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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3924/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Gianluigi Manelli
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fernando Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento del diritto alla Progressione Economica Orizzontale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 6/4/2022 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di con contratto a tempo CP_1 indeterminato e qualifica di Assistente Sociale dal 18/11/1998 al 31/12/2021, data di mobilità verso il Comune di Leverano nel quale lavora attualmente dall'1/1/2022, espone di aver partecipato alla procedura selettiva per la
Progressione Economica Orizzontale indetta dal Comune di con Delibera CP_1
G.C. di Accordo decentrato n.141 del 20/10/2010 che prevedeva l'attribuzione della Progressione Orizzontale a decorrere dall'1/1/2010 al 60% dei dipendenti ed espone, altresì, di essere stata inserita nell'elenco dei vincitori approvato con
Determina n.430/2010, con conseguente passaggio dalla posizione economica
D5 alla posizione economica D6 a decorrere dall'1/1/2010 e con maturazione di un arretrato quantificato dalla Amministrazione per l'anno 2010 in € 1.994,50.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente lamenta che il Comune di , dopo CP_1 essere stato sottoposto ad accertamento ispettivo dalla Ragioneria Generale dello
Stato, con Determinazione dirigenziale n.219 del 7/6/2011 ha sospeso la integrazione salariale derivante dalla progressione economica orizzontale per il mese di Giugno 2011 al fine di procedere al controllo scrupoloso degli atti contestati dalla Ragioneria, ha poi prorogato la sospensione della erogazione della integrazione per i mesi successivi e, infine, con Determinazione n.209 del
15/5/2013 ha sospeso la corresponsione degli emolumenti derivanti dalla
Progressione Economica anche per il mese di Maggio 2013 “e comunque fino a nuove disposizioni risolutive”.
Parte ricorrente rileva che alcuni dipendenti comunali hanno proposto nel 2018 ricorso giudiziario contro la sospensione della erogazione e che il ha CP_1 erogato le somme dovute a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Lecce -
Sezione Lavoro in accoglimento dei ricorso e rappresenta che il con CP_1
Determinazione n.646 del 18/12/2020, conclusiva di altra procedura di
Progressione Economica Orizzontale indetta nel 2019, ha riconosciuto la decorrenza del beneficio della P.E.O. dall'1/1/2010, ma ha precisato che “è tuttavia sospesa ad oggi la sola erogazione in attesa della definizione della procedura e degli esiti dei giudizi pendenti innanzi al Giudice del Lavoro proposti da vari dipendenti” e che successivamente il in ottemperanza alle CP_1 sentenze di condanna, con Delibera del Consiglio Comunale n.47 del
29/11/2021, ha formalizzato l'impegno di spese fuori bilancio per il pagamento degli arretrati stipendiali in favore dei dipendenti che avevano promosso il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, ma non ha assunto determinazioni con riferimento agli arretrati spettanti alla ricorrente, la quale ha pertanto dovuto rivolgersi al Giudice.
Parte ricorrente deduce illegittimità della sospensione della erogazione della integrazione salariale derivante dalla Progressione Economica per violazione dell'art.21 quater L.241/1990, secondo il quale l'efficacia dei provvedimenti amministrativi può essere sospesa soltanto “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”, contestando l'esistenza delle gravi ragioni per sospendere “sine die” l'erogazione, in quanto l'accertamento della Ragioneria
Generale aveva riscontrato irregolarità soltanto per gli anni 2004 – 2009,
2 deduce, inoltre, violazione dei principi di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, assumendo che, una volta esperita la procedura selettiva volta alla P.E.O. e approvata la relativa graduatoria, i vincitori del concorso hanno diritto a vedersi riconosciuta la progressione giuridicamente ed economicamente e chiede:
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1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui il CP_1
ha disposto la sospensione dell'erogazione delle somme per la progressione
[...] orizzontale –effettuata con decorrenza 01.01.2010- per i motivi tutti espressi in narrativa;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1
a fruire del beneficio connesso alla progressione orizzontale conseguita
[...] giusta determinazione dirigenziale n. 430/10, per come successivamente modificata dalla determinazione n. 460/10, ove occorra previa disapplicazione della determina n. 219/11 e di quelle successive sino all'adozione della determinazione n. 209/13;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
[...]
a percepire le somme da quest'ultima maturate a far data dal Parte_1
01.01.2010 e sino alla data dell'erogazione ovvero a quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa e che l'Ill.mo
Giudice del Lavoro riterrà equo e di giustizia con conseguente condanna del
a pagare le relative somme in favore della ricorrente;
Controparte_1
4. con il favore di spese e competenze di giudizio.
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Si è costituito in giudizio il con memoria nella quale contesta Controparte_1 la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, spiegando quanto segue:
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1. Come già esposto nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, con deliberazione n.
141 del 20/10/2010, la Giunta Comunale del Comune di ha autorizzato CP_1 la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo 2010, relativo ad una progressione economica orizzontale all'interno della categoria contrattuale, sulla scorta di una “selezione” per l'attribuzione del conseguente beneficio economico,
3 nella misura del 60% del personale in servizio, e con lo stanziamento dell'importo di Euro 32.300,00 (DOC. 3).
2. A tale procedura hanno partecipato n. 28 dipendenti comunali, i quali, all'esito della “selezione”, sono risultati tutti vincitori, giusta determinazione n.
430 del 24/11/2020 (DOC. 4).
3. Ciò che la ricorrente ha omesso di specificare, tuttavia, è che tutte e 28 le unità ammesse in graduatoria e risultate vincitrici, costituivano, all'epoca dei fatti, la totalità dei dipendenti comunali aventi diritto a partecipare alla surrichiamata progressione economica.
Ed invero, alla data del 31/12/2009, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di erano 46, oltre a 2 altri dipendenti CP_1 assunti a tempo determinato, i quali, tuttavia, non possono partecipare alla progressione economica e, dunque, non vanno computati ai fini del calcolo della percentuale prevista dall'accordo integrativo. Di questi 46 dipendenti, però, ben
18 NON avevano diritto a prendere parte alla suddetta progressione: ed infatti 17 avevano già raggiunto il beneficio della massima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza, come risulta, tra l'altro, documentalmente provato dalle determinazioni n. 79 del 22/02/2006 e n. 20 del 01/02/2008 (oltre all'elenco dei dipendenti beneficianti la massima progressione economica anni
2005 e 2007) che si producono (DOCC. 5 – 6 - 7 - 8); in particolare:
1- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Persona_1 economica C5;
2- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima Parte_2 posizione C5;
3- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima Parte_3 posizione C5;
4- (cat. C) aveva già beneficiato della massima posizione Persona_2 economica C5;
5- (cat. B3) aveva già beneficiato della massima posizione Persona_3 economica B7;
6- (cat. B3) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_4 economica B7;
7- (cat. B3) aveva già beneficiato della massima Persona_4 posizione economica B7;
8- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Persona_5 economica C5;
4 9- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione CP_2 economica C5;
10- (cat. D3) aveva già beneficiato della massima posizione Persona_6 economica D6;
11- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_5 economica C5;
12- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_6 economica C5;
13- (cat. C1) aveva già beneficiato della max Parte_7 posizione C5;
14- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_8 economica C5;
15- (cat. C1) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_9 economica C5;
16- (cat. B3) aveva già beneficiato della massima posizione Parte_10 economica B7; 17- (cat. C1) aveva già beneficiato della Parte_11 massima posizione C5.
Mentre il Sig. poiché assunto solo in data 03/11/2008, non era Parte_12 in possesso del requisito dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica di godimento, necessario per poter accedere alla posizione economica successiva.
4. Da quanto poc'anzi rappresentato, dunque, i dipendenti che potevano prender parte alla succitata progressione economica erano i seguenti:
1- (cat. B1); Persona_7
(cat. D3); Controparte_3
(cat. D1); Controparte_4
(cat. D1); Controparte_5
5- (cat. C1); Controparte_6 Co (cat. C1); CP_8
7- (cat. B1); Controparte_9
8- (cat. D1); Controparte_10
9- (cat. C1); CP_11
10- (cat. D1); Controparte_12
11- (cat. D1); CP_13
12- (cat. B1); Controparte_14
13. (cat. B1); CP_15
14- (cat. B1); Controparte_16
15- (cat. B1); Controparte_17
16- (cat. D1); Controparte_18
5 17- (cat. D1); CP_19
18- (cat. B1); Controparte_20
19- (cat. D1); Controparte_21
20- (cat. C1); Controparte_22
21-MILANESE 16/6 (cat. D1); CP_4
22- (cat. C1); Controparte_23
23- (cat. B1); CP_24
24- (cat. C1); 25- (cat. C1); Controparte_25 Parte_10
26-TARANTINO (cat. D1); CP_3
27- (cat. B1); CP_26
28- (cat. C1). Controparte_27
Gli stessi che, all'esito della “selezione”, sono risultati TUTTI vincitori: non v'è alcun dubbio, a tal proposito, che, nel caso di specie, si sia configurata una illegittima forma generalizzata di progressione retributiva orizzontale, posto che l'attribuzione del beneficio economico è stata riconosciuta alla totalità dei 28 dipendenti aventi diritto a partecipare alla progressione stessa.
5. È poi accaduto che, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2010 e il 21 gennaio 2011, l'odierno Ente resistente è stato oggetto di accertamento ispettivo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, all'esito del quale è stata depositata la relazione conclusiva contenente l'invito, nei confronti del Comune di , a rimuovere CP_1 ogni situazione di irregolarità e/o criticità. In particolare, nella predetta relazione, si legge testualmente: “La disamina delle procedure riguardanti le progressioni orizzontali poste in essere dal a partire Controparte_1 dall'anno 2005 porta a concludere che all'istituto de quo si è fatto ricorso per attribuire benefici economici alla generalità dei dipendenti in maniera indifferenziata, in aperto contrasto con le finalità premianti dell'istituto. Se questa affermazione risulta palesemente evidente con riferimento alla prima delle procedure prese in considerazione, con la quale sono stati attribuiti i benefici economici alla totalità dei dipendenti in servizio, a conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento alle altre procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Difatti, le procedure per progressioni orizzontali indette negli anni successivi hanno interessato, se non la totalità, una rilevantissima porzione dei dipendenti comunali. A questo proposito, si nota che se le progressioni orizzontali successive a quelle con decorrenza 1.1.2005 (si tralascia di considerare quelle aventi decorrenza 1.1.2006, che hanno interessato soltanto due dipendenti) sono state attuate in due scaglioni diversi, con decorrenza rispettivamente 1.1.2007 e 1.1.2008, ciò è verosimilmente avvenuto in quanto i
6 dipendenti che hanno beneficiato delle progressioni orizzontali con decorrenza
1.1.2008 coincidevano (tranne il dipendente cat. D3, assunto con procedura concorsuale) con quelli che avevano superato le selezioni per progressioni verticali
(determinazione Settore Gestione delPersonale n. 596/2005, n. 597/2005, n.
55/2006, n. 83/2006), dei quali si è riferito in altra sezione della presente relazione.
Di conseguenza, dal momento che i contratti individuali di lavoro sottoscritti con tali dipendenti avevano decorrenza 2.5.2006, essi non avrebbero potuto beneficiare delle progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2007, dal momento che non avrebbero raggiunto l'anno di permanenza nella nuova categoria di inquadramento prescritto dalla normativa: si è pertanto reso necessario attendere
l'anno successivo per il conferimento agli stessi dei benefici economici collegati alle progressioni orizzontali. Tale conclusione appare corroborata dalla citata dichiarazione contenuta nel CDDI anno 2007, riguardante lo stanziamento di ulteriori somme per l'attuazione delle progressioni orizzontali a favore di quei dipendenti che non avevano potuto partecipare alla selezione del 2007 per mancanza dei prescritti requisiti, innanzi riportata.
Risulta di tutta evidenza che l'attribuzione generalizzata dei benefici economici derivanti dalle progressioni orizzontali, quale quella posta in essere presso il con i provvedimenti sopra richiamati, Controparte_1 vanifica quella finalità premiante che deve ritenersi insita nell , CP_28 come è stato peraltro puntualizzato dall in specifici pareri. Tale CP_29 elusione, a parere di chi scrive, deve ritenersi collegata alla mancata adozione, da parte dell'Ente ispezionato, sia delle metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come richiesto dall'art. 6 del CCNL di comparto del
31.3.1999, sia di atti di indirizzo impartiti dall'Amministrazione in vista delle sessioni di contrattazione decentrata integrativa” (DOC. 9).
6. Alla luce del surrichiamato accertamento ispettivo, l'odierno Ente resistente ha dovuto, ovviamente, prendere atto e recepire quella che era la naturale conseguenza di quanto previsto dalle disposizioni di legge, per l'effetto dell'illegittima applicazione dei benefici previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata.
Di talchè, il Comune di ha certamente dovuto sospendere l'erogazione CP_1 delle somme stanziate per la progressione orizzontale relativa all'anno 2010, essendo state riscontrate le stesse criticità rilevate dalla Ragioneria Generale dello Stato anche per gli anni 2004-2009.
7 Una reiterata sospensione che, di fatto, ha fatto intendere la chiara volontà del resistente di voler annullare definitivamente quanto illegittimamente si CP_1 stava ponendo in essere. CP_3 A tal proposito, l convenuto intende proporre, in questa sede ed in via riconvenzionale, un'azione di nullità/illegittimità della clausola contenuta nel contratto decentrato integrativo del 2010, nella parte in cui, prevedendo di attribuire la surrichiamata progressione economica orizzontale al 60% del personale in servizio, si pone in aperta violazione di diverse disposizioni, normative e contrattuali.
…”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Tanto esposto, il eccepisce altresì parziale prescrizione, per Controparte_1 decorso del termine quinquennale, dei crediti azionati dalla ricorrente fino al
29/4/2017, essendo il ricorso stato notificato il 29/4/2022, e nullità del ricorso per mancato richiamo nel medesimo dei documenti ad esso allegati, sostiene la legittimità dei provvedimenti di sospensione della erogazione del beneficio economico, in quanto, ad avviso dell'Ente locale, atti dovuti e conseguenti alla nullità della clausola dell'Accordo integrativo, e chiede:
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I. IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della clausola, contenuta nell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 del comune di , che prevede l'attribuzione della progressione economica CP_1 orizzontale nella misura del 60% del personale in servizio, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella presente memoria, con ogni conseguenza di legge in ordine all'intera procedura selettiva.
*
Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non dovesse accogliere la suindicata domanda riconvenzionale,
II. IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'invocato diritto di credito, quantomeno sino al 29 aprile 2017, per tutte le ragioni contenute nella presente memoria;
III. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per palese inammissibilità dell'avversa produzione documentale;
IV. NEL MERITO: rigettare le domande formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, poiché palesemente infondate in fatto ed in diritto;
V. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
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Avverso la domanda riconvenzionale si è costituita la ricorrente con Pt_1 memoria nella quale rileva che l'accertamento condotto dalla Ragioneria
Generale dello Stato ha riguardato soltanto l'arco temporale dal 2004 al 2009 e ribadisce che il non aveva alcun obbligo di sospendere la erogazione CP_1 della progressione economica per l'anno 2010, eccepisce difetto di giurisdizione del Giudice adito rispetto alla richiesta di nullità della clausola, sostenendo la natura di atto di macro - organizzazione dell'Accordo integrativo, e afferma infine che “5. Impregiudicato quanto innanzi, di per sé sufficiente a delegittimare
l'avversa domanda riconvenzionale ed a condurre all'accoglimento del ricorso, devesi rilevare come la fondatezza dell'azione esercitata dalla ricorrente emerge anche laddove volessimo seguire il ragionamento esplicato da controparte nel proprio atto.
Ed infatti, ipotizzando -solo per fini accademici- che la clausola del 60% contenuta nel contratto decentrato integrativo sia effettivamente nulla e/o illegittima (ma così non è!), la Sig.ra avrebbe comunque diritto ad Parte_1 ottenere l'erogazione delle somme a titolo di progressione orizzontali.
Per effetto della disposizione di cui all'art. 40, co.
3-quinquies, D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. (espressamente richiamata da controparte), la clausola nulla per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle nome di legge non può essere applicata ed è sostituita ai sensi degli articoli 1339 e 1419, co. 2, cc.
Ed infatti, ipotizzando -solo per fini accademici- che la clausola del 60% contenuta nel contratto decentrato integrativo sia effettivamente nulla e/o illegittima (ma così non è!), la Sig.ra avrebbe comunque diritto ad Parte_1 ottenere l'erogazione delle somme a titolo di progressione orizzontali.
Per effetto della disposizione di cui all'art. 40, co.
3-quinquies, D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. (espressamente richiamata da controparte), la clausola nulla per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle nome di legge non può essere applicata ed è sostituita ai sensi degli articoli 1339 e 1419, co. 2, cc. La sostituzione della clausola nulla con quella conforme ai dettami di legge comporterebbe al più, nel caso di specie, il riconoscimento della progressione orizzontale non più al 60% dei dipendenti in servizio ma al 60% degli aventi diritto, con riferimento ad ogni singola categoria.
Percentuale che può essere agevolmente individuata essendo tutt'ora valida ed efficace la graduatoria dei dipendenti che hanno partecipato alla progressione
9 economica relativa all'anno 2010, da cui si evincono i punteggi attribuiti ad ognuno di loro a seguito di apposita valutazione.
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Parte ricorrente conclude dunque “per l'accoglimento del ricorso, con il favore di spese ed onorari, previo accertamento e dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale ex adverso articolata per le ragioni espresse in narrativa ovvero previo rigetto della stessa poiché infondata”
Tali risultando gli avversi assunti, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti, ritenendo di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., nei limiti della sovrapponibilità alla vicenda in esame, quanto già espresso in altre pronunce di questa Sezione (Sentenza
n.81/2024 Dott. Notarangelo, Sentenza n.1675/2025 Dott. Basta).
Quanto alla domanda avente ad oggetto la valutazione della legittimità del comportamento datoriale consistito nel sospendere a più riprese la erogazione delle somme per cui è causa, si osserva che si deve ritenere corretta la decisione del Comune di di sospendere l'erogazione delle somme per la progressione CP_1 orizzontale, alla luce dei rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello Stato - della cui relazione è allegato uno stralcio alla memoria di parte resistente
(Allegato n.9)- rilievi di seguito riportati: “La disamina delle procedure riguardanti le progressioni orizzontali poste in essere dal a partire dall'anno Controparte_1
2005 porta a concludere che all'istituto de quo si è fatto ricorso per attribuire benefici economici alla generalità dei dipendenti in maniera indifferenziata, in aperto contrasto con le finalità premianti dell'istituto… Risulta di tutta evidenza che l'attribuzione generalizzata dei benefici economici derivanti dalle progressioni orizzontali, quale quella posta in essere presso il con i Controparte_1 provvedimenti sopra richiamati, vanifica quella finalità premiante che deve ritenersi insita nell'Istituto, come è stato peraltro puntualizzato dall' in CP_29 specifici pareri. Tale elusione, a parere di chi scrive, deve ritenersi collegata alla mancata adozione, da parte dell'Ente ispezionato, sia delle metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come richiesto dall'art. 6 del CCNL di comparto del 31.3.1999, sia di atti di indirizzo impartiti dall'Amministrazione in vista delle sessioni di contrattazione decentrata integrativa” (DOC. 9)”.
Tuttavia, tale sospensione non poteva essere disposta a tempo indeterminato
(dagli atti di causa risulta che la sospensione è stata prorogata per ben 12 volte,
l'ultima con Determinazione n. 209 del 15/5/2013, allegato n.8 del ricorso, nella
10 quale, dopo aver elencato i precedenti provvedimenti di sospensione, si dispone una ulteriore sospensione del pagamento per il mese di maggio 2013 “e comunque fino a nuove disposizioni risolutive), ma doveva essere limitata al tempo necessario ad adottare nuovi criteri di attribuzione di tali benefici, nel rispetto dei suddetti rilievi.
Invero, dagli atti di causa risulta che il ha adottato tali nuovi criteri CP_1 solo con la Deliberazione n. 646 del 18/12/2020, allegato n. 9 del ricorso, con la quale si è stabilito di “
2. DISPORRE l'attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo nell'ambito della categoria di inquadramento nel limite del
50 per cento del personale avente titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna categoria e comunque a concorrenza delle risorse stanziate allo scopo”; tale previsione appare coerente sia con i rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello
Stato, sia con le deduzioni svolte dal (nella parte in cui ha evidenziato CP_1 che i 28 i dipendenti risultati “vincitori” nella procedura avviata con determinazione n. 430 del 24/11/2010 coincidevano con la totalità degli aventi diritto, in quanto gli altri 18 dipendenti non avevano titolo a partecipare, dato che “17 avevano già raggiunto il beneficio della massima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza… mentre il Sig. poiché Parte_12 assunto solo in data 03/11/2008, non era in possesso del requisito dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica di godimento, necessario per poter accedere alla posizione economica successiva”).
Si deve, infatti, ritenere che con la Delibera n. 646/2020 il in adesione CP_1 ai rilievi della Ragioneria Generale, abbia inteso limitare l'attribuzione dei benefici connessi alla progressione economica orizzontale ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione, la quale è stata peraltro ridotta dal 60% al 50% per ciascuna categoria.
Si deve a questo punto osservare che, come correttamente eccepito dalla ricorrente nelle note depositate l'8/11/2024, ne consegue la carenza di interesse ad agire del rispetto alla domanda riconvenzionale formulata (e, in ogni CP_1 Co caso, l'infondatezza della stessa), in quanto “l' ha già dato prova di aver correttamente applicato la disposizione del contratto decentrato, riportandola allo schema legale, nell'espletamento della procedura di progressione orizzontale del
2020; l'Amministrazione è pertanto priva di interesse a chiedere la nullità di una clausola che essa stessa ha già ricondotto allo schema legale”.
In conformità a quanto previsto dall'art. 40 co.
3-quinquies D.L.vo n.165/2001,
l'eventuale nullità della “clausola, contenuta nell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 del comune di , che attribuzione della progressione CP_1 economica orizzontale nella misura del 60% del personale in servizio” non
11 comporterebbe la nullità dell'intera procedura avviata con la determinazione n.
430 del 24/11/2010 innanzi citata, ma la riconduzione allo schema legale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., sostituendo la clausola invalida e limitando l'attribuzione della progressione economica orizzontale ad una percentuale del personale avente titolo a partecipare alla selezione (e non più dell'intero personale in servizio)”, sostituzione operata dal con la Determinazione n.646 del 18/12/2020 (Allegato n.9 del ricorso). CP_1
Tanto premesso, e passando ad analizzare la posizione della ricorrente, occorre verificare se la stessa avesse o meno diritto ad ottenere la
[...] calcolando la percentuale del 60% non sulla totalità dei Controparte_32 dipendenti comunali a tempo indeterminato (46), ma esclusivamente sugli aventi diritto a partecipare alla selezione (28), tenendo conto delle graduatorie redatte nell'ambito di ciascuna categoria di appartenenza.
La ragione della invalidità della clausola contrattuale, difatti, non risiede nella individuazione della percentuale del 60% (in luogo di quella del 50%, individuata per la progressione orizzontale del 2020) ma solo nella decisione di calcolare detta percentuale sul totale dei dipendenti dell'ente, compresi quelli non aventi titolo a partecipare alla procedura di selezione.
Difatti, il 60% di 46 è pari a 28, numero pari alla totalità dei dipendenti che avevano diritto di partecipare alla selezione, ed è solo questo ingiustificato effetto che determina la invalidità della clausola Contrattuale, non la scelta di una percentuale in luogo di un'altra.
Ciò posto, l'odierna ricorrente nella Parte_1
Graduatoria approvata con Determinazione n.430 del 24/11/2010, Allegato n.3 del ricorso, è collocata al 10° posto su 13 della Graduatoria del profilo di appartenenza, sicchè appare rientrare nel limite del 60% calcolato sui partecipanti inseriti in graduatoria e deve pertanto dichiararsi il suo diritto a beneficiare della progressione economica.
Quanto alle conseguenze, in linea con quanto già affermato dal Tribunale nella citata sentenza n.81/2024, “La domanda di cui al punto 3) delle conclusioni deve essere invece accolta nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal nella parte in cui viene dedotto alla fine di pag. 12 della CP_1 memoria che “il primo atto interruttivo è la nota pec del 30 novembre 2021, ovvero ben 11 anni dopo la maturazione dell'asserito credito retributivo”.
Nella presente fattispecie il primo atto interruttivo è costituito, secondo quanto riferito dal dalla notificazione del presente ricorso avvenuta in data CP_1
29/4/2022 e quindi deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'invocato diritto di credito sino al 29/4/2017.
12 Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, come stabilito da Cass. SSUU
28.12.2023 n. 36197.
La contraria tesi di parte ricorrente, esposta a foglio 9 e ss, delle note depositate in data 8/11/2024, secondo cui la il termine di prescrizione non avrebbe mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. per effetto dei provvedimenti di sospensione impugnati (più volte reiterati), è infondata, in quanto il diritto poteva essere fatto valere fin da subito, previa appunto impugnazione dei suddetti provvedimenti (dato il potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario), ove ritenuti illegittimi.
Diversamente opinando, la ricorrente non avrebbe potuto far valere il proprio diritto nemmeno in questa sede, stante l'esistenza di provvedimenti di sospensione ostativi.
Aderendo a tale prospettazione, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non inizierebbe mai a decorrere in materia di pubblico impiego, ogni qualvolta vi siano atti della PA ostativi al riconoscimento del diritto (che sarebbe imprescrittibile di fatto).
Alla luce di quanto esposto e considerato, si deve dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere i benefici economici connessi alla Progressione Economica
Orizzontale conseguita con decorrenza dall'1/1/2010, con condanna del al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate Controparte_1 dal 30/4/2017, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
Si ritiene, infine, di dover compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE in parziale accoglimento del ricorso , dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere i benefici economici connessi alla Progressione Economica Orizzontale conseguita con decorrenza dall'1/1/2010.
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal . CP_1 CP_1
Condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle conseguenti differenze retributive maturate dal 30/4/2017, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Compensa le spese processuali tra le parti.
13 Lecce, 19 Novembre 2025 – 17 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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