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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 194 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Russo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/09/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minorenne è affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle proprie capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
3. Il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e CP_1 Per_1
con le modalità di seguito indicati: due pomeriggi alla settimana, oltre i fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera;
durante il
Pag. 2 di 3 periodo delle vacanze estive il padre terrà con sé il minore per dieci giorni consecutivi.
Per le festività natalizie e pasquali e ad ogni altra ricorrenza si seguirà il principio dell'alternanza.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , la CP_1 Parte_1 somma di euro € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento per i due figli
e , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche, sportive e mediche, non coperte dal SSN, oltre ad € 250,00 quale 50% della rata di mutuo, ed €
62.00 quale 50% della rata relativa ad un prestito acceso presso la Finanziaria
Findomestic.
Inoltre sarà a carico del sig. il pagamento del 35% della bolletta Enel. CP_1
La IG.ra percepirà per intero (100%) l'importo dell'assegno Parte_1 unico per i figli versato dall' CP_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 194 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Russo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/09/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minorenne è affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle proprie capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
3. Il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e CP_1 Per_1
con le modalità di seguito indicati: due pomeriggi alla settimana, oltre i fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera;
durante il
Pag. 2 di 3 periodo delle vacanze estive il padre terrà con sé il minore per dieci giorni consecutivi.
Per le festività natalizie e pasquali e ad ogni altra ricorrenza si seguirà il principio dell'alternanza.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , la CP_1 Parte_1 somma di euro € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento per i due figli
e , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche, sportive e mediche, non coperte dal SSN, oltre ad € 250,00 quale 50% della rata di mutuo, ed €
62.00 quale 50% della rata relativa ad un prestito acceso presso la Finanziaria
Findomestic.
Inoltre sarà a carico del sig. il pagamento del 35% della bolletta Enel. CP_1
La IG.ra percepirà per intero (100%) l'importo dell'assegno Parte_1 unico per i figli versato dall' CP_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3