Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 220
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per irregolarità nella iscrizione a ruolo

    La Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, richiede il deposito del ricorso entro 30 giorni dalla notifica e contestualmente la nota di iscrizione a ruolo (NIR). Nel caso di specie, la NIR depositata era per un ricorso diverso da quello per cui è causa, determinando l'inammissibilità del ricorso stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 220
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 220
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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