CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2024, n. 22306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22306 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI SE ME nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 16/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.In data 16/10/2023 la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 01/06/2023 con la quale ID SE ME veniva ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen e art. 2, comma 1- bis, d.l. n.463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con d.lgs. n. 211 del 1994 e da ultimo con il d.lgs. n. 8 del 2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22306 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 14/03/2024 La proposta impugnazione, sebbene tempestiva è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen., come introdotto dall'articolo 33 d.lgs. n. 150 del 2022, secondo il quale "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Nel caso di specie, nel giudizio di appello si era proceduto in assenza dell'imputato e il difensore di quest'ultimo, pur allegando all'atto di appello specifico mandato ad impugnare, non ha tuttavia provveduto ad includere nello stesso l'indispensabile dichiarazione o elezione dì domicilio non soddisfacendo quindi uno dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ciò aveva portato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto degli art. 581 comma 1-quater e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con conseguenziale condanna alle spese dell'imputato appellante. 2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per IO VÍ SE ME, tramite difensore articolando un unico motivo di doglíanza in cui sì lamenta la violazione di legge in relazione all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen e articolo 591, comma 1, lettera c cod. proc. peri. In particolare il ricorrente deduce che la indicazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto di appello "debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio quando quest'ultimo non è diverso dalla residenza ove intendeva ricevere le notifiche". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In premessa va osservato che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello è contenuta nell'art. 581 comma 1-ter; la Corte d'appello ha, dunque, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi 581-quater, disposizione invece riferibile al ricorso per cassazione, per un evidente lapsus calami. 2.Tanto chiarito il ricorso è da considerare inammissibile La tesi difensiva in base alla quale la dichiarazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto d'appello debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio, quando quest'ultimo non è diverso, è del tutto sfornita 2 di supporto normativo e non coincide con la ratio processuale sottesa all'introduzione dell'articolo 581 cod. proc. pen. soprattutto alla luce della circostanza che nella nomina del difensore è già richiesta l'indicazione della residenza da parte del soggetto dell'assistito. Il ricorso/ lungi dal denunciare una violazione di legge, si limita a contestare il significato testuale attributo alla norma. 3.
Per questi motivi
deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 14/03/2024 -
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.In data 16/10/2023 la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 01/06/2023 con la quale ID SE ME veniva ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen e art. 2, comma 1- bis, d.l. n.463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con d.lgs. n. 211 del 1994 e da ultimo con il d.lgs. n. 8 del 2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22306 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 14/03/2024 La proposta impugnazione, sebbene tempestiva è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen., come introdotto dall'articolo 33 d.lgs. n. 150 del 2022, secondo il quale "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Nel caso di specie, nel giudizio di appello si era proceduto in assenza dell'imputato e il difensore di quest'ultimo, pur allegando all'atto di appello specifico mandato ad impugnare, non ha tuttavia provveduto ad includere nello stesso l'indispensabile dichiarazione o elezione dì domicilio non soddisfacendo quindi uno dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ciò aveva portato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto degli art. 581 comma 1-quater e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con conseguenziale condanna alle spese dell'imputato appellante. 2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per IO VÍ SE ME, tramite difensore articolando un unico motivo di doglíanza in cui sì lamenta la violazione di legge in relazione all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen e articolo 591, comma 1, lettera c cod. proc. peri. In particolare il ricorrente deduce che la indicazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto di appello "debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio quando quest'ultimo non è diverso dalla residenza ove intendeva ricevere le notifiche". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In premessa va osservato che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello è contenuta nell'art. 581 comma 1-ter; la Corte d'appello ha, dunque, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi 581-quater, disposizione invece riferibile al ricorso per cassazione, per un evidente lapsus calami. 2.Tanto chiarito il ricorso è da considerare inammissibile La tesi difensiva in base alla quale la dichiarazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto d'appello debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio, quando quest'ultimo non è diverso, è del tutto sfornita 2 di supporto normativo e non coincide con la ratio processuale sottesa all'introduzione dell'articolo 581 cod. proc. pen. soprattutto alla luce della circostanza che nella nomina del difensore è già richiesta l'indicazione della residenza da parte del soggetto dell'assistito. Il ricorso/ lungi dal denunciare una violazione di legge, si limita a contestare il significato testuale attributo alla norma. 3.
Per questi motivi
deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 14/03/2024 -