Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2030/2024 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Savino Peschechera e dall'avv. Parte_1
Ludovico Peschechera - opponente - contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
E
, contumace Controparte_2
- opposti -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 04376202300003550000, notificata in data
12.2.2024, con cui è stata invitata a pagare entro 30 giorni la somma ritenuta dovuta all' nella CP_1 misura di €.85.374,07 di cui all'avviso di addebito n. 04320230000451547000, notificato al CP_1
ricorrente in data 24/07/2023.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi riferiti agli anni 2011-
2016, pertanto ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “- dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'
[...]
di Foggia che si fonda su contributi previdenziali non dovuti all' Controparte_3 CP_1
- dichiarare prescritti i contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 indicato ed allegato pagina 1 di 4
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, l'Istituto ha dedotto quanto segue: “1) Con Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016010700/DDL del 31/08/2016, notificato a mezzo messo comunale in data CP_ 13/09/2016, la Vigilanza Ispettiva di Foggia ha provveduto al recupero della contribuzione omessa ed accertata relativamente alla Gestione Aziende con dipendenti per i periodi che vanno da
06/2011 a 05/2016 per tutte le motivazioni meglio esplicitate in esso verbale (ovvero retribuzioni imponibili omesse e non assoggettate a contribuzione e a cui ci si riporta integralmente in questa sede), il tutto maggiorato delle relative sanzioni aggiuntive di cui all'art. 116 comma 8, legge
388/2000.
2) Avverso tale verbale veniva proposto ricorso giudiziario notificato all' in data 14/11/2016 CP_1 con giudizio R.g. n. 8619/2016 che si concludeva con esito favorevole all' con sentenza n. 1224 CP_1
del 05/04/2023 passata in giudicato in data 06/10/2023. […]
4) La sentenza del Tribunale di Foggia, dott.ssa Ricucci n. 1222/2023, veniva trasmessa al Reparto in data 11/04/2023 per l'esecuzione, con conseguente ripresa dell' alle attività di recupero CP_4 coattivo del credito dell'Istituto mediante iscrizione a ruolo con emissione di avviso di addebito n.
34320230000451547000, formato in data 08/07/2023, notificato a mezzo pec in data 24/07/2023.
5) Priva di rilievo è, pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in considerazione della pendenza del giudizio promosso dalla controparte avverso il verbale ispettivo che ha interrotto i termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ha sospeso l'obbligazione contributiva nelle more del giudizio sull'accertamento del credito”.
Benché evocata in giudizio, l' non si è costituita, pertanto se ne Controparte_2
deve dichiarare la contumacia.
Acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve, innanzitutto, essere dichiarata la legittimazione a contraddire in capo all' . CP_1
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di pagina 2 di 4 proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Ciò chiarito, occorre precisare come l'unico motivo di opposizione sia fondato sull'eccepita prescrizione dei crediti contributivi chiesti con l'avviso di addebito n. 04320230000451547000, pacificamente notificato in data 24/07/2023.
Orbene, deve essere rilevata l'inoppugnabilità dell'avviso di addebito.
L'art. 30, comma 14, d.l. 78/2010 ha previsto l'applicazione delle norme riferite al ruolo, alle somme iscritte al ruolo e alla cartella di pagamento agli avvisi di addebito, emessi dall'1.1.2011, dall' CP_1 quali titoli esecutivi per il recupero di somme dovute a qualsiasi titolo all'Istituto di Previdenza.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, pertanto, l'omessa impugnazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile.
“In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21365 del 15/10/2010).
Come anzidetto, è incontestato che la notifica dell'avviso di addebito n. 04320230000451547000 sia avvenuta in data 24/07/2023.
Da tale data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, utilmente interrotto con la notifica della comunicazione di preventiva d'iscrizione ipotecaria in data 12.2.2024.
Ne deriva che il ricorso debba essere rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 – seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Nulla sulle spese nei confronti dell' , stante la contumacia. Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 3 di 4 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi CP_1
€.6.115,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%.
- nulla sulle spese di lite nei confronti dell' . Controparte_3
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 aprile 2025.
La giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
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