Ordinanza collegiale 28 giugno 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01824/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2024, proposto da
Interporto Centro Italia Orte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Puri, Angelo Annibali, Marco Orlando e Flavio Mattia Iacomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Bertoloni 26/B;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento del Comune di Orte prot. n. 25033 del 14 dicembre 2023, notificato in pari data a mezzo pec, con cui è stato negato il permesso di costruire richiesto dalla ricorrente (doc. 1 - diniego permesso di costruire);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto, compresa la comunicazione del Comune di Orte prot. n. 20532 dell'11 ottobre 2023 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (doc. 2 - comunicazione dei motivi ostativi).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IG RD FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il 21 febbraio 2024, la Interporto Centro Italia Orte S.p.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del PRG vigente. Difetto di motivazione. Eccesso di potere: Difetto di istruttoria, Sviamento, Ingiustizia manifesta, Irragionevolezza ”), si lamenta l’erroneità del diniego del permesso di costruire nella parte in cui ha ritenuto non dimostrate le specifiche necessità tecnologiche e/o produttive di cui discorre l’art. 17 delle N.T.A. ai fini della deroga del limite di altezza massima degli edifici, per le zone D2, fissato in m 10,50.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Sulla carenza del parere di ammissibilità idraulica ” e articolato in due sottoparagrafi, contrassegnati con le lettere A “ Eccesso di potere: Difetto di istruttoria, Sviamento, Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, Contraddittorietà, Illogicità ” e B “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 5, D.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 L. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione ”), si deduce l’illegittimità del diniego de quo nella parte in cui ha ritenuto l’istanza di permesso di costruire carente del parere di ammissibilità idraulica, atteso che lo stesso, da un lato, sarebbe stato rilasciato alla società ricorrente nel 2015 e, dall’altro lato, sarebbe stato, in ogni caso, tardivamente richiesto dal Comune solo con il preavviso di rigetto – intervenuto a quattro anni di distanza dalla presentazione della domanda volta all’ottenimento del titolo edilizio – in violazione dell’art. 20, commi 3 e 5 del D.P.R. 380/2001.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Sulla conformità urbanistica ” e articolato in due sottoparagrafi, contrassegnati con le lettere A “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/1990. Violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative ” e B “ Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Sviamento. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ”), si censura il provvedimento impugnato in via principale nel presente giudizio nella parte in cui ha ritenuto la necessità di contestualizzare l’intervento per cui è causa e quello oggetto di un’altra istanza di permesso di costruire presentata dalla medesima ricorrente (respinta dal Comune di Orte, con provvedimento annullato dalla sentenza di questa Sezione n. 3323 del 23 marzo 2022) « in un unico progetto e ne venga verificata la conformità alla vigente pianificazione attuativa “Piano Particolareggiato, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 03-89 n. 2274” e successive “varianti urbanistiche non sostanziali (art. 1 L.R. 36/87), con l’inquadramento nella corretta procedura autorizzatoria », osservandosi, per un verso, che tale motivo ostativo non era ricompreso nel preavviso ex art. 10-bis dell’11 ottobre 2023 e, per l’altro verso, che il Comune resistente non avrebbe tenuto conto della variante al P.R.G. approvata con D.G.R. 271/2013 e delle relative N.T.A.
2. Il Comune di Orte si è costituito in resistenza il 9 marzo 2024.
3. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta con il ricorso.
4. Con ordinanza del 28 giugno 2025, resa in esito all’udienza pubblica del 24 giugno 2025, sono stati disposti adempimenti istruttori, ai quali le parti hanno dato parzialmente seguito con i depositi documentali del 5 settembre 2025 e dell’11 novembre 2025.
5. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’amministrazione resistente, tenuto conto dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
2. Occorre, a questo riguardo, principiare l’esposizione, per ragioni di ordine logico, dall’esame del secondo motivo di ricorso.
2.1. Nel provvedimento di diniego si afferma che “[trovandosi] “ l’area oggetto di intervento […] all’interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, PAI, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 (Pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007) e del suo primo aggiornamento, adottato con D.P.C.M. del 10 apri-le 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 12 agosto 2013) della soppressa Autorità di Bacino del Fiume Tevere, è necessario acquisire il relativo parere dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale ” e che tale parere non può farsi coincidere con “ il Nulla Osta Idraulico n. 1496 del 03.08.2015, rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ARDIS – Area Bacino Tevere, Tronto e Laghi, prot. 424167/GR/16/09, del 03.08.2015, poiché riferito rigorosamente al progetto prodotto a cui fa espresso riferimento, come peraltro indicato nel parere stesso ”.
2.2. In coerenza rispetto a tale conclusione, risulta dal certificato di destinazione urbanistica prodotto da parte ricorrente sub doc. 7-bis che tutti i mappali interessati dall’edificazione di cui all’istanza di permesso di costruire per cui è causa (elencati nell’intestazione dell’autorizzazione paesaggistica sub doc. 13 di parte ricorrente e corrispondenti ai numeri 241, 245, 317, 483 485, 487, 497, 499 e 501 del Fg. 50) insistono in zona di pericolosità idraulica molto elevata, equivalente alla Fascia A.
2.2.1. A questo riguardo, va considerato che la stessa parte ricorrente, nelle osservazioni presentate a seguito della notifica del preavviso di rigetto (cfr. doc. 17 di parte ricorrente) ha affermato che “ l’area oggetto di intervento ricade all’interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, P.A.I. ”.
2.3. Si osserva che, nonostante l’intervenuta adozione del P.A.I. distrettuale idraulico in data 31 luglio 2025 (doc. 12 di parte resistente), il P.A.I. richiamato nelle osservazioni di cui al periodo che precede (nonché nel provvedimento di diniego) è destinato a trovare applicazione alla presente fattispecie, in relazione al disposto dell’art. 25, comma 4, del richiamato P.A.I. adottato nel 2025 (ove si legge: “ Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente PAI idraulico si applica la normativa dei PAI di cui al comma 1, fatte salve eventuali misure di salvaguardia ”), non constando che le disposizioni del precedente piano siano state superate da misure di salvaguardia contenute in quello del 2025.
2.3.1. Le norme tecniche di attuazione del Piano del 2006, come aggiornato e modificato nel 2013 con il D.P.C.M. n. 69946 (laddove quello richiamato e prodotto da parte ricorrente sub doc. 35 è il n. 69943, relativo al diverso V Stralcio funzionale, che riguarda il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce) sono state prodotte da parte resistente solo in data 1° dicembre 2025: nondimeno, si ritiene che ciò non arrechi alcun vulnus alla parte ricorrente, la quale era onerata, al fine di contestare il contenuto del provvedimento impugnato in via principale con l’atto introduttivo del presente giudizio, di produrre tempestivamente tale atto normativo – compiutamente richiamato nel diniego di permesso di costruire – e di confrontarsi con i suoi contenuti, onde dimostrare, se del caso, la non corretta applicazione dello stesso da parte del Comune di Orte.
2.3.2. Le suddette norme tecniche, destinate a trovare applicazione all’intero bacino idrografico del fiume Tevere così come definito dal D.P.R. 1° Giugno 1998, prevedono, per le zone contrassegnate come R4 (ossia quelle caratterizzate, in base all’Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 2 settembre 1998, da rischio molto elevato), ovvero per quelle individuate come “Fascia A” (cfr. artt. 28 e 31, nonché, supra , il paragrafo 2.2, dove si è riportato il contenuto del certificato di destinazione urbanistica sub doc. 7-bis di parte ricorrente), la necessità del nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell’Autorità idraulica competente per tutte le operazioni diverse da quelle individuate al secondo comma della medesima disposizione con le lettere a), b), d) e h), tra cui non rientra l’edificazione oggetto dell’istanza di permesso di costruire per cui è causa.
2.3.3. Il diverso assunto di parte ricorrente (peraltro di segno contrario rispetto alle affermazioni contenute nelle osservazioni successive al preavviso di rigetto, come sopra trascritte in parte qua al paragrafo 2.2.1), secondo cui alla zona per cui è causa troverebbe esclusiva applicazione il P.S.1, Piano Stralcio di Bacino, relativo alla media Valle del Tevere (cfr., da ultimo, p. 3 della memoria ex art. 73 c.p.a. dell’11 novembre 2025), quand’anche dimostrato (dal momento che, a differenza del nuovo P.A.I. adottato il 31 luglio 2025 che espressamente stabilisce l’abrogazione, a far data dalla sua entrata in vigore, tra gli altri, del “ <Piano di bacino del fiume Tevere - 1° stralcio funzionale - aree soggette a rischio esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo - P.S. 1> approvato con DPCM 03-09-1998 e successiva variante per aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 123 del 18 luglio 2012, approvata con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato nella GURI del 12-08-2013 ”, quello vigente ratione temporis “conferma”, all’art. 39, relativamente alla disciplina d’assetto del fiume Tevere tra Orte e la traversa di Castel Giubileo, la normativa del P.S.1., pur senza chiarire se quest’ultimo, in relazione al detto tratto, debba trovare esclusiva applicazione in luogo del suddetto P.A.I.), non può comunque condurre a ritenere che il nulla osta rilasciato a suo tempo dall’A.R.D.I.S. nel 2015 renda non necessario il parere viceversa richiesto dal Comune di Orte, dal momento che una simile soluzione, per un verso, non ha appigli testuali né nel P.S.1 (le cui norme tecniche di attuazione prodotte da parte ricorrente sub doc. 33 prevedono all’art. 3 – riferendosi alle zone individuate nella planimetria allegata con la lettera B, sub doc. 34 di parte ricorrente, la cui applicabilità alla presente fattispecie è stata sostenuta da parte ricorrente a p. 3 della memoria ex art. 73 c.p.a. del 21 novembre 2025 – l’applicabilità del regime autorizzatorio degli artt. 57, 96, 97 e 98 del R.D.523/1904 per “qualsiasi intervento”), né, per quanto detto in precedenza (cfr. paragrafo 2.3.2 della presente parte in diritto), nel P.A.I. ratione temporis vigente, né, per l’altro verso, nel richiamato parere dell’A.R.D.I.S. il quale, come correttamente evidenziato dal Comune resistente, è riferito rigorosamente al progetto prodotto, con obbligo di riproposizione alla suddetta preesistente Agenzia di “ eventuali variazioni di ogni consistenza ” (dovendosi all’uopo considerare che parte ricorrente non ha provato né che in base alla disciplina vigente, gli interventi dentro argini preesistenti non siano in alcun modo soggetti alla disciplina autorizzativa e vincolistica sopra ricostruita, né che l’edificazione per cui è causa non incida in alcun modo sullo status quo preesistente).
2.3.4. Infine, l’assunto di parte ricorrente (cfr. p. 6 della memoria ex art. 73 cp.a. del 21 novembre 2025), secondo cui l’edificazione dell’argine di cui al parere del 2015 avrebbe modificato il regime dell’area, superando le risultanze del certificato di destinazione urbanistica prodotto sub doc. 7-bis, non ha adeguati riscontri probatori, essendo rimesso a un mero atto di parte (ossia il Piano di emergenza alluvione/inondazione prodotto da parte ricorrente sub doc. 31), nonché oggetto delle osservazioni presentate contro il nuovo P.A.I. adottato il 31 luglio 2025, che risulta avere considerato ancora l’area de qua come contrassegnata da pericolosità elevata (cfr. doc. 32 di parte ricorrente).
2.4. Non è idoneo a comportare il superamento delle indicazioni che si traggono dalla richiamata disciplina relativa alla sottoposizione al P.A.I. dell’area in esame, il diverso contegno mantenuto dal Comune resistente in relazione alla richiesta del permesso di costruire respinta con provvedimento annullato dalla sentenza n. 3323/2022 di questa Sezione (ove tale aspetto non risulta essere stato individuato come ragione ostativa all’accoglimento domanda di permesso di costruire), posto che ciò non dimostra la denunciata illegittimità del contegno serbato dall’amministrazione in relazione alla domanda di permesso di costruire per cui è causa.
2.5. Non ha rilievo, da ultimo, in difetto di domanda di accertamento della formazione del silenzio ex art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (anche a voler prescindere dal contenuto del secondo periodo del medesimo comma), la denunciata violazione dei termini procedimentali da parte del Comune resistente.
3. In conclusione, il secondo motivo non si palesa meritevole di accoglimento.
4. Tenuto conto del mancato accoglimento del secondo motivo, può prescindersi dallo scrutinio del primo e del terzo mezzo, dovendo essere richiamato il noto orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).
5. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità delle questioni oggetto di causa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 dicembre 2025 e 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
IG RD FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG RD FI | LA GI |
IL SEGRETARIO