Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da
ST MA, RC MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento finale di diniego Prot. n. 0139109/2023 del 5.10.2023 - Pratica 54/PRAT/2023 del Comune di Cesena con il quale non è stata accolta la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca tramite realizzazione di abbaini su falda a nord di fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29, nonché della precedente Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di sanatoria P.G.N. 90125/2023 del 28.6.2023 - Pratica 54/PRAT/2023 del Comune di Cesena con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative al rilascio del provvedimento di regolarizzazione delle opere suddette;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il Diniego di sanatoria impugnato,
nonché per la declaratoria del diritto
al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente negata la sanatoria;
nonché per la condanna
del Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall'eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa CA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ST MA e MA CO hanno agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento di diniego prot. n.0139109/2023 del 5.10.2023 - Pratica 54/PRAT/2023 del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena col quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la “chiusura di terrazzi a vasca mediante la realizzazione di abbaini” sulla falda nord del fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29, nonché della comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria P.G.N. 90125/2023 del 28.6.2023.
I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati per effetti dei provvedimenti adottati.
In fatto hanno allegato di avere presentato in data 8.6.2023 la domanda di sanatoria assunta al prot. n. 54/PRAT/2023 relativa alle opere realizzate nel fabbricato residenziale sito in Cesena, Via Piave 29, consistenti nella “chiusura di terrazzi a vasca mediante la realizzazione di abbaini” trattandosi di intervento sulla falda del fabbricato medesimo.
Con comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria P.G.N. 90125/2023 del 28.6.2023 - Pratica 54/PRAT/2023, il Comune ha rilevato tuttavia “la carenza di alcune informazioni”, comunicando “l’avvio del procedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria”, sul seguente presupposto: “la chiusura del terrazzo a vaschetta ha determinato un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG”.
I ricorrenti hanno presentato memoria difensiva, contestando il contenuto del preavviso di diniego, ma col provvedimento prot. n. 0139109/2023 del 5.10.2023 impugnato in questa sede il Comune ha respinto la domanda di sanatoria ribadendo il motivo ostativo all’accoglimento precedentemente comunicato.
Avverso tale atto i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure in diritto.
1) Violazione del giusto procedimento e del buon andamento. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
A loro avviso il Comune avrebbe respinto l’istanza senza acquisire la documentazione ritenuta mancante, con conseguente carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
2) Difetto di imparzialità e violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per omesso presupposto. Incompetenza.
Il preavviso di diniego e il provvedimento conclusivo sarebbero stati illegittimamente assunti entrambi dal Dirigente del Settore, in violazione dei principi di imparzialità e giusto procedimento.
3) Difetto di istruttoria. Violazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.
Il provvedimento conclusivo sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, stante la mancata valutazione di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.
4) Violazione di legge per violazione art.36 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 T.U. Edilizia ed art. 17, 2° co., L.reg. 21.10.2004 n. 23. Erronea applicazione art. 4.8.4. Norme – Disciplina di piano del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano approvato con Deliberazione n.2/16.2.2023 del Consiglio Comunale di Cesena. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Nel merito, sarebbe erronea la tesi comunale secondo cui difetterebbe la conformità edilizia delle opere eseguite al PUG vigente (art. 4.8.4. delle Norme) in quanto la chiusura del terrazzo a vasca ad avviso dei ricorrenti non determinerebbe un aumento dell’altezza del fronte del fabbricato in contrasto con l’art. 4.8.4. delle Norme del PUG come sostiene invece l’Ente, dovendosi a loro dire ricomprendere nell’altezza del fabbricato anche il “pergolato in legno” esistente, previsto nel progetto a suo tempo concessionato.
Il Comune di Cesena si è costituito contestando le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va respinta.
Invero, l’abuso in discussione in questa sede è già stato portato all’attenzione di questo Tribunale in quanto il ST NA TI (ora ST MA) aveva inizialmente chiesto in relazione ad esso l’applicazione della sanzione sostitutiva alla demolizione ex art. 15 della Legge Regionale n. 23/2004 per la “regolarizzazione relativa ad opere di chiusura di terrazzo a vaschetta al piano sottotetto, comprese tutte le relative opere accessorie per la creazione di vani ad uso servizi e di un bagno, nell’unità immobiliare posta ai piani quinto e sottotetto”, domanda tuttavia respinta dal Comune con successiva emissione di ordinanza di demolizione, impugnata con ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, respinto con sentenza n. 312/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6768/2023.
In questo giudizio si discute, invece, del diniego di sanatoria ex art. 17 della L.R. n. 23/2004, successivamente richiesto da parte ricorrente sempre in relazione alla “chiusura dei terrazzi a vasca tramite realizzazione di abbaini su falda del fabbricato sito in Via Piave n. 29”.
Il motivo posto dall’Ente alla base del diniego di sanatoria risulta il seguente: “La chiusura del terrazzo “a vaschetta” ha determinato un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle norme del PUG.”
I ricorrenti hanno contestato la decisione comunale partendo dagli stessi presupposti posti alla base delle doglianze articolate davanti al T.A.R. Bologna nel precedente giudizio, ritenuti tuttavia infondati con la sentenza n. 312/2019, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6768/2023.
In quella sede il Tar Bologna aveva infatti ritenuto che i ricorrenti avessero mutato la destinazione d’uso del sottotetto da servizi ad abitazione, ampliando l’abitazione tramite copertura e tamponamento dell’adiacente terrazzo, intervento qualificabile secondo il Giudice di primo grado come “di nuova costruzione che, eseguito in assenza di titolo abilitativo, non consente l’alternativa della sanzione pecuniaria. […] Infatti l’intervento ha comportato la creazione di nuovo volume e pertanto esula dalla nozione di ristrutturazione”, conclusione condivisa anche dal Consiglio di Stato che si è così espresso: “si è in presenza di una nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio, che ricade sotto il disposto dell’art. 13 della legge regionale Emilia Romagna n. 23/2004”.
Partendo da tali punti fermi, la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego di sanatoria in discussione in questa sede va ritenuta corretta, dovendosi escludere dal calcolo dell’altezza del fabbricato il “pergolato in legno” esistente ed incluso nel progetto a suo tempo concessionato, in quanto, come affermato anche nella relazione tecnica del Settore Governo del territorio del Comune di Cesena agli atti: “Il pergolato, indicato negli elaborati grafici dei titoli edilizi, era autorizzato privo di copertura proprio perché se fosse stato munito di chiusura superiore non sarebbe stato un semplice arredo ma un vero e proprio manufatto da conteggiare nella superficie totale e nel volume. La stessa altezza inserita nei prospetti del progetto autorizzato escludeva tali strutture, che avevano una mera funzione ornamentale e di ombreggiamento”, sicché detto pergolato non può conteggiarsi nell’altezza del fronte e la struttura oggetto del provvedimento di diniego di sanatoria, rappresentando un'aggiunta di volume e superficie sul terrazzo per creare nuovi ambienti di servizio collegati tramite aperture al sottotetto esistente, determina un aumento dell'altezza dell'intero fabbricato.
Pertanto, il quarto motivo di impugnazione, relativo al merito della decisione adottata, va senz’altro respinto.
Del pari privi di pregio sono i motivi primo e terzo del ricorso, concernenti il procedimento amministrativo che ha portato al diniego di sanatoria, non ravvisando il Collegio alcuna violazione istruttoria o difetto di motivazione, risultando peraltro l’atto adottato vincolato una volta accertato, anche nel precedente giudizio, il tipo di abuso posto in essere e l’oggettivo aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle norme del PUG, con conseguente superfluità di eventuali integrazioni documentali da parte dei ricorrenti.
Quanto, infine, alla seconda doglianza, incentrata sull’asserita sussistenza di un difetto di imparzialità e incompetenza per avere lo stesso Dirigente adottato entrambi i provvedimenti impugnati, va evidenziato che nessuna norma impone un generale divieto nei termini pretesi dai ricorrenti, mentre il Consiglio di Stato nella sentenza già citata ha rilevato che nel caso in esame parte ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di nessuna diversa disciplina sul punto.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto, compresa la domanda risarcitoria, peraltro articolata in modo assolutamente generico.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Cesena, liquidate in € 3.000.00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
CA BO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA BO | UG Di TO |
IL SEGRETARIO