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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1666/2024 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vernetti ed
NI de UN entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Barbaroux n. 1 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Maria Corelli del Foro di Paola (CS) nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Galileo
Ferraris n. 73 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di rete d'impresa; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in via principale, nel merito
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di liquidità, esigibilità e certezza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per i motivi meglio dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 6348/2023 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Torino a favore di;
CP_1
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1344 e 1418 c.c., la nullità dei contratti di Part distacco intercorsi tra e con riferimento a CP_2 tutti i dipendenti indentificati con i Verbali notificati dall'ILT indicati in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo 6348/2023 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Torino a favore di e comunque respingere le domande CP_1 tutte formulate da assolvendo l'esponente da CP_1 ogni avversaria domanda e pretesa in fatto e in diritto. In via riconvenzionale
- previo accertamento della nullità dei contratti di distacco la cui sottoscrizione è stata curata da CP_1
dichiarare quest'ultima tenuta a condannarla a
[...] restituire a l'importo di € Parte_1 174.855,16 pari a quanto complessivamente corrisposto nel periodo ricompreso tra maggio 2019 e febbraio 2021 a favore di in esecuzione rapporti contrattuali CP_1 affetti da nullità o nella diversa somma accertata in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia;
- dichiarare tenuta e condannare in ragione CP_1 del ruolo di promotore di al pagamento in CP_3 solido con la società esponente dei contributi, interessi e sanzioni dell'importo complessivo di € 95.523,50 ad oggi richiesti in pagamento con l'Avviso di Addebito n. 41020230001100516000;
- per i motivi esposti in narrativa dichiarare tenuta e condannare al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti e patendi quantificati allo stato in € 90.076,88 o nella diversa somma accertata o accertanda in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia. in ogni caso
2 - con vittoria di compensi professionali, cpa e iva nella misura vigente al momento del pagamento. Reiterazione istanze istruttorie non ammesse PMD insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con memoria ex art. 183 comma 6 n.
2. c.p.c. e non ammesse. Prova per testimoni (…) Ordine di esibizione PMD insta affinché l'Ill.mo Giudice adito ordini a
[...]
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione di CP_1 (i) copia delle fatture ricevute da IL OR Soc. Coop e
nel periodo ricompreso fra maggio 2019 e marzo 2021 CP_2 (ii) copia autentica delle scritture contabili riferibili al periodo maggio 2019 - marzo 2021 su cui le fatture che Cont
ha ricevuto da IL OR Soc. Coop e sono state CP_2 registrate e (iii) copia autentica del registro iva degli acquisti riferibile al periodo maggio 2019 e marzo 2021 (iv) copia delle contabili di pagamento riferibili alle fatture di cui è richiesta l'esibizione. Consulenza tecnica di ufficio PMD insta affinché sia disposta consulenza tecnica di ufficio volta a confermare che: Part
- ha versato l'importo complessivo di € 17.050,00 dall'Ente, di cui € 13.640,00 per la violazione dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (cfr. doc. 14) ed € 3.410,00 ai sensi dell'art. 38 bis del D.Lgs. 81/2015 (cfr. doc. 15). Part
- l'importo che è stata chiamata a rifondere all'Erario in conseguenza dei distacchi illeciti e fraudolenti di personale gestiti da è pari a complessi € 73.026,88 (di cui € 18.564,23 per l'anno 2019 ed € 54.462,65 per l'anno 2020 – cfr. docc. 21 e 22).”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
- in via istruttoria, si richiede che vengano concesse le memorie di cui all'art 171 ter c.p.c.;
- nel merito,
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla unitamente alle domande Parte_1 riconvenzionali formulate, in quanto infondate tutte in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6348/2023 emesso dal Tribunale di Torino, ordinando la
3 correzione dell'errore materiale, ai sensi dell'art. 287 c.p.c. della somma ingiunta nella corretta cifra pari ad € 14.722,72.
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento della somma complessiva Parte_1 pari ad Euro 14.722,72 oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo o nella diversa quantificazione, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in sede di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 147/2022 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. 4%, IVA 22% e successive spese occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 6348/2023
(R.G. n. 14772/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente Parte_1 il pagamento della somma di € 17.722,72 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CP_1
[...]
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente è creditrice della Parte_1
per l'importo di € 14.722,72;
[...]
4 2) in data 10 febbraio 2021 essa ha Controparte_1 emesso nei confronti della resistente Controparte_4 la fattura n. 103 relativa al
[...]
“Corrispettivo servizi erogati nel mese di Gennaio 2021 come da modulo di adesione a n. 8 del 31 CP_3 maggio 2019”;
3) ad oggi la non ha Controparte_4 ancora versato quanto dovuto e risulta ancora debitrice dell'importo di € 14.722,72.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha Parte_1 promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) errore materiale nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 6348/2022 posto che l'importo ingiunto pari a
€ 17.722,72 risulta superiore rispetto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo di parte opposta pari ad € 14.722,72 (v. pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione);
2) infondatezza delle pretese creditorie della parte opposta stante l'accertamento Controparte_1 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino della natura illecita e fraudolenta delle prestazioni sottese al contratto di rete stipulato tra le parti e conseguente nullità ex artt. 1344 e 1418 del cod. civ. dei rapporti di distacco per i quali si richiede il corrispettivo ingiunto
(v. pagg. da 9 a 11 dell'atto di citazione in opposizione).
Part La parte opponente ha altresì Parte_1 avanzato domanda riconvenzionale chiedendo di:
a) condannare la parte opposta a Controparte_1 restituire ad essa opponente l'importo di € 174.855,16, pari a quanto complessivamente corrisposto nel periodo ricompreso tra maggio 2019 e febbraio 2021 a favore della società opposta in esecuzione dei rapporti contrattuali poi rivelatesi affetti da nullità;
5 b) dichiarare tenuta e condannare l'opposta CP_1
, in quanto promotrice della rete d'impresa
[...] CP_3
, al pagamento in solido con essa società opponente dei
[...] contributi, interessi e sanzioni per l'importo complessivo di € 95.523,50 richiesti in pagamento con l'avviso di addebito n. 41020230001100516000;
c) dichiarare tenuta e condannare la società opposta al risarcimento in favore di essa Controparte_1 opponente di tutti i danni patiti e patendi quantificati in
€ 90.076,88.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Oggetto della presente delibazione è come detto la domanda di pagamento della somma di € 14.722,72 come avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio.
Ebbene, tale domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Nella fattura azionata si legge la seguente descrizione:
“Corrispettivo servizi erogati nel mese di GENNAIO
2021 come da modulo di adesione a Retalia IL n. 8 del
31/05/2019” (v. all. 1 del fascicolo monitorio).
Come è noto, l'articolo 2697 del c.c., rubricato
“Onere della prova”, stabilisce quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
6 Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
Ancor più specificamente, in riferimento al contratto d'opera o di servizi, è stato affermato che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez. 2., ord. n. 25410/2024).
Più in generale, in materia contrattuale, chi agisce per ottenere il corrispettivo previsto in contratto deve provare la sussistenza del titolo e di aver adempiuto alle obbligazioni su di esso gravanti quale presupposto per ottenere la remunerazione pattuita.
Al fine dunque di ottenere il corrispettivo richiesto parte opposta avrebbe dovuto provare:
1) la sussistenza di un accordo contrattuale intercorrente fra le parti;
2) il contenuto di detto accordo;
3) l'accordo di prezzo in esso contenuto, ovverosia la pattuizione circa il prezzo stabilito;
4) l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'obbligazione su di essa gravante.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta e delle istanze istruttorie formulate in atti, va rilevato come parte opposta non abbia minimamente provato i cennati fatti costitutivi del diritto di credito qui azionato, né si sia validamente offerta di provare detti fatti costitutivi (la parte opposta non ha svolto specifiche istanze istruttorie, limitandosi alla mera produzione documentale).
Invero, parte opposta in comparsa di costituzione e risposta ha genericamente affermato che le parti hanno fra loro stipulato un contratto di rete di impresa e che la
7 fattura qui azionata non è stata pagata regolarmente contrariamente a quanto avvenuto con tutte le precedenti fatture in relazione al distacco di dipendenti avvenuto con altra impresa facente parte della c.d. rete di imprese costituita.
Ebbene, tale mera deduzione non è certamente idonea a provare l'effettiva debenza di quanto richiesto in ragione del fatto che nulla è stato allegato e provato in ordine:
a) alla consistenza dell'asserito servizio c.d. di staffing reso;
b) al nominativo dei soggetti che hanno reso detto servizi;
c) al periodo esatto (ore e giorni) in cui è stato reso;
d) alla fonte dell'asserito accordo di prezzo intercorso fra le parti.
Peraltro, parte opposta ha affermato in atti quanto segue:
“Per chiarire il “tecnico” rapporto di distacco appare Cont doveroso esplicare come la fattura emessa da nei confronti della non sia altro che Parte_1 il ribaltamento dei costi del lavoro distaccato risultante dai calcoli effettuati e a sua volta fatturati dalla Cont distaccante alla ”.
(v. pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta)
A prescindere dalla legittimità o meno di tale accordo di distacco, va rilevato come nella fattispecie qui in esame non vi sia nessuna prova circa la consistenza di questo personale, il costo sostenuto dalla distaccante, la tipologia e la durata del distacco, l'avvenuto c.d. ribaltamento dei costi della distaccante sull'odierna opposta.
Va invero evidenziato come non è stata versata in atti nessuna documentazione afferente al predetto distacco.
8 Non è stata invero depositata alcuna documentazione amministrativa o contabile comprovante il predetto distacco e la sua consistenza (fatture, statini, orari, mansioni, attività svolta, dichiarazioni del personale distaccato, buste paghe, relazioni sull'attività svolta et cetera).
Né vi sono evidenze circa il pagamento di somme fra la società opposta e la società distaccante quale attuazione del c.d. sopra cennato ribaltamento di costi.
A prescindere da ogni altra questione va dunque rilevato come in relazione alla domanda di pagamento somme qui delibata non vi sia prova né della prestazione asseritamente resa, né del sottostante accordo di prezzo.
Alla luce di quanto sopra la domanda di pagamento somme avanzata con la presentazione del ricorso monitorio da parte dell'odierna società opposta va dunque rigettata per palese ed evidente difetto di prova.
5. Sulle domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte opponente.
La parte opponente ha chiesto accogliersi le seguenti domande riconvenzionali:
“In via riconvenzionale
- previo accertamento della nullità dei contratti di distacco la cui sottoscrizione è stata curata da CP_1
dichiarare quest'ultima tenuta a condannarla a
[...] restituire a l'importo di € Parte_1 174.855,16 pari a quanto complessivamente corrisposto nel periodo ricompreso tra maggio 2019 e febbraio 2021 a favore di in esecuzione rapporti contrattuali CP_1 affetti da nullità o nella diversa somma accertata in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia;
- dichiarare tenuta e condannare in CP_1 ragione del ruolo di promotore di al CP_3 pagamento in solido con la società esponente dei contributi, interessi e sanzioni dell'importo complessivo di € 95.523,50 ad oggi richiesti in pagamento con l'Avviso di Addebito n. 41020230001100516000;
- per i motivi esposti in narrativa dichiarare tenuta e condannare al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti e patendi quantificati allo stato in € 90.076,88 o nella diversa somma accertata o accertanda in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia”.
9 Le domande riconvenzionali, ora trascritte e qui delibate, sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
In primo luogo, quanto alla prima domanda di declaratoria di nullità contrattuale, si osserva come la
Difesa opposta chieda al Tribunale di dichiarare la
“nullità dei contratti di distacco la cui sottoscrizione è stata curata da ”. CP_1
Si tratta - in primo luogo - di domanda del tutto generica che non individua specificamente neanche i contratti di cui si chiede dichiararsi la nullità.
A ben vedere, dalla narrativa resa, i contratti in questione non sono neanche stati stipulati dalla
[...]
, ma solo da essa “curati”. Parte_2
E invero l'unico contratto di distacco prodotto in atti dalla parte opponente è Parte_1 invero stato stipulato dalla cennata parte opponente con altra società la (v. il doc. n. 11 del CP_2 fascicolo di parte opponente), estranea al presente giudizio.
Dunque, la domanda in questione va rigettata in quanto generica, nonché in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta.
Quanto alla seconda e terza domanda di risarcimento del danno, si osserva come le sanzioni amministrative di cui trattasi sono state comminate all'odierna opponente in qualità di datore di lavoro di fatto e conseguono quindi ad un addebito di cui la società deve rispondere soggettivamente, in proprio, avendo essa stessa assunto scientemente e consapevolmente i comportamenti ivi censurati.
Eventuali doglianze nei confronti della società opposta potranno al più conseguire a seguito dell'accertamento di un'eventuale responsabilità
10 contrattuale di parte opposta nell'ambito dei contratti con essa stipulati.
Tuttavia, nel presente giudizio non è chiesta nessuna pronuncia con riferimento al contratto di rete di imprese con essa stipulato e, pertanto, nulla deve ora pronunciarsi in merito.
In atti la Difesa opposta ha scritto quanto segue:
“In aggiunta ai profili sopra dedotti, dovrà CP_1 Part essere chiamata a risarcire tutti i danni cagionati a per averla raggirata e dolosamente attirata all'interno di al solo fine di trarre essa stessa profitto CP_3 dalle attività illegittime svolte attraverso lo strumento (legittimo) della rete di imprese. e il suo legale rappresentante CP_1 [...]
hanno fraudolentemente rappresentato alla sig.ra CP_5
che l'adesione alla rete di imprese avrebbe Parte_3 comportato un aumento della competitività aziendale attraverso lo sviluppo di sinergie e progetti con altri retisti e che la possibilità di conseguire detti obiettivi in modo del tutto legittimo attraverso l'accesso lecito e a personale dipendente di altre imprese retiste con la formula del distacco”.
(v. pag. 13 dell'atto di opposizione).
E' d'uopo osservare come in atti non vi sia nessuna prova di asseriti raggiri o di false rappresentazioni.
Non solo non vi è prova di detti raggiri, ma a ben vedere la parte opponente neanche ha dedotto e indicato in cosa sarebbero consistiti detti raggiri e attraverso quali mezzi si sarebbe creata la dedotta falsa rappresentazione;
in altri termini, non è indicato e specificato con quali mezzi la parte opposta avrebbe alterato la realtà, immutato il vero, falsamente rappresentato il reale, e ciò al fine di ingannare la parte opponente, la quale, dunque, secondo la prospettazione offerta, senza colpa, avrebbe creduto all'immutazione del vero così creata ad arte da controparte.
Detta allegazione e prova difetta del tutto nella fattispecie qui scrutinata e giustifica viepiù il rigetto delle domande riconvenzionali qui delibate.
11
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero del tutto esplorative.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca: la parte opposta risulta totalmente soccombente in ordine alla domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio;
mentre la parte opponente risulta totalmente soccombente in ordine a tutte le domande riconvenzionali formulate nel presente giudizio di opposizione.
In ragione della cennata soccombenza reciproca, deve allora provvedersi alla compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n. n.
6348/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta nei confronti Controparte_1
12 dell'opponente mediante Parte_1 presentazione del ricorso monitorio.
3) Rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente nei Parte_1 confronti della parte opposta Controparte_1
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex ar.t 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 14 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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