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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Roma
Tredicesima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
il giudice Alberto Cisterna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 63935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
'13.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, presso lo studio legale dell'avvocato VOSO ALESSIA che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. TAGLIAVIA
ALESSIA
- ATTORE -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE- oggetto: responsabilità professionale avvocato conclusioni: per parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi professionali, di informativa ed uso della diligenza media ex art. 1176 c.c. previsti in capo al medesimo, nonché per gli evidenti errori di fatto commessi in relazione al procedimento n-rge,
1365/2013 così come dettagliatamente ed esaustivamente descritti nei
1 motivi in fatto e diritto e sotto tutti i profili ivi evidenziati;
accertare e dichiarare come dalla violazione di detti obblighi e dalla commissione dei descritti errori sia derivato un illegittimo danno economico e di perdita di chance subito dall'attore individuabile, quantificabile nella perdita dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, alla Via Cutilia 17 a seguito dell'assegnazione dello stesso alla IG.ra ; per l'effetto, CP_2 condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile nella somma di almeno € 176.000,00, ovvero il prezzo della base d'asta del predetto immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia e vorrà quantificare e che risulterà da un eventuale CTU valutativa del reale valore di mercato all'epoca della vendita., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha citato in Pt_1 giudizio , suo avvocato difensore nella procedura di Controparte_1 esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Roma, al numero di ruolo generale 1365/2013, deducendo che: la
[...] aveva sottoposto a vincolo pignoratizio Controparte_3 gli immobili siti a Roma in Piazza di Cinecittà, n. 30, ed in via Cutilia, n. 17, nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Roma al numero di ruolo generale 1365/2013; il primo dei due appartamenti era stato aggiudicato ai sig.ri e Parte_2 Pt_3 per € 200.000,00 e trasferito agli stessi con decreto del 01.12.2015;
[...] quanto al secondo, il era intervenuto Controparte_4 nella procedura esecutiva al fine di soddisfare un credito di € 6.291,76 vantato nei confronti del sig. il professionista delegato aveva Pt_1 fissato la vendita senza incanto dell'immobile di via Cutilia, n. 17 il
23.3.2016 ed aveva indicato quale termine essenziale per la presentazione delle offerte il giorno 22.3.2016 con avviso notificato all'avvocato
, odierno convenuto;
la sig.ra aveva depositato CP_1 CP_2 un'offerta d'acquisto dell'immobile il 21.3.2016; nel mentre la
[...]
[..
[...] , creditrice esecutante, aveva proposto Controparte_5 un'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., depositata il
7.3.2016; il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza del 6.4.2016 al fine di acquisire il consenso dell'altro creditore ( ) alla CP_4 sospensione del processo esecutivo, differendo le operazioni di vendita al
18.04.2016; la sig.ra con memoria difensiva aveva chiesto che CP_2
l'istanza fosse respinta in quanto fuori termine;
all'udienza del 6.4.2016 il giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione, stante la mancata adesione alla stessa del , il cui difensore Controparte_4 aveva precisato a verbale che in favore del proprio assistito non era stata formulata nessuna proposta transattiva dal parte del sig. il Pt_1 debitore in seguito deduceva di aver raggiunto un accordo anche con il
, il quale il 14.4.2016 aveva Controparte_4 depositato a sua volta un'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c.; il giudice, tuttavia, aveva rigettato l'istanza in quanto tardiva;
la
[...]
, in data 15.04.2016, aveva presentato una Controparte_3 nuova istanza ex art. 624 bis c.p.c.; il 18.04.2016 il delegato alla vendita aveva rinviato le operazioni al 29.04.2016, rilevando che il giudice non aveva provveduto in merito alla nuova istanza di sospensione presentata dal creditore procedente;
tale istanza era rigettata il 28.04.2016; il sig.
, quale avvocato difensore del IG. aveva proposto CP_1 Pt_1 un'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. chiedendo che il giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura, accogliesse le istanze di sospensione già presentate dai creditori e, in via subordinata, dichiarasse la nullità della procedura successiva all'avviso di vendita per pretesi vizi procedurali tra cui la mancata effettuazione della prescritta pubblicità; all'udienza del 29.4.2016 il delegato alla vendita aveva aggiudicato l'immobile, preso atto che sul portale polisweb non risultava il deposito dell'opposizione del debitore e l'avvocato non aveva CP_1 esibito la ricevuta di accettazione del deposito da parte della cancelleria
(cd. quarta pec); con decreto del 19.06.2016 il giudice aveva fissato l'udienza del 20.7.2016 per la comparizione delle parti e per la decisione dell'istanza di sospensione proposta con l'opposizione, onerando il
3 ricorrente di notificare il ricorso unitamente al decreto alle altre Pt_1 parti e all'aggiudicatario del lotto;
il convenuto legale non aveva eseguito la notificazione disposta dal giudice e non era comparso all'udienza del
20.7.2016, che quindi non si era tenuta;
l'immobile era stato definitivamente aggiudicato con decreto di trasferimento del 30.11.2016.
Tanto premesso, l'attore ha posto a fondamento delle proprie domande gli argomenti di seguito capitolati: 1) contrariamente alla richiesta del sig.
all'udienza del 6.4.2016 il convenuto non aveva formulato alcuna Pt_1 proposta transattiva al e questo di Controparte_4 conseguenza non aveva aderito all'istanza di sospensione proposta dalla che quindi era stata rigettata;
2) il convenuto non si era assicurato CP_3 che entro la data fissata per le operazioni di vendita la cancelleria accettasse il deposito del ricorso in opposizione all'esecuzione; inoltre, non aveva eseguito le notificazioni necessarie ad istaurare il contraddittorio e non era comparso all'udienza del 20.7.2016, di fatto abbandonando l'opposizione all'esecuzione; 3) i comportamenti negligenti ed omissivi del convenuto avevano cagionato gravi danni all'attore, che altrimenti avrebbe avuto l'opportunità di pagare i propri debiti sulla base dei piani di rientro concordati, e quindi di evitare la vendita all'asta dell'immobile ad un prezzo inferitore a quello di mercato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e all' del 9.6.2022, ne è stata dichiara la contumacia.
All'udienza del 22.5.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
13.12.2024 il giudicante ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito precisate.
In punto di diritto, è opportuno preliminarmente osservare che in materia di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
4 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e della impossibilità dello stesso (cfr. per tutte Cass., sent.
n. 13533, del 30 ottobre 2001).
Al fine di ottenere la tutela risarcitoria, inoltre, il creditore è gravato dalla prova del danno subito e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento, da raggiungersi secondo il criterio del “più probabile che non” (da ultimo cfr. Cass., ord. n. 12760, del 9 maggio 2024).
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, l'inadempimento si profila ai sensi dell'art. 1176 c.c. quale venir meno alla diligenza attesa da un professionista di media preparazione, nel perseguimento del miglior interesse del cliente in funzione dell'esito della controversia.
D'altra parte, anche in questo ambito, non è sufficiente allegare l'inesatto adempimento delle obbligazioni professionali;
ma occorre dimostrare che il danno così cagionato non si sarebbe verificato, qualora il professionista avesse tenuto una condotta diligente. Tale apprezzamento si configura alla stregua di un giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva, in base al quale sia possibile affermare, con una valutazione ex ante, che l'esatto adempimento avrebbe probabilmente evitato l'esito nefasto.
Quanto affermato trova riscontro nella giurisprudenza costante della
Suprema Corte, condivisa dal decidente, secondo cui: «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone» (cfr. Cass, ord., n. 24607, del 13 settembre 2024).
L'attore sostiene che l'omesso esperimento delle trattative con il all'udienza del 6.4.2016 abbia integrato un inadempimento del CP_4 mandato professionale, eziologicamente connesso perdita della chance di evitare il trasferimento forzato dell'immobile di via Cutilla, n. 17.
5 Tale affermazione è condivisibile solo in parte.
Sulla base delle allegazioni e delle risultanze istruttorie si deve ritenere che il sig. avesse incaricato l'avvocato di rappresentarlo Pt_1 CP_1
e difenderlo nel procedimento di esecuzione immobiliare, iscritto presso il Tribunale di Roma al numero di ruolo generale 1365/2013. La circostanza è provata in via documentale dal verbale di udienza del
6.4.2016, dal quale risulta che l'avvocato era presente per il CP_1 debitore esecutato (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte attrice).
È, altresì, provato che la , avendo Controparte_3 raggiunto un accordo con il debitore, avesse richiesto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (cfr. doc. 7, fascicolo parte attrice), con istanza depositata, stando a quanto riferito dall'attore, il 7.3.2016.
Infine, è stato dimostrato che all'udienza del 6.4.2016 il
[...]
non aderì alla istanza di sospensione della Controparte_4 CP_4 CP_3 in quanto nei suoi confronti non era stata presentata alcuna proposta transattiva (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte attrice); e che tuttavia successivamente l'accordo fu raggiunto (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice).
Sulla base di questi fatti, si deve affermare che il convenuto non ha adempiuto in maniera esatta le obbligazioni su di lui gravanti in forza del mandato professionale. Il miglior interesse del cliente, infatti, avrebbe richiesto perlomeno la formulazione di una proposta transattiva nei confronti del già all'udienza del 6.4.2016. D'altra parte, plurimi CP_4 elementi fondano il convincimento che l'attore avesse effettivamente dato incarico al professionista di giungere ad una composizione dei propri debiti per non perdere l'immobile pignorato.
In primo luogo, il sig. aveva già concluso un accordo con la Pt_1 [...]
, ciò evidenzia senza ombra di dubbio la Controparte_3 sua intenzione, nota al professionista, di pervenire ad un rientro concordato dall'esposizione debitoria. In secondo luogo, il credito di €
6.291,76 vantato dal era di un importo del tutto marginale CP_4 rispetto a quello vantato dalla la quale aveva precettato la somma CP_3
6 di € 324.647,71 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice). È evidente quindi che, a fronte del rischio di perdere l'immobile, era nel miglior interesse del debitore concludere un accordo anche con il creditore intervenuto, come effettivamente accaduto poco dopo la celebrazione dell'udienza (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice). L'omesso avvio delle trattative con il
, quindi, integra un comportamento non rispondente alla CP_4 diligenza professionale.
Ciò posto, tuttavia, non sussiste il necessario nesso di causalità tra la condotta negligente e la perdita della chance di conservare l'immobile.
Infatti, il processo esecutivo avrebbe comunque fatto il suo corso, anche qualora il convenuto avesse raggiunto un'intesa con il Condominio all'udienza del 6.4.2016.
L'art. 624 bis c.p.c. stabilisce che l'istanza di sospensione ad iniziativa dei creditori può essere proposta sino a venti giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte d'acquisto, o nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.
Si tratta di un termine perentorio, previsto a pena di decadenza per impedire la stasi della procedura, il cui mancato rispetto implica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, e quindi il suo rigetto. La disposizione, infatti, è posta a tutela dell'affidamento dei terzi offerenti, oltre che dell'interesse al regolare svolgimento delle operazioni di vendita e del principio di economia processuale. Ed è una sequela di adempimenti del tutto indifferente all'iniziativa o alle intenzioni del debitore esecutato il quale può soltanto indurre i creditori a rinunciare al pignoramento, ma non a richiederne (fuori termine) la sospensione.
Secondo quanto allegato dall'attore, la prima istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. era stata depositata il 7.3.2016, mentre il professionista delegato aveva indetto la vendita senza incanto per il 23.3.2016 ed aveva indicato quale termine essenziale per la presentazione delle offerte il giorno 22.3.2016 (cfr. doc. 4, fascicolo parte attrice). Ne consegue che, anche qualora il Condominio vi avesse aderito, l'istanza di sospensione non avrebbe comunque trovato accoglimento in quanto tardiva, essendo stata proposta solo quindici giorni prima della scadenza fissata per la
7 presentazione delle offerte senza incanto. Peraltro, si deve ritenere che la tardività sarebbe stata rilevata dal giudice dell'esecuzione, posto che l'istanza di sospensione proposta successivamente dal fu CP_4 rigettata proprio in quanto tardiva (cfr. doc. 8, fascicolo di parte attrice).
Pertanto, anche qualora all'udienza del 6.4.2016 il convenuto avesse formulato una proposta transattiva o addirittura fosse pervenuto ad un accordo con il creditore intervenuto, la procedura esecutiva non sarebbe stata sospesa e il giudice avrebbe comunque emesso il decreto di trasferimento dell'immobile di via Cutilia, n. 17, salva la rinuncia al pignoramento (di cui non v'è alcuna menzione in atti).
L'attore sostiene che il convenuto non si era assicurato che il deposito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fosse stato accettato dalla cancelleria, entro la data prevista per le operazioni di vendita, e che anche tale inadempimento ha cagionato i danni lamentati.
La tesi non è condivisibile, in quanto la mancata accettazione da parte della cancelleria del deposito dell'opposizione non costituisce un inadempimento imputabile al convenuto. Infatti, i tempi di lavorazione dei depositi da parte della cancelleria non rientrano nella sfera di controllo dell'avvocato e, pertanto, eventuali ritardi non possono essere posti a suo carico. D'altra parte, la presunta tardività nell'elaborazione dei dati non ha cagionato alcun danno. Infatti, il giudice dell'esecuzione ha comunque fissato l'udienza per la decisione della sospensione dell'esecuzione prima di emettere il decreto di trasferimento (cfr. doc. 14, fascicolo parte attrice).
Da ultimo, il sig. ha affermato che l'omessa notifica Pt_1 dell'opposizione all'esecuzione e la mancata comparizione all'udienza fissata per la decisione sulla sospensione, hanno comportato la perdita della chance di conservare la proprietà dell'immobile di via Cutilia, n. 17.
Anche questa deduzione non coglie nel segno.
Le condotte descritte integrano senz'altro un inadempimento dei doveri professionali dell'avvocato. È del tutto evidente che il minimo della diligenza attesa dal professionista medio implica l'adempimento degli
8 oneri processuali, da cui dipendono l'instaurazione del contraddittorio ed il proseguimento del procedimento.
Anche in questo caso, tuttavia, è indimostrata l'efficienza causale degli inadempimenti rispetto alla verificazione dell'evento lesivo. A tal fine, per quello che qui interessa, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che la condotta alternativa diligente avrebbe evitato il danno, e dunque che sulla base di un giudizio probabilistico l'opposizione sarebbe stata accolta.
In base alle allegazioni dell'attore, con l'opposizione egli aveva chiesto che fossero accolte le istanze di sospensione presentate dai creditori e, in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità della procedura successiva all'avviso di vendita per mancata effettuazione della pubblicità.
La prima domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché, come già evidenziato, le istanze di sospensione erano tardive, quindi,
l'opposizione non avrebbe evitato il trasferimento forzato neanche qualora fosse stata diligentemente coltivata.
Nemmeno è stato provato che la seconda domanda sarebbe stata accolta.
Infatti, non disponendo il decidente del fascicolo dell'opposizione, che non
è stato prodotto, non è possibile verificarne la fondatezza. Essendo onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso, la causa ignota non può che restare a suo carico.
Non segue la condanna alla rifusione delle spese processuali, in quanto
«La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cfr., Cass., ord. n. 7361, del 14 marzo
2023).
P.T.M. il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
9 1) rigetta la domanda;
2) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 24.2.2025
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione del Mot Gianluca Pignotti.
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Tribunale Ordinario di Roma
Tredicesima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
il giudice Alberto Cisterna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 63935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
'13.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, presso lo studio legale dell'avvocato VOSO ALESSIA che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. TAGLIAVIA
ALESSIA
- ATTORE -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE- oggetto: responsabilità professionale avvocato conclusioni: per parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi professionali, di informativa ed uso della diligenza media ex art. 1176 c.c. previsti in capo al medesimo, nonché per gli evidenti errori di fatto commessi in relazione al procedimento n-rge,
1365/2013 così come dettagliatamente ed esaustivamente descritti nei
1 motivi in fatto e diritto e sotto tutti i profili ivi evidenziati;
accertare e dichiarare come dalla violazione di detti obblighi e dalla commissione dei descritti errori sia derivato un illegittimo danno economico e di perdita di chance subito dall'attore individuabile, quantificabile nella perdita dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, alla Via Cutilia 17 a seguito dell'assegnazione dello stesso alla IG.ra ; per l'effetto, CP_2 condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile nella somma di almeno € 176.000,00, ovvero il prezzo della base d'asta del predetto immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia e vorrà quantificare e che risulterà da un eventuale CTU valutativa del reale valore di mercato all'epoca della vendita., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha citato in Pt_1 giudizio , suo avvocato difensore nella procedura di Controparte_1 esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Roma, al numero di ruolo generale 1365/2013, deducendo che: la
[...] aveva sottoposto a vincolo pignoratizio Controparte_3 gli immobili siti a Roma in Piazza di Cinecittà, n. 30, ed in via Cutilia, n. 17, nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Roma al numero di ruolo generale 1365/2013; il primo dei due appartamenti era stato aggiudicato ai sig.ri e Parte_2 Pt_3 per € 200.000,00 e trasferito agli stessi con decreto del 01.12.2015;
[...] quanto al secondo, il era intervenuto Controparte_4 nella procedura esecutiva al fine di soddisfare un credito di € 6.291,76 vantato nei confronti del sig. il professionista delegato aveva Pt_1 fissato la vendita senza incanto dell'immobile di via Cutilia, n. 17 il
23.3.2016 ed aveva indicato quale termine essenziale per la presentazione delle offerte il giorno 22.3.2016 con avviso notificato all'avvocato
, odierno convenuto;
la sig.ra aveva depositato CP_1 CP_2 un'offerta d'acquisto dell'immobile il 21.3.2016; nel mentre la
[...]
[..
[...] , creditrice esecutante, aveva proposto Controparte_5 un'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., depositata il
7.3.2016; il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza del 6.4.2016 al fine di acquisire il consenso dell'altro creditore ( ) alla CP_4 sospensione del processo esecutivo, differendo le operazioni di vendita al
18.04.2016; la sig.ra con memoria difensiva aveva chiesto che CP_2
l'istanza fosse respinta in quanto fuori termine;
all'udienza del 6.4.2016 il giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione, stante la mancata adesione alla stessa del , il cui difensore Controparte_4 aveva precisato a verbale che in favore del proprio assistito non era stata formulata nessuna proposta transattiva dal parte del sig. il Pt_1 debitore in seguito deduceva di aver raggiunto un accordo anche con il
, il quale il 14.4.2016 aveva Controparte_4 depositato a sua volta un'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c.; il giudice, tuttavia, aveva rigettato l'istanza in quanto tardiva;
la
[...]
, in data 15.04.2016, aveva presentato una Controparte_3 nuova istanza ex art. 624 bis c.p.c.; il 18.04.2016 il delegato alla vendita aveva rinviato le operazioni al 29.04.2016, rilevando che il giudice non aveva provveduto in merito alla nuova istanza di sospensione presentata dal creditore procedente;
tale istanza era rigettata il 28.04.2016; il sig.
, quale avvocato difensore del IG. aveva proposto CP_1 Pt_1 un'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. chiedendo che il giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura, accogliesse le istanze di sospensione già presentate dai creditori e, in via subordinata, dichiarasse la nullità della procedura successiva all'avviso di vendita per pretesi vizi procedurali tra cui la mancata effettuazione della prescritta pubblicità; all'udienza del 29.4.2016 il delegato alla vendita aveva aggiudicato l'immobile, preso atto che sul portale polisweb non risultava il deposito dell'opposizione del debitore e l'avvocato non aveva CP_1 esibito la ricevuta di accettazione del deposito da parte della cancelleria
(cd. quarta pec); con decreto del 19.06.2016 il giudice aveva fissato l'udienza del 20.7.2016 per la comparizione delle parti e per la decisione dell'istanza di sospensione proposta con l'opposizione, onerando il
3 ricorrente di notificare il ricorso unitamente al decreto alle altre Pt_1 parti e all'aggiudicatario del lotto;
il convenuto legale non aveva eseguito la notificazione disposta dal giudice e non era comparso all'udienza del
20.7.2016, che quindi non si era tenuta;
l'immobile era stato definitivamente aggiudicato con decreto di trasferimento del 30.11.2016.
Tanto premesso, l'attore ha posto a fondamento delle proprie domande gli argomenti di seguito capitolati: 1) contrariamente alla richiesta del sig.
all'udienza del 6.4.2016 il convenuto non aveva formulato alcuna Pt_1 proposta transattiva al e questo di Controparte_4 conseguenza non aveva aderito all'istanza di sospensione proposta dalla che quindi era stata rigettata;
2) il convenuto non si era assicurato CP_3 che entro la data fissata per le operazioni di vendita la cancelleria accettasse il deposito del ricorso in opposizione all'esecuzione; inoltre, non aveva eseguito le notificazioni necessarie ad istaurare il contraddittorio e non era comparso all'udienza del 20.7.2016, di fatto abbandonando l'opposizione all'esecuzione; 3) i comportamenti negligenti ed omissivi del convenuto avevano cagionato gravi danni all'attore, che altrimenti avrebbe avuto l'opportunità di pagare i propri debiti sulla base dei piani di rientro concordati, e quindi di evitare la vendita all'asta dell'immobile ad un prezzo inferitore a quello di mercato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e all' del 9.6.2022, ne è stata dichiara la contumacia.
All'udienza del 22.5.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
13.12.2024 il giudicante ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito precisate.
In punto di diritto, è opportuno preliminarmente osservare che in materia di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
4 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e della impossibilità dello stesso (cfr. per tutte Cass., sent.
n. 13533, del 30 ottobre 2001).
Al fine di ottenere la tutela risarcitoria, inoltre, il creditore è gravato dalla prova del danno subito e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento, da raggiungersi secondo il criterio del “più probabile che non” (da ultimo cfr. Cass., ord. n. 12760, del 9 maggio 2024).
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, l'inadempimento si profila ai sensi dell'art. 1176 c.c. quale venir meno alla diligenza attesa da un professionista di media preparazione, nel perseguimento del miglior interesse del cliente in funzione dell'esito della controversia.
D'altra parte, anche in questo ambito, non è sufficiente allegare l'inesatto adempimento delle obbligazioni professionali;
ma occorre dimostrare che il danno così cagionato non si sarebbe verificato, qualora il professionista avesse tenuto una condotta diligente. Tale apprezzamento si configura alla stregua di un giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva, in base al quale sia possibile affermare, con una valutazione ex ante, che l'esatto adempimento avrebbe probabilmente evitato l'esito nefasto.
Quanto affermato trova riscontro nella giurisprudenza costante della
Suprema Corte, condivisa dal decidente, secondo cui: «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone» (cfr. Cass, ord., n. 24607, del 13 settembre 2024).
L'attore sostiene che l'omesso esperimento delle trattative con il all'udienza del 6.4.2016 abbia integrato un inadempimento del CP_4 mandato professionale, eziologicamente connesso perdita della chance di evitare il trasferimento forzato dell'immobile di via Cutilla, n. 17.
5 Tale affermazione è condivisibile solo in parte.
Sulla base delle allegazioni e delle risultanze istruttorie si deve ritenere che il sig. avesse incaricato l'avvocato di rappresentarlo Pt_1 CP_1
e difenderlo nel procedimento di esecuzione immobiliare, iscritto presso il Tribunale di Roma al numero di ruolo generale 1365/2013. La circostanza è provata in via documentale dal verbale di udienza del
6.4.2016, dal quale risulta che l'avvocato era presente per il CP_1 debitore esecutato (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte attrice).
È, altresì, provato che la , avendo Controparte_3 raggiunto un accordo con il debitore, avesse richiesto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. (cfr. doc. 7, fascicolo parte attrice), con istanza depositata, stando a quanto riferito dall'attore, il 7.3.2016.
Infine, è stato dimostrato che all'udienza del 6.4.2016 il
[...]
non aderì alla istanza di sospensione della Controparte_4 CP_4 CP_3 in quanto nei suoi confronti non era stata presentata alcuna proposta transattiva (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte attrice); e che tuttavia successivamente l'accordo fu raggiunto (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice).
Sulla base di questi fatti, si deve affermare che il convenuto non ha adempiuto in maniera esatta le obbligazioni su di lui gravanti in forza del mandato professionale. Il miglior interesse del cliente, infatti, avrebbe richiesto perlomeno la formulazione di una proposta transattiva nei confronti del già all'udienza del 6.4.2016. D'altra parte, plurimi CP_4 elementi fondano il convincimento che l'attore avesse effettivamente dato incarico al professionista di giungere ad una composizione dei propri debiti per non perdere l'immobile pignorato.
In primo luogo, il sig. aveva già concluso un accordo con la Pt_1 [...]
, ciò evidenzia senza ombra di dubbio la Controparte_3 sua intenzione, nota al professionista, di pervenire ad un rientro concordato dall'esposizione debitoria. In secondo luogo, il credito di €
6.291,76 vantato dal era di un importo del tutto marginale CP_4 rispetto a quello vantato dalla la quale aveva precettato la somma CP_3
6 di € 324.647,71 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice). È evidente quindi che, a fronte del rischio di perdere l'immobile, era nel miglior interesse del debitore concludere un accordo anche con il creditore intervenuto, come effettivamente accaduto poco dopo la celebrazione dell'udienza (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice). L'omesso avvio delle trattative con il
, quindi, integra un comportamento non rispondente alla CP_4 diligenza professionale.
Ciò posto, tuttavia, non sussiste il necessario nesso di causalità tra la condotta negligente e la perdita della chance di conservare l'immobile.
Infatti, il processo esecutivo avrebbe comunque fatto il suo corso, anche qualora il convenuto avesse raggiunto un'intesa con il Condominio all'udienza del 6.4.2016.
L'art. 624 bis c.p.c. stabilisce che l'istanza di sospensione ad iniziativa dei creditori può essere proposta sino a venti giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte d'acquisto, o nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.
Si tratta di un termine perentorio, previsto a pena di decadenza per impedire la stasi della procedura, il cui mancato rispetto implica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, e quindi il suo rigetto. La disposizione, infatti, è posta a tutela dell'affidamento dei terzi offerenti, oltre che dell'interesse al regolare svolgimento delle operazioni di vendita e del principio di economia processuale. Ed è una sequela di adempimenti del tutto indifferente all'iniziativa o alle intenzioni del debitore esecutato il quale può soltanto indurre i creditori a rinunciare al pignoramento, ma non a richiederne (fuori termine) la sospensione.
Secondo quanto allegato dall'attore, la prima istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. era stata depositata il 7.3.2016, mentre il professionista delegato aveva indetto la vendita senza incanto per il 23.3.2016 ed aveva indicato quale termine essenziale per la presentazione delle offerte il giorno 22.3.2016 (cfr. doc. 4, fascicolo parte attrice). Ne consegue che, anche qualora il Condominio vi avesse aderito, l'istanza di sospensione non avrebbe comunque trovato accoglimento in quanto tardiva, essendo stata proposta solo quindici giorni prima della scadenza fissata per la
7 presentazione delle offerte senza incanto. Peraltro, si deve ritenere che la tardività sarebbe stata rilevata dal giudice dell'esecuzione, posto che l'istanza di sospensione proposta successivamente dal fu CP_4 rigettata proprio in quanto tardiva (cfr. doc. 8, fascicolo di parte attrice).
Pertanto, anche qualora all'udienza del 6.4.2016 il convenuto avesse formulato una proposta transattiva o addirittura fosse pervenuto ad un accordo con il creditore intervenuto, la procedura esecutiva non sarebbe stata sospesa e il giudice avrebbe comunque emesso il decreto di trasferimento dell'immobile di via Cutilia, n. 17, salva la rinuncia al pignoramento (di cui non v'è alcuna menzione in atti).
L'attore sostiene che il convenuto non si era assicurato che il deposito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fosse stato accettato dalla cancelleria, entro la data prevista per le operazioni di vendita, e che anche tale inadempimento ha cagionato i danni lamentati.
La tesi non è condivisibile, in quanto la mancata accettazione da parte della cancelleria del deposito dell'opposizione non costituisce un inadempimento imputabile al convenuto. Infatti, i tempi di lavorazione dei depositi da parte della cancelleria non rientrano nella sfera di controllo dell'avvocato e, pertanto, eventuali ritardi non possono essere posti a suo carico. D'altra parte, la presunta tardività nell'elaborazione dei dati non ha cagionato alcun danno. Infatti, il giudice dell'esecuzione ha comunque fissato l'udienza per la decisione della sospensione dell'esecuzione prima di emettere il decreto di trasferimento (cfr. doc. 14, fascicolo parte attrice).
Da ultimo, il sig. ha affermato che l'omessa notifica Pt_1 dell'opposizione all'esecuzione e la mancata comparizione all'udienza fissata per la decisione sulla sospensione, hanno comportato la perdita della chance di conservare la proprietà dell'immobile di via Cutilia, n. 17.
Anche questa deduzione non coglie nel segno.
Le condotte descritte integrano senz'altro un inadempimento dei doveri professionali dell'avvocato. È del tutto evidente che il minimo della diligenza attesa dal professionista medio implica l'adempimento degli
8 oneri processuali, da cui dipendono l'instaurazione del contraddittorio ed il proseguimento del procedimento.
Anche in questo caso, tuttavia, è indimostrata l'efficienza causale degli inadempimenti rispetto alla verificazione dell'evento lesivo. A tal fine, per quello che qui interessa, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che la condotta alternativa diligente avrebbe evitato il danno, e dunque che sulla base di un giudizio probabilistico l'opposizione sarebbe stata accolta.
In base alle allegazioni dell'attore, con l'opposizione egli aveva chiesto che fossero accolte le istanze di sospensione presentate dai creditori e, in via subordinata, che fosse dichiarata la nullità della procedura successiva all'avviso di vendita per mancata effettuazione della pubblicità.
La prima domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché, come già evidenziato, le istanze di sospensione erano tardive, quindi,
l'opposizione non avrebbe evitato il trasferimento forzato neanche qualora fosse stata diligentemente coltivata.
Nemmeno è stato provato che la seconda domanda sarebbe stata accolta.
Infatti, non disponendo il decidente del fascicolo dell'opposizione, che non
è stato prodotto, non è possibile verificarne la fondatezza. Essendo onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso, la causa ignota non può che restare a suo carico.
Non segue la condanna alla rifusione delle spese processuali, in quanto
«La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cfr., Cass., ord. n. 7361, del 14 marzo
2023).
P.T.M. il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
9 1) rigetta la domanda;
2) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 24.2.2025
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione del Mot Gianluca Pignotti.
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