TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 397
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e del buon andamento. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

    Non si ravvisa alcuna violazione istruttoria o difetto di motivazione, risultando l'atto adottato vincolato una volta accertato il tipo di abuso posto in essere e l'oggettivo aumento dell'altezza del fronte in contrasto con l'art. 4.8.4 delle norme del PUG, con conseguente superfluità di eventuali integrazioni documentali.

  • Rigettato
    Difetto di imparzialità e violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per omesso presupposto. Incompetenza.

    Nessuna norma impone un generale divieto nei termini pretesi dai ricorrenti, mentre il Consiglio di Stato ha rilevato che parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di nessuna diversa disciplina sul punto.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. Violazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.

    Non si ravvisa alcuna violazione istruttoria o difetto di motivazione, risultando l'atto adottato vincolato una volta accertato il tipo di abuso posto in essere e l'oggettivo aumento dell'altezza del fronte in contrasto con l'art. 4.8.4 delle norme del PUG, con conseguente superfluità di eventuali integrazioni documentali.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione art.36 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 T.U. Edilizia ed art. 17, 2° co., L.reg. 21.10.2004 n. 23. Erronea applicazione art. 4.8.4. Norme – Disciplina di piano del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

    Il motivo posto dall’Ente alla base del diniego di sanatoria risulta il seguente: “La chiusura del terrazzo “a vaschetta” ha determinato un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle norme del PUG.” I ricorrenti hanno contestato la decisione comunale partendo dagli stessi presupposti posti alla base delle doglianze articolate davanti al T.A.R. Bologna nel precedente giudizio, ritenuti tuttavia infondati con la sentenza n. 312/2019, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6768/2023. In quella sede il Tar Bologna aveva infatti ritenuto che i ricorrenti avessero mutato la destinazione d’uso del sottotetto da servizi ad abitazione, ampliando l’abitazione tramite copertura e tamponamento dell’adiacente terrazzo, intervento qualificabile secondo il Giudice di primo grado come “di nuova costruzione che, eseguito in assenza di titolo abilitativo, non consente l’alternativa della sanzione pecuniaria. […] Infatti l’intervento ha comportato la creazione di nuovo volume e pertanto esula dalla nozione di ristrutturazione”, conclusione condivisa anche dal Consiglio di Stato che si è così espresso: “si è in presenza di una nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio, che ricade sotto il disposto dell’art. 13 della legge regionale Emilia Romagna n. 23/2004”. Partendo da tali punti fermi, la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego di sanatoria in discussione in questa sede va ritenuta corretta, dovendosi escludere dal calcolo dell’altezza del fabbricato il “pergolato in legno” esistente ed incluso nel progetto a suo tempo concessionato, in quanto, come affermato anche nella relazione tecnica del Settore Governo del territorio del Comune di Cesena agli atti: “Il pergolato, indicato negli elaborati grafici dei titoli edilizi, era autorizzato privo di copertura proprio perché se fosse stato munito di chiusura superiore non sarebbe stato un semplice arredo ma un vero e proprio manufatto da conteggiare nella superficie totale e nel volume. La stessa altezza inserita nei prospetti del progetto autorizzato escludeva tali strutture, che avevano una mera funzione ornamentale e di ombreggiamento”, sicché detto pergolato non può conteggiarsi nell’altezza del fronte e la struttura oggetto del provvedimento di diniego di sanatoria, rappresentando un'aggiunta di volume e superficie sul terrazzo per creare nuovi ambienti di servizio collegati tramite aperture al sottotetto esistente, determina un aumento dell'altezza dell'intero fabbricato.

  • Rigettato
    Diritto al mantenimento delle opere

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, inclusa la domanda risarcitoria, per cui anche questa declaratoria non può essere accolta.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno ingiusto

    La domanda risarcitoria è stata articolata in modo assolutamente generico e, essendo il ricorso principale respinto, anche questa domanda accessoria non può essere accolta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 397
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 397
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo