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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67778 2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente con il ricorso impugan un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per redditi da locazione, l'iscrizione a ruolo è invece avvenuta avverso un avviso di acecrtamento del comune di Formia per Tari 2019 .
In assenza di costituzione di controparti la causa è stata riservata in dcisione all'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.
Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione.
Nel caso di specie è stata depositata una nota di iscrizione a ruolo per un ricorso diverso da quello instaurato dal contribuente e pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67778 2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente con il ricorso impugan un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per redditi da locazione, l'iscrizione a ruolo è invece avvenuta avverso un avviso di acecrtamento del comune di Formia per Tari 2019 .
In assenza di costituzione di controparti la causa è stata riservata in dcisione all'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.
Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione.
Nel caso di specie è stata depositata una nota di iscrizione a ruolo per un ricorso diverso da quello instaurato dal contribuente e pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.