Articolo 18 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 17Articolo 19
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11 marzo 1948
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22 marzo 1972
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14 aprile 1989
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16 febbraio 2001
Art. 18.
Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal ((Presidente della Regione)) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del ((Presidente della Regione)) in carica.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001