CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 13/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9545/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700165083272 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20574/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il dott. Ricorrente_1 si opponeva al preavviso di fermo n. 20250002245700165083272 avente ad oggetto la richiesta di pagamento TARI 2020, ritenendo lo stesso illegittimo in quanto la Municipia SPA, pur comunicando di aver disposto la rateizzazione del suo debito, aveva proseguito nell' azione di fermo amministrativo
Benchè ritualmente convenuti in giudizio, né Napoli Obiettivo Valore, né Municipia Spa si sono costituiti.
Il contribuente ha esibito copiosa documentazione con numerose pec inviate e richieste di rateizzo, tutte rimaste inevase ad eccezioni di alcuni riscontri che sono stati acquisiti e sottoposti al vaglio del giudicante
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Tutta la documentazione richiamata dal contribuente è stata esibita e depositata
Si evince che già con prot. n. GE 20240130213 Napoli Obiettivo Valore aveva preso in carico e ritenuta meritevole l' istanza di rateizzazione comunicando al contribuente che l' istanza era stata accolta e tanto a firma del dott. Nominativo_1.
Unitamente alle altre, si riscontra altra documentazione di Napoli Obiettivo Valore con cui si comunica che l' istanza era stata lavorata e la richiesta di rateizzazione accolta
Nonostante tanto, perveniva dopo un nutrito numero di richieste ed istanze, preavviso di fermo amministrativo per TARI 2020
Detto comportamento dell' Ente viola i principi di correttezza e buona fede e forse quanto successo è da addebitarsi alla non corretta relazione e divulgazione tra i dipendenti degli uffici.
Ne consegue, che certo, detta condotta è sanzionabile
Poiché:
Nel mentre si accoglie l ' istanza di rateizzazione, l' ufficio notifica poi atti esecutivi, venendo meno ai principi posti a tutela del contribuente, ledendosi anche i principi di affidamento e leale collaborazione con il fisco
Consegue che il giudice, nell' accogliere l' istanza e nel disporre l' annullamento del preavviso di fermo per TARI 2020, ordina agli Enti convenuti di provvedere alla richiesta di rateizzo dei pagamenti aggravata dei soli interessi
P.Q.M.
accoglie come in motivazione. spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9545/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700165083272 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20574/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il dott. Ricorrente_1 si opponeva al preavviso di fermo n. 20250002245700165083272 avente ad oggetto la richiesta di pagamento TARI 2020, ritenendo lo stesso illegittimo in quanto la Municipia SPA, pur comunicando di aver disposto la rateizzazione del suo debito, aveva proseguito nell' azione di fermo amministrativo
Benchè ritualmente convenuti in giudizio, né Napoli Obiettivo Valore, né Municipia Spa si sono costituiti.
Il contribuente ha esibito copiosa documentazione con numerose pec inviate e richieste di rateizzo, tutte rimaste inevase ad eccezioni di alcuni riscontri che sono stati acquisiti e sottoposti al vaglio del giudicante
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Tutta la documentazione richiamata dal contribuente è stata esibita e depositata
Si evince che già con prot. n. GE 20240130213 Napoli Obiettivo Valore aveva preso in carico e ritenuta meritevole l' istanza di rateizzazione comunicando al contribuente che l' istanza era stata accolta e tanto a firma del dott. Nominativo_1.
Unitamente alle altre, si riscontra altra documentazione di Napoli Obiettivo Valore con cui si comunica che l' istanza era stata lavorata e la richiesta di rateizzazione accolta
Nonostante tanto, perveniva dopo un nutrito numero di richieste ed istanze, preavviso di fermo amministrativo per TARI 2020
Detto comportamento dell' Ente viola i principi di correttezza e buona fede e forse quanto successo è da addebitarsi alla non corretta relazione e divulgazione tra i dipendenti degli uffici.
Ne consegue, che certo, detta condotta è sanzionabile
Poiché:
Nel mentre si accoglie l ' istanza di rateizzazione, l' ufficio notifica poi atti esecutivi, venendo meno ai principi posti a tutela del contribuente, ledendosi anche i principi di affidamento e leale collaborazione con il fisco
Consegue che il giudice, nell' accogliere l' istanza e nel disporre l' annullamento del preavviso di fermo per TARI 2020, ordina agli Enti convenuti di provvedere alla richiesta di rateizzo dei pagamenti aggravata dei soli interessi
P.Q.M.
accoglie come in motivazione. spese compensate.