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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8853/2024 R.G. promossa da
, n. il 06/12/1960 a TRENTOLA-DUCENTA (CE), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 06.02.2025 la trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 09.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 52%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 01.07.2024 e l'opposizione depositata in data 09.07.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nel ricorso introduttivo: a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni (cfr. elaborato peritale depositato in atti), parte ricorrente ha contestato la valutazione espressa dal CTU ritenendola riduttiva e si è riportata alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata.
Nella fattispecie in esame, le conclusioni cui è pervenuto il CTU basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi
3 a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
In particolare il CTU nominato in prima fase ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Cardiopatia ipertensiva in buon compenso farmacologico ed assenza di segni clinici. Ipoacusia bilaterale. BPCO di grado lieve/moderato. Stato ansioso. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado lieve-moderato. orientata nel Pt_2 tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi.”
Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti e l'intero quadro patologico lamentato.
In particolare, riguardo all'artrosi polidistrettuale da cui è affetta la ricorrente, il
CTU ha correttamente applicato il codice tabellare 7105 che denota una riduzione della capacità lavorativa in una misura percentuale che va dal 31% al 40% ritenendo attribuire nel caso di specie una percentuale pari al 20%. A tal proposito il CTU, ponendo in risalto le risultanze dell'esame obiettivo, ha precisato: “considerando più che sufficiente una valutazione del 20% per il lieve deficit funzionale obiettivato.”
Inoltre, riguardo la valutazione della BPCO, il CTU ha applicato il codice tabellare 6003 che denota una riduzione della capacità lavorativa in una misura percentuale che va dal 21% al 30% ritenendo attribuire nel caso di specie una percentuale pari al 15% alla luce di “quanto obiettivato in sede di operazioni peritali
e la scarsa compliance all'esame spirometrico documentata in Atti”.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
4 Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 07.02.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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