagini chiarire le dimensioni di questa formazione iperecogena tale da determinare idronefrosi bilaterale”.
I consulenti hanno, quindi ritenuto che “Posto che il reperto ecografico sopra riportato non consente una definizione diagnostica differenziale circa la possibile natura di questa “formazione iperecogena”, le cui dimensioni, come detto, non risultano riportate, non appare condivisibile la diagnosi di “metastasi pelvica” formulata dai sanitari ,così come del resto non appare condivisibile la diagnosi di
“reictus cerebrale ischemico”, posto che dalla documentazione in nostro possesso gli esami TC encefalo prodotti non evidenziavano mai, nell'intervallo tra il 23.10 e il 26.10.2006 la comparsa di aree ischemiche di recente insorgenza. In tal senso, stante anche l'assenza di un esame autoptico univocamente indicativo della causa di morte, non è possibile sapere, appunto, quali siano le cause che hanno portato al decesso della signora e conseguentemente, per quanto di interesse nel nostro Per_1 caso, se questo sia stato dovuto direttamente all'adenocarcinoma uterino”.
In conclusione, il collegio medico ha escluso profili di responsabilità in capo alla struttura convenuta, posto che “in relazione al primo ricovero del 26.10.2005, l'azienda non ha omesso di effettuare necessari approfondimenti clinico-diagnostici, atteso il fatto che è stato effettuato il previsto esame isto-citologico e sulla base di questo veniva, correttamente e prudentemente, eseguito intervento chirurgico di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale nel corso del secondo ricovero. In relazione
a quest'ultimo, ancora, non emerge alcuna omissione dell'esame istologico, prodotto da parte Resistente durante le operazioni di consulenza, non essendo dato sapere tuttavia se le risultanze dell'esame istologico siano state o meno rese note alla paziente, ed in caso negativo se ciò per difetto di comunicazione ascrivibile alla Azienda ovvero per mancato ritorno della paziente ai previsti controlli post-operatori.
Come detto, in ogni caso, sulla scorta della tipologia del tumore e del suo stadio, nonché sulla base delle conoscenze dell'epoca, non era mandatorio inviare la paziente a controllo oncologico o, meglio, era “più probabile che non” che un eventuale controllo oncologico non avrebbe portato alla prescrizione di terapia adiuvante, ma solo un follow-up clinico-strumentale. Ciò nonostante, stante l'assenza di un esame autoptico, ma anche sulla base della sola documentazione prodotta inerente l'iter clinico vissuto dalla paziente nell'ottobre del 2006, subito prima del decesso, non è possibile riconoscere un danno alla salute nei riguardi della de cuius sig.ra , atteso che gli accertamenti clinico-strumentali Persona_1 condotti non evidenziavano una chiara ed univoca correlazione tra la neoplasia inizialmente patita dalla paziente ed il decesso”.
5 Pertanto, deve ritenersi insussistente a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta alcun profilo di responsabilità professionale, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
In applicazione del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e del procedimento di ATP, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità).
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande proposte da;
Parte_1
condanna alla rifusione a favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00, oltre iva
[...]
e cpa come per legge nonché delle spese del procedimento di ATP, che si liquidano €
3.056,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Palermo, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
CI RR
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